Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-05-09, n. 201202680

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-05-09, n. 201202680
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202680
Data del deposito : 9 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06304/2001 REG.RIC.

N. 02680/2012REG.PROV.COLL.

N. 06304/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6304 del 2001, proposto da:
C E, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso Giandomenico Negretti in Roma, via Oppido Mamertina, 4;

contro

U.S.L. RM/H, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita nel presente giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 7919/2000, resa tra le parti, concernente il riconoscimento delle funzioni superiori.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il Cons. Hadrian Simonetti, presente per la parte appellante l’Avvocato Marino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, assistente medico, impugnò il provvedimento del 9.12.1994 con cui l’Usl Roma/H respinse la sua richiesta volta al riconoscimento delle mansioni superiori svolte, quale aiuto ospedaliero, più precisamente quale responsabile del laboratorio RIA dell’Ospedale di Genzano.

2. Il Tar Lazio respinse il ricorso non ravvisando i requisiti per il riconoscimento delle funzioni superiori, in assenza di un atto formale di conferimento e della vacanza del posto in pianta organica.

3. Con il presente appello, il ricorrente ha censurato la sentenza deducendo, in particolare, la violazione della legge regionale n. 70 del 1979, laddove stabilisce, all’art. 7, che la direzione dei laboratori RIA spetti ad un direttore, sul presupposto che a tale qualifica corrisponda in ambito ospedaliero quella dell’Aiuto e che tale disposizione prevalga, per il criterio di specialità, sulla disciplina generale di cui al d.p.r. n. 761 del 1979 che, altrimenti, subordina il riconoscimento della mansioni superiori ad un atto formale di incarico.

3.1. Nessuno si è costituito per la controparte e, all’udienza pubblica del 13.4.2012 la causa è passata in decisione.

4. L’appello è infondato, per le stesse ragioni già evidenziate dal Giudice di primo grado.

4.1. E’ noto come, per giurisprudenza consolidata, ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori svolte in ambito sanitario, sia sempre necessario un provvedimento formale di incarico, ovvero di investitura nelle relative mansioni, non essendo sufficienti atti soltanto ricognitivi (v. Cons. St., III, n. 4548/2011 e, V, n. 1406 del 2011).

4.2. Nel caso di specie parte appellante, che riconosce la mancanza di un tale provvedimento, assume tuttavia che, essendo stato il dott. C preposto ad un laboratorio specializzato, di cui avrebbe rivestito la qualifica di “direttore” ai sensi dell’art. 7 della l.r. 70/1979, automaticamente e per l’effetto avrebbe conseguito anche le mansioni di aiuto ospedaliero, quanto meno ai fini retributivi.

4.3. Se questa è in sintesi la tesi di parte appellante, cui l’amministrazione aveva già replicato rilevando come l’affidamento della responsabilità del laboratorio di analisi non comporta di per sé solo lo svolgimento delle mansioni di aiuto ospedaliero, osserva il Collegio come la sola ipotesi nella quale l’automatismo invocato dall’appellante sia condivisibile, e sia possibile prescindere dall’esistenza di un atto organizzativo di investitura, è soltanto quella della sostituzione del primario ospedaliero.

4.4. Si tratta, peraltro, di una fattispecie non suscettibile di interpretazione estensiva, che trova la sua giustificazione nel carattere necessitato delle funzioni del primario e nell’esigenza di evitare soluzioni di continuità nella direzione del reparto ospedaliero (v., per tutti, Cons. St., V, n. 6056/2008 e 5740/2004).

4.5. Al di fuori di tale ipotesi, sulla scorta dell’orientamento di gran lunga prevalente, deve quindi ribadirsi come, in mancanza di un formale provvedimento di conferimento dell’incarico di esercizio delle mansioni superiori di aiuto ospedaliero e nell’impossibilità di individuare le pretese funzioni superiori esercitate in via di fatto (a maggior ragione nel caso di specie in cui, come si legge nel provvedimento impugnato, sussisteva la compresenza del primario responsabile del servizio, le cui funzioni comportavano necessariamente anche la direzione e il coordinamento della sezione R.I.A. cui il dott. C era in quel tempo preposto) non può trovare accoglimento la pretesa dell’assistente ospedaliero ad ottenere il riconoscimento delle funzioni superiori svolte ai fini del pagamento delle relative differenze stipendiali (Cons. St., VI, n. 2579/2006 e, V, n. 6312/2003).

4.6. Né vale richiamare, sempre nella fattispecie in esame, la vicenda del dott. Celiberti, preposto prima dell’odierno appellante alla direzione dello stesso laboratorio e successivamente inquadrato come aiuto ospedaliero, sul rilievo che nei suoi confronti si fece applicazione della l. 207/1985, la cui natura eccezionale è ben nota.

5. In conclusione, per queste ragioni, l’appello è infondato.

6. Nulle per le spese, visto che parte resistente non si è costituita.

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