Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202104972
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Pubblicato il 30/06/2021
N. 04972/2021REG.PROV.COLL.
N. 01615/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2021, proposto dal
signor A A, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, Presidente pro tempore della Regione Campania, Prefetto della Provincia di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Ufficio elettorale centrale regionale non costituiti in giudizio;
nei confronti
signor M G non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 711/2021, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del verbale del 13 ottobre 2020 delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte di Appello di Napoli per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Campania e della proclamazione degli eletti, nella parte in cui non hanno proclamato eletto il signor A A alla carica di Consigliere regionale della Campania;di tutti gli allegati al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale Regionale e dei verbali delle operazioni degli Uffici centrali Circoscrizionali;del decreto del Presidente Giunta Regione Campania n. 98 del 20 luglio 2020;dell'allegato A) al DPGR – n. 98/2020;di ogni altro atto del procedimento elettorale per la elezione del Consiglio regionale della Campania;nonché l’accertamento del diritto del signor A ad essere dichiarato eletto alla carica di consigliere regionale della Regione Campania con conseguente correzione del verbale di proclamazione degli eletti ed inclusione nell'elenco dei proclamati eletti alla carica di Consigliere Regionale della Campania;e, in via subordinata, l’integrale annullamento del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli e del verbale di proclamazione degli eletti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Cecilia Altavista e udito, da remoto, per la parte appellante l’avvocato D C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente atto di appello è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, n. 711 del 2 febbraio 2021, che ha respinto il ricorso proposto dal signor A A avverso il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Napoli per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Campania del 13 ottobre 2020 e l’atto di proclamazione degli eletti, nella parte in cui non hanno proclamato eletto il signor A A alla carica di Consigliere regionale della Campania nelle elezioni tenutesi il 20 e 21 settembre 2020;nonché avverso il decreto del Presidente della giunta regionale n. 98 del 20 luglio 2020, nonché avverso tutti gli atti delle operazioni elettorali preordinati e connessi.
Con il ricorso di primo grado il signor A aveva esposto di avere partecipato alle consultazioni per la elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale nella Campania, svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020, quale candidato nella circoscrizione di Avellino della lista con il contrassegno “Forza Italia”;che, pur avendo ottenuto un numero di voti e di preferenze tali da consentire l’elezione, l’Ufficio centrale Regionale presso la Corte di Appello di Napoli non lo ha proclamato eletto, essendo esauriti i seggi da assegnare alla circoscrizione provinciale di Avellino;aveva quindi formulato i seguenti motivi in diritto:
- violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dell’art. 7 in combinato disposto con l’art. 11 della legge elettorale della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4;difetto assoluto dei presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, contrasto tra atti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti , sostenendo che i seggi residui spettanti alle circoscrizioni provinciali avrebbero dovuto essere assegnati in base alla graduatoria unica regionale decrescente, con l’unico contemperamento previsto dall’art.11 della legge regionale per assicurare la rappresentante di ogni circoscrizione provinciale, ma non applicabile nella presente vicenda, in quanto ogni circoscrizione provinciale aveva avuto già un candidato;pertanto in base alla graduatoria unica regionale decrescente il sig. A avrebbe dovuto superare il candidato della lista Forza Italia di altra circoscrizione provinciale, M G, invece proclamato eletto, individuato quale controinteressato dal ricorrente;
-in via subordinata è stato impugnato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 20 luglio 2020, concernente la ripartizione dei seggi su base provinciale in base alla popolazione residente, lamentando carenza di potere, violazione dell’art. 2 comma 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, violazione dell’art. 10 commi 1 e 2 lettera f) della legge 5 giugno 2003, n. 131, della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, difetto assoluto dei presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, contrasto tra atti, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sostenendo l’incompetenza del Presidente della Giunta regionale all’adozione di tale decreto, essendo competente il Commissario del Governo in base alla legge 108 del 1968, e quindi, in base alla legge 131 del 2003, il Prefetto preposto all’Ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione, ovvero, nel caso di specie, il Prefetto di Napoli, come sarebbe confermato dalla legge regionale n. 6 del 2009 che , nell’indicare le competenze del Presidente della Giunta regionale non avrebbe indicato quella relativa alla individuazione delle circoscrizioni elettorali regionali e alla ripartizione dei seggi tra le dette circoscrizioni.
In primo grado, si sono costituiti l’Ufficio territoriale del Governo di Napoli e l’Ufficio centrale regionale con atto di stile.
Il giudice di primo grado in via preliminare ha estromesso dal giudizio l’Amministrazione statale, in quanto priva di legittimazione passiva nei giudizi elettorali, in base a richiamati consolidati orientamenti giurisprudenziali. Ha poi respinto nel merito le censure, ritenendo che, in base alla legge elettorale regionale, l'attribuzione dei seggi residui debba avvenire entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, i quali costituiscono il limite massimo spettante ad ogni circoscrizione su base provinciale;ha escluso la rilevanza dell’art.11 delle legge regionale nella presente vicenda;ha ritenuto, infondata, altresì, la seconda censura relativa alla incompetenza del Presidente della giunta regionale alla individuazione delle circoscrizioni elettorali e alla ripartizione dei seggi, in quanto il potere era stato attribuito al Prefetto dalla legge 131/2003 fino “ alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta nelle leggi e statuti regionali ” , mentre la legge regionale n. 4 del 2009 ha attribuito la competenza alla indizione delle elezioni regionali al Presidente della Giunta regionale, con ciò dovendo ritenersi compresa l’attribuzione di competenza per tutti gli atti preparatori e necessari allo svolgimento delle elezioni, ivi compresi quelli relativi alla determinazione dei seggi consiliari ed alla assegnazione di essi alle singole Circoscrizioni;inoltre, l’applicazione alle elezioni regionali delle leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, è prevista dalla legge regionale solo in quanto compatibile con quanto disposto dalla detta legge elettorale regionale.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il signor A A, riproponendo le censure del ricorso di primo grado, lamentando l’omissione di pronuncia e l’erroneità della motivazione del giudice di primo grado. In particolare, con riferimento al primo motivo, si è sostenuto che il giudice di primo grado non avrebbe correttamente compreso che la censura era relativa all’assegnazione dei seggi residui, per cui, una volta assicurata la rappresentatività territoriale di ogni provincia, ai sensi dell’art. 11, comunque si sarebbe dovuto procedere all’assegnazione dei seggi sulla base della graduatoria unica regionale decrescente per ogni lista;in tal modo il signor A avrebbe dovuto essere proclamato eletto al posto del signor G, che aveva ottenuto un posizionamento nella graduatoria unica regionale decrescente inferiore;ovvero il numero dei seggi provinciali non dovrebbe costituire un limite numerico per l’assegnazione dei seggi residui;il giudice di primo grado, avrebbe, poi, omesso la valutazione dell’art. 7 comma 8 della legge regionale 4 del 2009. Con riferimento al secondo motivo ha insistito per il permanere in capo al Prefetto della competenze in ordine alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni provinciali, non essendovi alcuna disposizioni di legge che avrebbe modificato la competenza attribuita dalla legge n. 108 del 1968 e dalla legge n. 131 del 2003, non potendosi neppure così interpretare le previsioni della legge elettorale regionale della Campania.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che, nelle note per l’udienza pubblica, ha chiesto la conferma della declaratoria di difetto di legittimazione passiva, non impugnata.
La difesa appellante ha presentato istanza di discussione orale da remoto.
All'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a seguito della discussione orale da remoto del difensore della parte appellante, l’appello è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare si deve rilevare che la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale non è stata impugnata ed il relativo capo di sentenza è dunque passato in giudicato.
Sotto tale profilo, la costituzione in appello dell’Amministrazione dell’Interno non può che essere inammissibile;peraltro, poiché tale costituzione, come risulta dalle note d’udienza depositate in giudizio dall’Avvocatura dello Stato, è stata effettuata ai soli fini di chiedere la conferma del difetto del capo relativo al difetto di legittimazione passiva, si prescinde dalla dichiarazione di inammissibilità.
Nel merito l’appello è infondato.
Con riferimento al primo motivo di appello, ritiene il Collegio di evidenziare che, rispetto allo svolgimento delle operazioni elettorali contestate nel presente giudizio, non ha alcuna rilevanza la disposizione dell’art. 11 della legge elettorale regionale n. 4 del 2009, per cui “ 1. E’garantita l'elezione di almeno un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale.
2. Qualora in una delle circoscrizioni elettorali l'applicazione dei criteri di legge comporti il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, in quella circoscrizione è attribuito il seggio al candidato con la maggiore cifra individuale della lista circoscrizionale più votata tra quelle ammesse al riparto. In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali il seggio è attribuito alla lista che partecipa al gruppo cui è stato attribuito il maggior numero di seggi in consiglio. Il seggio così assegnato si sottrae all'ultimo attribuito al gruppo di liste cui la lista circoscrizionale più votata appartiene.
3. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che abbia non più di un consigliere eletto per circoscrizione, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano alla lista che nella medesima circoscrizione segue nell'ordine delle maggiori cifre elettorali circoscrizionali”.
In primo luogo, infatti, non si è concretamente verificata la situazione di mancata elezione di un consigliere regionale per ogni circoscrizione elettorale (provinciale) che comporta l’applicazione di tale disposizione.
Peraltro, la stessa difesa appellante sostiene che non si debba fare alcuna applicazione di tale norma, essendo stata già garantita la rappresentanza di ogni circoscrizione provinciale, mentre ha sostenuto che i seggi residui andavano assegnati in base alla lista unica regionale decrescente e non con riferimento ai seggi provinciali.
In ogni caso, la disposizione dell’art. 11 viene considerata una norma di chiusura del sistema diretta ad assicurare la rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali nell’ipotesi in cui la popolazione di una circoscrizione provinciale non raggiunga il quoziente minimo per l’assegnazione di almeno un seggio, in sede di ripartizione effettuata con il decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base dei criteri indicati dall’art.2 della L. n.108/1968 (cfr. TAR Campania -Napoli sez. II 23 settembre 2010, n. 17520 per cui la situazione di cui all’art. 11 si è verificata in passato in tale fase di ripartizione dei seggi), situazione non verificatasi nel caso di specie, essendo già assegnati seggi per ogni provincia.
Venendo alla censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge regionale, l’appellante sostiene che i seggi residui avrebbero dovuto essere assegnati sulla base della graduatoria unica regionale decrescente (nella quale l’odierno appellante avrebbe superato il controinteressato G) e non sulla base dei seggi attributi alle circoscrizioni provinciali, come ha invece fatto l’Ufficio elettorale, attribuendo il seggio residuo al candidato di altra circoscrizione provinciale, in quanto per la Provincia di Avellino i seggi erano stati già assegnati.
La ricostruzione proposta dall’appellante, tesa a far prevalere l’espressione complessiva dei voti su base regionale, non è aderente al dato normativo costituito dall’art. 7 della legge regionale che invece prevede, conformemente ai principi generali della legge elettorale della Regione Campania, l’assegnazione dei seggi su base provinciale.
Infatti, in base all’art. 1 della legge regionale che fissa i “ principi ” del sistema elettorale regionale, “ i componenti del Consiglio regionale sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti con applicazione di un premio di maggioranza ”.
Inoltre, si deve considerare che il numero di seggi complessivo del Consiglio regionale (pari a 50) con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 98 del 2020 è stato ripartito, in base alla popolazione residente per ogni Provincia, assegnando 27 seggi alla Provincia di Napoli, 9 a quella di Salerno, 8 alla Provincia di Caserta, 4 a quella di Avellino e 2 alla Provincia di Benevento.
In ogni caso, l’art. 7 della legge regionale n. 4 del 2009 individua specificamente tutti i passaggi da effettuare per l’assegnazione dei seggi, passaggi che l’Ufficio elettorale ha pedissequamente seguito, come risulta dal verbale impugnato.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della legge regionale, l’ufficio elettorale circoscrizionale:
“somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lett. b), ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;
e) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale”.
In base al successivo comma 5 l’Ufficio centrale regionale “ b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste provinciali che ne fanno parte;
d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il dieci per cento dei voti nella relativa elezione;
e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti.
Dopo aver assegnato i seggi alle liste collegate al candidato Presidente eletto, e a quelle non collegate al Presidente eletto, in base alle disposizioni delle lettere f) e g) del comma 5, l’Ufficio elettorale regionale, ai sensi del comma 6:
“ a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b);
b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista provinciale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista provinciale” .
Ai sensi del comma 7 “dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:
a ) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste provinciali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo
c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione o del gruppo di liste non riunito in coalizione che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste provinciali collegate in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati a quoziente intero, l'Ufficio riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista provinciale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale;
d) verifica il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, applicando quanto in esso previsto se ne ricorrono le condizioni”.
In base al successivo comma 8, in particolare citato dalla difesa appellante a sostegno della sua ricostruzione, “ successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b) e c). Quindi il Presidente dell'Ufficio proclama eletti alla carica di consigliere regionale il candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente e i candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d)”.
E’ evidente da tutto il sistema normativo che l’assegnazione dei seggi, con i correttivi dovuti all’operare del premio di maggioranza per le liste collegate al candidato eletto -comma 5 lettere f) e g)- e al seggio del candidato Presidente non eletto, per cui si calcolano i voti ricevuti su base regionale -comma 7 lettera c-, avvenga su base provinciale;ciò anche per l’assegnazione dei seggi residui.
Ciò è reso palese dalla disposizione dell’art. 7 lettera b), per cui “ qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste provinciali del gruppo”.
Tale dato letterale trova conferma nell’altrettanto dato letterale del comma 8 dell’art. 7, citato dalla difesa appellante a sostegno della sua interpretazione, che indica la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale del “ candidato Presidente che ha ricevuto sul piano regionale un totale di voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto Presidente ” e dei “ candidati di ogni lista provinciale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3 ”.
La tesi dell’appellante per cui i seggi residui dovrebbero essere attribuiti sulla base della sola graduatoria unica regionale decrescente e non in riferimento ai seggi provinciali è, quindi, in palese contrasto con le previsioni della legge elettorale regionale.
Il verbale delle operazioni compiute dall’ufficio centrale regionale dà atto di tutte le operazioni compiute conformi alla scansione procedurale dettata dalla legge regionale.
Infatti, risulta che l’Ufficio abbia proceduto in primo luogo all’assegnazione dei seggi alle liste collegate al candidato eletto Presidente;ha quindi proceduto a determinare, ai sensi del comma 6 lettera a), il numero dei seggi da attribuire ad ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi (dopo l’esclusione di quelle che non hanno raggiunto il quorum del 3%).
Sulla base del calcolo indicato al comma 6 lettera a) risulta assegnato (a quoziente intero) a Forza Italia solo 1 seggio nella circoscrizione provinciale di Napoli;i seggi di Forza Italia sono stati poi aumentati a tre a seguito delle operazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 5 in seguito alla ripartizione dei voti sottratti al candidato eletto Presidente, che ne avrebbe avuti 36 superiori al limite massimo previsto di 32.
L’ufficio elettorale ha proceduto, quindi, ad assegnare i seggi residui provinciali, in base alla cifra elettorale residuale percentuale individuata in base al comma 6 lettera b);ha pertanto individuato per ogni circoscrizione provinciale la graduatoria unica regionale decrescente sulla base della cifra elettorale residuale percentuale e su tale base ha assegnato i seggi residui per ogni provincia, come espressamente previsto dalla lettera b) dell’art. 7.
Pertanto per la Provincia di Avellino i seggi sono stati attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale percentuale, ovvero Partito Democratico (19,2384), Italia Viva (12,1396), Davvero- Partito Animalista (7,2987), Movimento Cinque Stelle (6,949).
Poiché la lista Forza Italia ha ottenuto una cifra elettorale residuale percentuale inferiore(3,8356) a quelle conseguita dalla lista che ha ottenuto l’ultimo dei 4 seggi (Movimento cinque stelle 6,949), a tale lista non è stato assegnato alcun seggio nella circoscrizione provinciale di Avellino.
Peraltro, in base alla cifra elettorale residuale percentuale, davanti alla lista Forza Italia, nella circoscrizione di Avellino vi erano anche ulteriori liste, Fare Democratico-Popolari (6,0497), Noi Campani con de Luca (5,2957), Lega (4,9345), Fratelli di Italia (3,9185) e Centro Democratico (3,8839) che neppure hanno ottenuto alcun seggio, senza alcuna contestazione da parte dell’odierno appellante, con evidente carenza di interesse al gravame.
L’unico controinteressato individuato dalla parte ricorrente nel presente giudizio è, infatti, il signor M G, eletto nelle lista Forza Italia nella circoscrizione provinciale di Caserta.
Rispetto al sistema elettorale delineato dalla legge regionale n. 4 del 2009, la diversa situazione delle liste nella Provincia di Caserta, non ha alcuna rilevanza, in primo luogo, per il dato palese costituito dal maggior numero di seggi spettante alla Provincia di Caserta (7, di cui 6 da assegnare come seggi residui), nonché per l’andamento dei voti nella circoscrizione provinciale di Caserta, tenuto conto che la cifra elettorale residuale percentuale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 lettera b), viene determinata su base provinciale.
Peraltro, nella Provincia di Caserta la lista Forza Italia, in cui è stato eletto il solo soggetto individuato dal ricorrente quale controinteressato, signor M G, ha ottenuto la cifra elettorale residuale percentuale pari a 5,3910 e si è posizionata dietro alle liste Movimento cinque stelle (9,5455), Lega (9,2940), Italia Viva (9,0767), Noi Campani con De Luca (8,0763), Fratelli di Italia 7,1919, con la conseguenza che le è stato attribuito l’ultimo dei sei seggi residui per la circoscrizione provinciale di Caserta, essendo stata esclusa dall’assegnazione dei seggi residui la lista Partito democratico (5,9691), avendo già raggiunto il numero dei seggi assegnati a seguito delle operazioni di cui alle lettera f) e g) del comma 5 dell’art. 7 della legge elettorale regionale.
Pertanto, la lista Forza Italia nella circoscrizione di Caserta in cui è stato proclamato eletto il controinteressato M G ha ottenuto comunque una cifra elettorale maggiore di quella conseguita nella circoscrizione di Avellino, con ulteriore profilo di infondatezza delle censure.
Né può avere alcuna rilevanza il numero dei voti assoluti conseguiti da ogni candidato, in quanto
il sistema elettorale della Regione Campania è basato, per l’elezione dei consiglieri regionali, al fine di garantire la rappresentanza dei vari territori, su liste e collegi provinciali.
L’interpretazione sostenuta dall’appellante presuppone un differente sistema elettorale, con calcolo dei voti su base regionale, rispetto a quello delineato dalla legge elettorale della Campania, in cui viene dato ampio spazio alla rappresentatività territoriale provinciale.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha già affermato la compatibilità costituzionale di sistemi elettorali analoghi, in quanto tesi a contemperare la rappresentanza politica con la rappresentatività territoriale, per cui “ l'esigenza di salvaguardare la rappresentanza territoriale nell'attribuzione dei seggi residui rende inevitabile la possibilità che tale attribuzione avvenga a vantaggio di un candidato che abbia conseguito un quoziente minore di altro candidato della medesima lista concorrente in altro collegio ”, mentre la soluzione prescelta dal legislatore regionale non può, ritenersi irragionevole, né violativa del principio di uguaglianza, sancito dall'art. 51, comma primo, Cost., per l'accesso alle cariche elettive, non essendo immediatamente comparabili i quozienti elettorali ottenuti in diversi collegi (Corte Costituzionale ord. n. 318 del 27 luglio 2006).
Con l’ulteriore motivo di appello si ripropone la seconda censura del ricorso di primo grado con cui è stata dedotta la illegittimità del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 20 luglio, che ha ripartito i seggi tra le circoscrizioni provinciali, sostenendo che la competenza in materia sarebbe rimasta attribuita al Prefetto della Provincia di Napoli ai sensi della legge n. 108 del 1968 e della legge n. 131 del 2003.
Tale tesi interpretativa non è condivisa dal Collegio.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge 108 del 1968 “ la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica” .
Secondo l’appellante tale competenza sarebbe rimasta nelle attribuzioni del Prefetto avente sede nel capoluogo di Regione, ai sensi della legge 131 del 2003, “ Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, che all’art. 10 indica il Prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione per lo svolgimento delle “ funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie” . Peraltro, la stessa difesa appellante cita, altresì, la disposizione delle lettera f) del comma 2 della detta legge statale che prevede espressamente l’attribuzione al Prefetto avente sede nel capoluogo di regione delle funzioni di “ indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali ”.
Ne deriva che tale competenza era attribuita dalla legge statale solo in via provvisoria, mentre l’art. 1 della legge elettorale regionale della Campania ha previsto espressamente l’indizione delle elezioni con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica e l’applicazione delle disposizioni “ della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e la legge 23 febbraio 1995, n. 43, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ad eccezione delle parti incompatibili con quanto disposto negli articoli che seguono o da questi ultimi derogate” .
Ritiene il Collegio che, se anche la legge regionale della Campania non fa espresso riferimento al decreto di ripartizione dei seggi, dalla lettura della lettera f) della legge 131 del 2003 e dalla stretta connessione delle determinazione in ordine alla ripartizione dei seggi con la fase di indizione delle elezioni, non si possa che ritenere che anche tale competenza sia ormai attribuita al Presidente della Giunta regionale. A conferma di tale interpretazione si ritiene di richiamare l’art. 122 della Costituzione, per cui “ il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi il principio di autonoma dei sistemi elettorali regionali ”.
Inoltre, la legge 2 luglio 2004 n. 165 contenente “ Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione” , ha previsto all’art. 1: “ il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali; all’art. 3 ha individuato le “ disposizioni di principio in materia di elezione ”, non facendo alcun riferimento alla determinazione del numero dei seggi, prevedendo: “ le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo;
c-bis) promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:
1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale”.
In relazione all’ampiezza dei poteri attribuiti dalla Costituzione alla legge elettorale regionale in ordine anche alla scelta del sistema elettorale, risulta, dunque, una interpretazione conforme al principio di ragionevolezza e al quadro di competenze delineato dalla Costituzione quella per cui la determinazione dei seggi attribuiti ad ogni provincia, peraltro, in base al dato meramente numerico della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione (circostanze di fatto, peraltro, neppure contestate nel caso di specie), sia attribuita alla competenza del Presidente della Giunta regionale unitamente a quella relativa al decreto di indizione dei comizi elettorali .
“Il procedimento per la elezione del Consiglio è infatti ormai divenuto di competenza della Regione ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione” (Corte cost. n. 196 del 2003 con riferimento alla legittimità costituzionale di leggi regionali che, tra le altre previsioni, disciplinavano la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni).
Irrilevante rispetto a tale interpretazione è invece la circostanza, dedotta dalla difesa appellante, che una tale competenza non sia prevista nella disposizione della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, di approvazione dello Statuto regionale. Infatti, all’art. 47 di tale legge regionale, che disciplina le competenze del Presidente della Giunta, non è comunque prevista neppure l’indizione delle elezioni, indicata invece dalla legge elettorale regionale, n. 4 del 2009, con la conseguenza che la norma attributiva della competenza in materia di procedimento elettorale al Presidente della Giunta regionale deve rinvenirsi nella detta legge elettorale regionale .
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione della particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.