Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-03-30, n. 201801445
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Pubblicato il 30/03/2018
N. 01445/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01734/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
O
sul ricorso NRG 1734/2018, proposto da T M M, rappresentato e difeso dall'avv. D D R, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 36,
contro
– la Commissione per la costituzione/rettifica delle graduatorie nazionali, non costituito in giudizio e
– il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.AR Lazio, sez. III-bis, n. 6624/2017, resa tra le parti e concernente l’esclusione dell’appellante dalla graduatoria nazionale per l'insegnamento di “Metodologie e Tecniche della Comunicazione” di cui al D.M. 30.6.2014 n. 526 e degli stti conseguenti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato MIUR;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare con cui il TAR ha respinto la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del 29 marzo 2018 il Cons. S M R e uditi per le parti gli avvocati D D R e Andrea Fedeli dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Considerato che, ad un primo esame, l’appellante ha fornito un principio di prova documentale in ordine all’espletamento di attività di laboratorio o delle esercitazioni, le quali, in base alle norme regolamentari dell’Accademia BB.AA. di Lecce costituiscono lezioni frontali per la disciplina colà impartita dall’appellante stesso;
Considerato altresì che tali attività, alla luce del medesimo regolamento di Accademia, non paiono soggiacere ad una previa autorizzazione da parte del Direttore, sicché allo stato il dato documentale qui fornito non esclude il raggiungimento, da parte dell’appellante, del requisito d’insegnamento per il monte-ore minimo previsto ai fini dell’ammissione alla graduatoria nazionale per cui è causa;
Considerato di conseguenza che, ferma la sospensione degli atti impugnati in primo grado, spetta al TAR la valutazione, nell’opportuna sede di merito, se tutti gli aspetti fin qui esaminati offrano la prova rigorosa del possesso del predetto requisito in capo all’appellante, tenuto conto che, nel caso in esame, appunto di questo specifico aspetto si controverte e non mai dell’organizzazione dei corsi di studio nell’Accademia leccese, né di libertà d’insegnamento;