Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-11, n. 202300363

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-11, n. 202300363
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300363
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2023

N. 00363/2023REG.PROV.COLL.

N. 04439/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato M L, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Comando Centro Aviazione della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi Comandanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione II ter , n. -OMISSIS- resa inter partes , concernente la sanzione disciplinare del rimprovero.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Comando Centro Aviazione della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti l’avvocato M L e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione dirigenziale in data-OMISSIS- con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare del rimprovero inflitta con determinazione del 13 novembre 2006, n. 3273, nei riguardi del signor -OMISSIS- Luogotenente della Guardia di Finanza, “ pilota istruttore ”, per avere questi assunto un atteggiamento irriguardoso nei riguardi di un suo superiore in occasione delle prove del valzer d’onore della festa denominata Mac P 100 del secondo anno dell’Accademia anno 2005-2006 alla quale partecipava unitamente a sua figlia, allieva del corso in questione.

2. Avverso tale atto il signor -OMISSIS-proponeva il ricorso n. -OMISSIS-innanzi al T.a.r. per il Lazio, articolando le seguenti censure:

i) “ Violazione degli artt. 36 e 63 del d.p,r. 18.7.1986 n. 545 (approvazione del Regolamento dì disciplina Militare - R.D.M.) Violazione della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1/2006 dell’11.7.2006 (Istruzione sui procedimenti disciplinari) - Violazione dei principi di legalità, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa - Eccessi di potere per grave difetto di istruttoria, per travisamento di erronea supposizione di fatti, per difetto e/o incongruità e contraddittorietà della motivazione, per illogicità ”, stante l’insussistenza della condotta addebitatagli non avendo ricevuto riscontro a seguito dell’istruttoria espletata ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal Maggiore-OMISSIS- avendo questi ammesso di non aver udito le parole proferite dal -OMISSIS-a cagione della musica ad alto volume;

ii) “ Violazione delle norme del codice di procedura civile sull'assunzione dei testimoni - Violazione del diritto di difesa - Reiterata violazione degli artt. 36 e 63 del d.p.r. 18.7,1986 n. 545, della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1/2006 dell'11.7.2006, dei principi di legalità, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa - Reiterati eccessi di potere: per grave difetto di istruttoria, per travisamento e/o erronea supposizione di fatti, per difetto e/o incongruità e contraddittorietà della motivazione, per illogicità ”, stante la mancata audizione dei testi -OMISSIS-(figlia del ricorrente) e -OMISSIS-sebbene fossero le uniche persone realmente presenti ai fatti;

iii) “ Violazione dell’art. 58 del d.p.r. 18.7.1986 n. 545 - Violazione del procedimento ”, laddove impone che ogni superiore gerarchico che rileva un’infrazione deve farla a questi immediatamente constatare nonché procedere alla sua identificazione.

3. Costituitasi l’Amministrazione in resistenza, il Tribunale adìto (Sezione II ter ) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso, avendo reputato infondate tutte le censure articolate;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto “ condivisibile l’operato dell’Amministrazione attribuendo decisiva valenza al contegno tenuto dal sig. -OMISSIS- in ogni caso riscontrabile per tabulas dalla relazione resa dal Maggiore -OMISSIS-- secondo la quale il ricorrente si sarebbe avvicinato “con modo deciso” al Capitano -OMISSIS- rivolgendosi “allo stesso ad una distanza molto ravvicinata, con brevi frasi ed una gestualità che evidenziava chiara irritazione e tensione”, generando, per la presenza in loco di altre persone, “evidente imbarazzo” nell’ufficiale il quale veniva interrotto in quanto incalzato verbalmente dall’ispettore -OMISSIS- ”.

5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS-ha interposto appello, notificato il 5 giugno 2020 e depositato l’8 giugno 2020, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 7-23) oltre ai motivi aggiunti ex art. 104, comma 3, c.p.a. (pagine 23-35), quanto di seguito sintetizzato:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 57, 58 e 59 del d.p.r. 18.07.1986 n. 545 (R.D.M.) - Difetto assoluto della motivazione , in quanto il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciarsi sul terzo motivo del ricorso di primo grado, formulato in ordine alla violazione procedimentale di cui all’evocato art. 58 d.P.R. n. 545/1986, censura che pertanto in questa sede si ripropone;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.p.r. 18.07.1986 n. 545 (R.D.M.), degli artt. 112 e 116 c.p.c. - Travisamento dei fatti e delle prove - Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione , in quanto dall’istruttoria compiuta dal comandante dei Corsi di Specializzazione e Standardizzazione Aerea non era emerso alcun elemento a conferma che il ricorrente avesse tenuto uno dei comportamenti elencati nella citata norma;
il teste avrebbe dato un’interpretazione del tutto soggettiva o mero apprezzamento del fatto, senza indicare dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta;

III) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 246 e 247 c.p.c., del principio di cui alla sentenza della Corte cost.le n. 248 del 23.07.1974 - Reiterate violazioni degli artt. 112 c.p.c., 116 c.p.c., degli artt. 36 e 63 del R.D.M. e della Circolare del Comando Gen.le G.d.F. n. 1/2006 - Difetto assoluto di motivazione e/o motivazione apparente - Travisamento dei fatti e delle prove , in quanto le testimonianze acquisite erano da considerare insufficienti, non solo quella del Magg. -OMISSIS- ma anche della coreografa di ballo -OMISSIS- la cui testimonianza, oltre che inconferente, era peraltro riprodotta in una relazione, per come articolata, redatta probabilmente da altri;

IV) parte appellante ha quindi articolato motivi aggiunti ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. alla luce degli elementi acquisiti a seguito dell’istanza di accesso ex l. 241/1990, presentata presso la Procura Militare della Repubblica e consistenti in alcuni atti del procedimento penale avviato nei suoi confronti in data 31 agosto 2006 per il reato di insubordinazione con ingiuria, processo poi conclusosi con sentenza di “ non luogo a procedere ”.

Alla luce di tanto deduce quanto segue:

IV.1) Violazione: degli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 246 e 247 c.p.c., del principio di cui alla sentenza della Corte cost.le n. 248 del 23.07.1974, degli artt. 36 e 63 del R.D.M. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto si palesava la necessità di acquisire le testimonianze dei due allievi ufficiali;

IV.2) Violazione del procedimento: violazione della Circolare del Comando Generale G.d.F. n. 1/2006 , laddove prevede la “ sospensione del procedimento disciplinare [qualora] sia stata esercitata l’azione penale occorrendo […] attendere la definizione del processo penale per verificare se l'efficacia stabilita dall’art. 653 c.p.p. si sia o meno prodotta ”;

IV.3) Incompetenza - Inesistenza dei presupposti poteri disciplinari in capo ai comandanti del Centro Aeronavale di Specializzazione e dei Corsi di Specializzazione e Standardizzazione Aerea - Violazione del principio “ne bis in idem” - Sviamento del potere esercitato - Violazione della Determinazione del Comandante Generale G.d.F. del 17 ottobre 2001 - Reiterata violazione della Circolare del Comando Generale G.d.F. n. 1/2006 , in quanto la trasmissione della presunta notizia di reato celava la finalità di ottenere dalla Procura Militare l’autorizzazione ad instaurare un procedimento disciplinare di Corpo.

6. L’appellante ha concluso chiedendo la riforma ovvero l’annullamento dell’impugnata sentenza.

7. In data 6 agosto 2020 il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.

8. In data 25 febbraio 2021 parte appellata ha depositato ulteriore memoria insistendo per il rigetto dell’appello.

9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 22 novembre 2022, è stata trattenuta in decisione.

10. Occorre innanzitutto evidenziare che, con la seconda parte del gravame all’odierno esame, l’appellante valorizza le risultanze documentali acquisite all’esito dell’istanza di accesso ex l. 241/1990, presentata presso la Procura Militare della Repubblica, e che ha consentito di acquisire gli atti del procedimento penale avviato nei confronti del signor -OMISSIS-in data 31 agosto 2006, dunque prima del procedimento disciplinare promosso in data 18 settembre 2006, per il presunto reato di insubordinazione con ingiuria, processo poi conclusosi con sentenza di “ non luogo a procedere ”. Parte appellante ha quindi articolato distinti motivi aggiunti in asserita applicazione dell’art. 104, comma 3, c.p.a.

Tali motivi aggiunti all’atto d’appello vanno dichiarati inammissibili alla luce della disciplina di riferimento, segnatamente l’art. 104, comma 3, c.p.a. dalla seguente formulazione: “ Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati ”.

Da tale disposto normativo è dato agevolmente inferire che la proposizione di motivi aggiunti è consentita nei limiti in cui essi siano proposti avverso i medesimi atti già impugnati in prime cure. Questo Consiglio ha avuto modo a sua volta di osservare che “ ai sensi dell’art. 104, co. 3 del D.Lgs. n. 104/2010 le parti possono proporre motivi aggiunti in grado d'appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, dovendo rilevarsi come non ci si trovi in tale evenienza nell'ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2020, n. 2792; id ., sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 21).

La norma, costituendo un’eccezione alla regola del divieto dei nova nel giudizio di secondo grado, non si presta ad una lettura estensiva che peraltro finirebbe per sovvertirne la stessa formulazione posta dal legislatore in termini inequivocabilmente negativi. Inoltre l’impugnazione dei nuovi atti sopravvenuti per la prima volta e direttamente in sede di appello violerebbe il principio del doppio grado di giudizio (Cons. Stato, sez. IV, n. 3662 del 16 giugno 2011).

Parte appellante ha rimarcato tuttavia che le doglianze articolate in sede integrativa si indirizzano al medesimo atto impugnato in prime cure. Ma la norma in esame, calata nella dinamica processuale del giudizio di seconde cure soffre di ulteriori limiti fisiologici del suo alveo applicativo. Questo Consiglio ha infatti ritenuto che “ nel processo amministrativo, non sono ammissibili i motivi aggiunti concernenti vizi dei provvedimenti già impugnati che sarebbe stato possibile conoscere con l’ordinaria diligenza al momento del ricorso introduttivo, pena la frustrazione della regola dell’osservanza del termine di decadenza ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2017, n. 481). Tale regola precauzionale è destinata ad imporsi in termini ancor più pressanti in sede d’appello, venendo in considerazione anche quelle esigenze di almeno tendenziale sovrapposizione tra i giudizi di prime e seconde cure alle quali presiede la norma di cui all’art. 104 c.p.a..

Nel caso di specie viene così in considerazione il fatto che il gravame integrativo si fonda su documentazione acquisita all’esito di istanza di accesso del 7 aprile 2020, alla quale ha fatto seguito la nota documentale del 26 maggio 2020, in quanto tale istanza ben poteva essere avanzata in tempo utile per la formulazione delle conseguenti censure già nel corso del giudizio di prime cure, innescato dal ricorso depositato già in data 3 maggio 2007.

I motivi aggiunti vanno per le ragioni testé rappresentate dichiarati inammissibili.

11. Per il resto, l’appello è infondato.

11.1 Col primo mezzo parte appellante lamenta la violazione della tempistica procedimentale ove si prescrive che “ ogni superiore che rilevi l’infrazione disciplinare, per la quale non sia egli stesso competente ad infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare ” (cfr. pagina 9 dell’appello). L’appellante evidenzia al riguarda che sarebbero decorsi 74 giorni tra la data della presunta infrazione del 6 luglio 2006 e quella del 18 settembre 2006 in cui veniva promosso il procedimento disciplinare nei confronti del -OMISSIS- così da incorrere nella violazione dell’art. 59 del Regolamento di disciplina militare laddove prescrive che “ il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo ”.

Premesso che l’eventuale obliterazione della censura da parte del T.a.r. non sarebbe tale da precludere la sua disamina in appello il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto articolato soltanto in questo grado di giudizio. Non si rinviene infatti, sia nelle epigrafi dei rispettivi motivi (così come sopra trascritti) sia nel tessuto argomentativo del ricorso, alcuna specifica deduzione con la quale si è denunciata la violazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 545/1986.

11.2 Infondato è il secondo motivo, avente rilievo centrale nell’economia del gravame, con il quale si deduce che la sanzione del rimprovero sarebbe stata irrogata senza la precisa individuazione del

comportamento “ da rimproverarsi ”, integrante la “ lieve trasgressione ” a cui può corrispondere un rimprovero;
ciò perché lo stesso Maggiore-OMISSIS- la cui testimonianza è stata recepita ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare, dichiarava di non aver udito le parole proferite in quel momento dall’incolpato, al quale quindi può addebitarsi soltanto una condotta, in sé priva di alcun rilievo, consistente nell’avvicinarsi al superiore gerarchico.

Non può essere innanzitutto condiviso quanto dedotto da parte appellante (pagina 13, punto a) in ordine al fatto che il T.a.r. sarebbe incorso in errore nel cogliere il disvalore della condotta del -OMISSIS-a tal uopo valorizzando la pronuncia di frasi irriguardose di cui invece non si è avuto alcun riscontro in sede testimoniale. In realtà dal corpo motivazionale della sentenza è dato agevolmente evincere che il giudice di prime cure ha ritenuto elemento circostanziale idoneo e sufficiente l’atteggiamento di stizza assunto dal -OMISSIS-nei confronti del suo superiore non essendo state percepite dal teste le parole dal medesimo proferite.

Nemmeno fondato è quanto ulteriormente dedotto a proposito della pretesa irrilevanza disciplinare di tale condotta, così come descritta, configurandosi invece quale reazione scomposta a quello che era stato percepito come un torto subìto per il diverso e più defilato posizionamento della coppia di ballo di cui faceva parte la figlia del -OMISSIS-. Il comportamento assunto dal -OMISSIS-nei riguardi del Capitano -OMISSIS- trovava poi riscontro anche nella testimonianza resa dalla coreografa di ballo signora -OMISSIS-- la quale testimoniava il risentimento della figlia del -OMISSIS-non appena apprendeva il cambiamento di coreografia, tanto che “ reagiva con manifesto risentimento, esternando, oltre alla propria insoddisfazione, un atteggiamento irritato, indispettito e stizzito ”.

11.3 Infondato è infine il terzo motivo, col quale si deduce che il T.a.r. avrebbe errato nel non aver ritenuto necessario provvedere ad acquisire le testimonianze della figlia del -OMISSIS-e del suo cavaliere di ballo già solo per il fatto che, come evidenziato nell’atto d’appello, “ in base alla versione del Lgt. -OMISSIS-tale contatto non era avvenuto alla presenza di detti allievi, come del resto aveva confermato proprio il teste-OMISSIS- secondo il quale l’allieva -OMISSIS-era poco distante e l’allievo -OMISSIS-non era presente ” (cfr. pagina 19 del gravame). In ogni caso, a prescindere da tale incoerente posizione assunta dall’odierno appellante in questo giudizio rispetto a quanto precedentemente affermato è da ritenere che le ragioni evidenziate dal T.a.r. nel senso della inutilizzabilità del contributo testimoniale della figlia del -OMISSIS-e del suo cavaliere di ballo sono meritevoli di conferma già solo per il loro indubbio coinvolgimento emotivo nella vicenda che può minare la necessaria serenità nel rendere le informazioni testimoniali eventualmente in loro possesso.

12. Tanto premesso, l’appello è infondato e deve essere respinto.

13. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

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