Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-05-03, n. 201801181

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2018-05-03, n. 201801181
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801181
Data del deposito : 3 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01605/2017 AFFARE

Numero 01181/2018 e data 03/05/2018 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2018




NUMERO AFFARE

01605/2017

OGGETTO:

Ministero dell'interno dipartimento affari interni e territoriali.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, presentato dal signor-O-, nato a -O-e residente a -O-, per l’annullamento del provvedimento del Prefetto di -O- n. 2074/2014-Area

III

Sequestri, di assegnazione in via temporanea del veicolo targato -O- agli organi di Polizia per finalità istituzionali.

LA SEZIONE

Vista la relazione 31 agosto 2017 trasmessa con nota di pari data n. 12473, con la quale il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha trasmesso il ricorso per il parere del Consiglio di Stato;

visto il ricorso, datato 2 maggio 2016 e pervenuto alla Prefettura di -O- il 13 maggio 2016;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.


Premesso.

Il veicolo targato -O-, di proprietà del ricorrente, veniva sottoposto in data 18 febbraio 2014 a sequestro amministrativo con affidamento dello stesso in custodia al proprietario, a seguito della violazione di cui all’articolo 187, comma 1-bis, del codice della strada.

In data 21 maggio 2015, veniva presentata istanza da parte della Polizia postale e delle comunicazioni-Compartimento dell’Emilia-Romagna di assegnazione temporanea del veicolo per il suo utilizzo per attività istituzionali. Con il provvedimento oggetto di impugnazione, la prefettura di -O- disponeva l’assegnazione del mezzo.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di assegnazione sostenendo che è stato adottato in base ad una norma non applicabile alla fattispecie.

Il signor -O- chiede l’annullamento del provvedimento per eccesso di potere e sviamento di potere in relazione al combinato disposto degli articoli 187, commi 1-bis e 8-bis e 214-ter, comma 2 del codice della strada e dell’art. 48, comma 12, del d.lgs. n. 159/2011, in quanto le disposizioni richiamate prevedono la confisca del veicolo e la successiva assegnazione nei casi di sentenza definitiva di condanna e nell’ambito dei reati per mafia e contrabbando.

Il ricorrente lamenta che la Prefettura ha applicato nei suoi confronti un istituto previsto dalla legge (l’assegnazione “temporanea”) “per perseguire il fine tipico di un altro provvedimento”.

Il ricorrente chiede inoltre la sospensione cautelare dell’atto impugnato perché l’utilizzo nel tempo del veicolo da parte di terzi comporterebbe un sicuro depauperamento dello stesso, attesa anche l’ipotizzabile estinzione del reato per prescrizione.

Il Ministero riferente ritiene che il ricorso debba essere respinto. In termini generali, l’Amministrazione rappresenta che l’assegnazione del veicolo oggetto di confisca ad un organo di polizia può essere anticipata anche alla fase del sequestro amministrativo in virtù del rinvio, operato dall’articolo 214-ter del codice della strada alle norme della legge n. 575/1965;
sebbene la predetta legge sia stata abrogata, secondo il Ministero, “si può ritenere che le disposizioni dell’articolo 2 della legge n. 575/1965 siano state sostituite dalle norme di cui al codice delle leggi antimafia in materia di gestione e destinazione dei beni sia sequestrati che confiscati”.

Considerato.

L’art. 214-ter, comma 1, del codice della strada dispone che: «i veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale […]». Il comma 2 del medesimo articolo prevede che: «si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».

La legge n. 575/1965 richiamata dall’art. 214-ter, comma 2, del codice della strada, è stata abrogata dall’art. 120, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 159/2011 e l’art. 116, comma 2, del predetto d. lgs. n. 159 ha disposto che i richiami alle disposizioni contenute nella legge, ovunque presenti, si intendano riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel d. lgs. n. 159/2011. In particolare, le disposizioni contenute nell’articolo sono confluite nell’art. 48 dello stesso d. lgs. n. 159/2011 che non riproduce esattamente la disposizione abrogata. Ed invero l’articolo 2 undecies, comma 3 ter disponeva: “ I beni mobili, anche, iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale ”. L’attuale articolo 48, comma 12, d. lgs. 159/2011 stabilisce: “ I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c) ”.

Il provvedimento impugnato si basa sulla seguente motivazione: “Considerato:

‒ che nelle ipotesi di reato di cui all’art. 187 co. 1 c.d.s. nelle quali è prevista la confisca obbligatoria della vettura, questa, a richiesta degli organi di Polizia può essere loro assegnata temporaneamente per le finalità d’istituto;

‒ che ai sensi del combinato disposto dell’art. 214 co. 1 ter c.d.s. con l’art. 48 co. 12 d.lgs. 6/9/11 n. 159 è previsto l’affidamento temporaneo di beni mobili registrati, sequestrati e non ancora confiscati;

‒ che per la violazione commessa (guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con incidente stradale) il veicolo è soggetto a confisca obbligatoria ex art. 187 co. 1 e 8 bis c.d.s.”.

La Sezione rileva che, nel caso di specie, pur essendo astrattamente prevista la confisca obbligatoria della vettura,come indicato nello stesso preambolo del provvedimento, siamo in presenza di “sequestro amministrativo” e che, come evidenziato dal Ministero riferente, “non è ancora intervenuta la condanna definitiva per il reato contestato”.

Tutto ciò premesso, dal preambolo del decreto non risulta chiaro l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione né viene motivato perché nella fattispecie si sia potuto disporre l’assegnazione anticipata del veicolo. Pertanto si è in presenza di una motivazione generica, priva dei requisiti stabiliti dall’art. 3 delle legge n. 241 del 1990. Il provvedimento risulta infatti non adeguatamente motivato perché sembra dare per acquisita, senza dimostrarlo il fondamento, la ricostruzione normativa in base alla quale la Prefettura ha provveduto all’assegnazione “in via temporanea” fino all’assegnazione definitiva del veicolo a seguito della confisca.

In conclusione, il ricorso nei limiti ora indicati, è fondato e va accolto.

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