Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-27, n. 202300932
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00932/2023REG.PROV.COLL.
N. 04931/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4931 del 2016, proposto dal Condominio “il Maso”, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dalla signora A P, rappresentati e difesi dagli avvocati I G, M G ed I R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato I R in Roma, via Livio Andronico, 24;
contro
Comune di Pinzolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Biorendena s.p.A., Provincia Autonoma di Trento, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.r.g.a. di Trento n. 17 del 14 gennaio 2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pinzolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023, in cui nessuno è comparso, il Cons. L L;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dagli avvocati I G, M G e I R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera consiliare del Comune di Pinzolo 25 marzo 2015, n. 25 è stato approvato il Piano attuativo n. 11, che prevede insediamenti produttivi ( recte , di piccolo artigianato locale) in un’area a destinazione artigianale estesa su quattro particelle catastali, tre di proprietà dello stesso Comune e la restante della società Biorendena s.p.a., rinviando ai successivi procedimenti di rilascio dei singoli titoli edilizi “ i necessari approfondimenti geologici e geotecnici ”.
2. Il Condominio “Il Maso”, ubicato in area limitrofa, e la condomina A P hanno impugnato avanti il T.r.g.a. di Trento la deliberazione, svolgendo i seguenti sette motivi di ricorso:
I - “ violazione o falsa applicazione di legge con specifico riguardo al conflitto di interessi in cui hanno operato il Sindaco ed i consiglieri ” (pagine 11 – 12);
II - “ illegittimità degli atti adottati sulla base di contributi tecnici non rispondenti a criteri di logicità, adeguatezza istruttoria, trasparenza. Carenza istruttoria e motivazione inadeguata e contraddittoria ” (pagine 13 – 15);
III - “ violazione o falsa applicazione di legge con particolare riguardo alla normativa vigente D.M. 14.01.2008 (in particolare capitolo 6.3). Manifesta illogicità e contraddittorietà ” (pagine 15 – 17);
IV - “ eccesso di potere per insufficiente, inadeguata e incongrua motivazione della deliberazione di approvazione. Omessa valutazione dei rilievi segnalati nelle controdeduzioni del Condominio. Violazione di legge con specifico riguardo agli artt. 7 e 9 della legge 241/90 ” (pagine 17 – 19);
V - “ eccesso di potere per insufficiente, inadeguata e incongrua motivazione della deliberazione di approvazione con riguardo ai rilievi puntualmente esposti e documentati nella relazione appena richiamata ” (pagine 20 – 21);
VI - “ violazione del principio di precauzione con specifico riguardo alla omessa valutazione dei rischi inerenti ai profili trattati nei motivi che precedono con specifico riguardo alla necessità di specifici e puntuali rimedi in sede di piano attuativo ” (pagine 21 – 25);
VII - “ violazione o falsa applicazione di legge con particolare riguardo alla tutela del paesaggio prevista dal titolo terzo della l.p. n. 1/2008. Mancanza di autorizzazione paesaggistica