Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-05-20, n. 201302705
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N. 02705/2013REG.PROV.COLL.
N. 03610/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3610 del 2004, proposto da:
C P;G L, C G, P L, G S, M G, rappresentati e difesi dall'avv. G U, con domicilio eletto presso Studio Arcuri-D'Ambrosio in Roma, via Appia Nuova, 103;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 - Asl Na1, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, 50;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 02425/2003, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE INDENNITA' DI TRASPORTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AASSLL
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avv. Marone;
RITENUTO:
- che gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, dipendenti del servizio sanitario nazionale, chiedono che venga loro riconosciuta l’indennità “di trasporto strumenti” originariamente prevista dall’art. 16 della legge n. 836/1973, assumendo che ve ne siano i presupposti di fatto;
- che il T.A.R. Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso, senza entrare nel merito della posizione personale dei singoli interessati, ma affermando che per giurisprudenza consolidata è escluso a priori che le disposizioni relative alla suddetta indennità si applichino al personale del servizio sanitario nazionale;
- che tale questione di massima è stata ripetutamente risolta in senso negativo da questo Consiglio anche dopo la proposizione del presente appello (sez. V, n. 6740/2008;n. 5640/2008;n. 4701/2006;n. 350/2006, etc.) e ancora da ultimo da questa Sezione con sentenza n. 593/2012;
- che trattandosi di giurisprudenza consolidata su questione di massima, questo Collegio non può decidere che nello stesso senso (anche “in forma semplificata” ex art. 74 c.p.a.) rigettando l’appello;
- che malgrado la manifesta infondatezza dell’appello (essendosi già basato il T.A.R. su giurisprudenza consolidata) si ravvisano giusti motivi per compensare le spese, essenzialmente in considerazione della lunga durata della controversia;