Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-05-10, n. 202304758
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Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 04758/2023REG.PROV.COLL.
N. 00814/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Perugia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, sez. I, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Pres. M C e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. -OMISSIS-, il Tar per l’Umbria ha respinto il ricorso presentato dall’odierna appellante avverso il decreto di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso nei suoi confronti dalla Questura di Perugia il 20 gennaio 2017 e notificato il 21 aprile 2017.
Il diniego dell’amministrazione ha tratto fondamento dal rilievo ostativo della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 305 del 5 marzo 2015 - divenuta definitiva - (allegato n. 10 al fascicolo di primo grado) con cui il GIP presso il Tribunale di Perugia ha condannato l’interessata ad anni 2 di reclusione ed Euro 600,00 multa, per il reato, previsto e punito dagli artt. 81, 110 c.p., artt. 3 n. 8 e 4 n. 7 L. 75/1958, di reclutamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in concorso con il compagno.
Come emerge per tabulas, l’appellante è madre di due figlie minorenni, la prima delle quali nata precedentemente all’adozione del provvedimento gravato in primo grado (mentre la seconda solo pochi giorni dopo l’emissione dello stesso).
Si rappresenta che la Questura non ha considerato tale specifica situazione familiare e ha unicamente rilevato la presenza in Italia del marito, indicando che il medesimo non conviveva con l’interessata e che era stato giudicato correo nello stesso fatto penale.
Dagli atti del presente giudizio, si evince altresì che l’appellante, dal 2015, svolge attività lavorativa nel settore della ristorazione.
Con ricorso notificato il 5 gennaio 2022 e depositato il successivo 31 gennaio 2022, l’odierna appellante ha avversato la sentenza n. -OMISSIS- del Tar per l’Umbria dinanzi a Codesto Consiglio di Stato, contestualmente avanzando istanza di sospensione in via cautelare.
Sostanzialmente reiterando le doglianze non accolte in sede di giudizio di primo grado, la medesima ha proposto i seguenti motivi di censura:
1) “Violazione di legge – violazione degli artt. 2 e 13 D.lgs. n. 286/1998 per mancata traduzione del decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno”;
2) “Errore in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione - Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e/o difetto di istruttoria – Violazione art. 8 CEDU - mancata valutazione del preminente interesse dei figli minori”.
Con ordinanza n. 2191 del 13 maggio 2022, è stata accolta l’istanza di sospensione in via cautelare della sentenza del Tar per l’Umbria n. -OMISSIS- ed è stato disposto che la Questura effettuasse il riesame della situazione personale dell’appellante che, allo stato, non risulta operato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio in data 28 febbraio 2022.
All’udienza del giorno 13 aprile 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.