Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-14, n. 202310801

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-12-14, n. 202310801
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310801
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2023

N. 10801/2023REG.PROV.COLL.

N. 04652/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4652 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato F G, con domicilio fisico eletto presso lo studio di questi in Roma, via Sardegna, n. 14 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Comandante generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

dei signori -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis , n. -OMISSIS- resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023, il consigliere Francesco Frigida e udito l’avvocato F G per l’appellante;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS- – all’epoca dei fatti colonnello dell’Arma dei carabinieri – ha proposto il ricorso n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, per: a) l’annullamento della procedura di avanzamento al grado superiore per l’anno 2015, di tutti i suoi atti, comprese le schede di valutazione redatte dalla Commissione superiore di avanzamento e i verbali redatti, nonché della graduatoria finale approvata e dell’allora sua probabile mancata iscrizione nel ruolo di avanzamento 2015;
b) la declaratoria del suo diritto a vedersi utilmente collocato nella graduatoria e conseguentemente promosso al grado di Generale di Brigata a decorrere dal 2015;
c) per la condanna dell’amministrazione militare al risarcimento dei danni economici da egli subiti e subendi.

1.1. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.

2. Dopo aver espletato istruttoria, a cui è seguita la proposizione di motivi aggiunti da parte dell’interessato, il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, sezione prima bis , con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS- 2012, ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese di lite.

2.1. In particolare, il collegio di primo grado ha puntualmente sintetizzato i fatti di causa come segue: « 1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – in qualità di Cllo dei Carabinieri, partecipante alla procedura per la promozione al grado superiore dei colonnelli in s.p.e. RN per l’anno 2015, già sottoposto a valutazione anche per gli anni 2013 e 2014, con mancata iscrizione nei relativi quadri di avanzamento, oggetto di gravame “con precedenti ricorsi non definiti” – impugna gli atti e i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, afferenti la procedura di avanzamento al grado di Generale di Brigata per l’anno 2015 (affermandone di presumerne l’esistenza, attesa la mancata ricezione di qualsiasi notifica), chiedendone l’annullamento. A tali fini il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 66/2010 CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE E DEL D.P.R. 90/2010 RECANTE IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI, atteso che l’Amministrazione non ha tenuto conto dei titoli dal predetto posseduti e, pertanto, è incorsa “in un grave errore, intenzionale o meno”. II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3, L.N. 241/90. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, posto che il predetto non ha avuto alcuna notizia dell’esito della procedura e, dunque, l’Amministrazione si è astenuta dall’esternare le cause della mancata attribuzione allo stesso di un punteggio “tale da ottenere l’avanzamento”, con ulteriore precisazione – nel merito – che tale mancata iscrizione è in aperto contrasto con i suoi precedenti di carriera e con gli altri titoli, qualità e dati che costituiscono criteri di valutazione, quali le onorificenze e le ricompense tributate, gli incarichi di comando ricoperti, anche di “livello superiore a quello assegnatogli in via prioritaria”, e, ancora, i titoli di studio conseguiti, dettagliatamente elencati. In conclusione, il ricorrente chiede - previa istruttoria - l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni economici subiti e subendi (riferiti al “minor introito per retribuzioni non percepite” e alle difficoltà afferenti “l’ulteriore prosecuzione della carriera”). Con atto depositato in data 1 febbraio 2016 si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. In data 22 novembre 2017 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali – dopo avere dato conto di avere acquisito documenti “in sede di accesso” – deduce le seguenti, ulteriori censure: I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 66/2010 (CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE) E DEL D.P.R. N. 90/2010 (REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE). ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DELLE RISULTANZE DOCUMENTALI, tenuto conto che il predetto ha ricevuto ricompense (segnatamente, encomi, anche solenni) in misura maggiore ai controinteressati, riferibili, altresì, a “qualità e risultati conseguiti in difficili contesti operativi”, è insignito della Medaglia d’Oro al merito di Lungo Comando e di Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, a differenza di ben 5 controinteressati, ha prestato servizio per un lungo periodo in aree urbane di particolare rilevanza e sensibilità (Napoli, Milano, Catania e Foggia), mentre candidati collocatisi in posizione utile hanno un percorso di carriera in larga misura “monotematico” o “monosede”, ha cinque lauree, di cui quattro di II livello, due master universitari e una buona conoscenza di ben due lingue straniere (ben superiori a quelle dei controinteressati). II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Con memoria depositata in data 20 settembre 2019 il Ministero della Difesa ha affermato la correttezza del proprio operato, confutando – in particolare – le censure formulate sulla base, in sintesi, dei seguenti rilievi: - premesso che il ricorrente, valutato per la terza volta per l’avanzamento al grado, si è collocato al 52° posto della graduatoria, nessun difetto di motivazione risulta ravvisabile, tenuto conto che “l’attribuzione del punteggio numerico fondato sulla valutazione collegiale della documentazione personale dei candidati” rappresenta “l’unico elemento di discriminazione per la formazione della graduatoria di merito”;
- il sistema di promozione a scelta degli Ufficiali delle Forze Armate “non prevede”, poi, alcuna comparazione tra gli scrutinandi ma prevede la valutazione in assoluto di ciascuno di essi;
- ciò detto, la Commissione Superiore di Avanzamento ha operato un processo valutativo basato sulla documentazione caratteristica dell’Ufficiale, procedendo a un “approfondito esame collegiale” e, dunque, a una compiuta istruttoria;
- in aggiunta, risulta evidente l’utilizzo degli stessi criteri di giudizio nei confronti di tutti gli Ufficiali e la correttezza di tale utilizzo è comprovata – oltre che dai posizionamenti relativi al ricorrente e ai chiamati in causa negli anni 2013, 2014 e 2015, riportati in un apposito “specchio” – dai profili complessivi, “in termini di qualità fisiche, morali, di carattere, professionali, culturali e di tendenza di carriera”, degli interessati, opportunamente indicati in ulteriori “specchi”, i quali si prestano a escludere il vizio di eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo. In sintesi, l’Amministrazione conclude affermando l’infondatezza dell’azione di annullamento nonché della domanda di risarcimento del danno. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-2019 la Sezione ha disposto incombenti istruttori. All’ordine impartito l’Amministrazione ha ottemperato mediante deposito in data 17 febbraio 2020. Con memoria depositata in data 8 settembre 2020, il ricorrente ha replicato alla memoria dell’Amministrazione, ponendo - in particolare - in evidenza che <<i promossi nell’avanzamento oggetto del presente procedimento (anno 2015), in occasione dei due propedeutici avanzamenti nel 2013 e nel 2014, furono collocati “in blocco” e, come già avvenuto altre volte, fatti scorrere, senza alcun intervento sul loro posizionamento relativo all’interno di esso>>, ossia che “per i colleghi dal 1° al 24° posto, tra un anno e l’altro, nulla muta… essendo destinati a promozione certa” e, dunque, sollevando dubbi sull’autonomia delle procedure. In aggiunta, il ricorrente insiste sull’eccesso di potere in senso relativo, rappresentando “risultati non pregevoli” conseguiti anche dai controinteressati e la superiorità delle ricompense, dei titoli e degli incarichi di comando dal predetto vantati rispetti a quelli di quest’ultimi
».

2.2. Il T.a.r. ha poi così motivato la propria statuizione: « 2. Il Collegio ravvisa validi motivi per soprassedere in ordine a esigenze di integrazione del contraddittorio, atteso che il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

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