Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-03-13, n. 201701140

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-03-13, n. 201701140
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701140
Data del deposito : 13 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2017

N. 01140/2017REG.PROV.COLL.

N. 05020/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5020 del 2016, proposto dalla Papalini S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B



contro

ON Teatro dell'Opera di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12



nei confronti di

Impresa Eura Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lilli C.F. [...]e Fabio Massimo Pellicano C.F. [...], con domicilio eletto presso Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, 90



per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZIONE II-QUATER, n. 06465/2016, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta in unico lotto per l'affidamento triennale dei servizi di pulizia presso le strutture in uso alla ON Teatro dell'Opera di Roma.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della ON Teatro dell'Opera di Roma Capitale e dell’Impresa Eura Service S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’avvocato Brugnoletti, l’Avvocato dello Stato Stigliano Messuti e l’avvocato Maceroni per delega degli avvocati Lilli e Pellicano



FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II-quater, con la sentenza 1° giugno 2016, n. 6465, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dall’attuale parte appellata Impresa Eura Service S.r.l., annullando la determinazione n. 55 SV prot. 755-16 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei servizi di pulizia presso le strutture in uso alla ON Teatro dell'Opera di Roma a favore della società controinteressata.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- sussiste un’inammissibile modifica dell’offerta introdotta nell’offerta economica dell’appellante Papalini S.p.a. e nelle successive giustificazioni con conseguente illegittimità della valutazione di anomalia sul punto;

- risulta dagli atti depositati in giudizio che nell’offerta tecnica era indicato l’utilizzo di 26 unità di personale, composto da un responsabile di servizio di IV livello professionale e da 25 operai di II (15) e III livello (5) di cui cinque operai (di II e III livello) addetti alla sostituzione;

- il disciplinare di gara (art. 18.1) prevedeva espressamente tra le voci per l’attribuzione del punteggio tecnico un parametro relativo alla quantità e alla distribuzione del personale con un punteggio massimo fino a 5 punti (A.2), all’interno del punteggio massimo di 15 punti previsto per il sistema organizzativo di svolgimento del servizio (A);

- all’offerta tecnica della società controinteressata è stato attribuito il punteggio di 58 punti (come quello riportato dalla ricorrente), di cui 15 punti, ovvero il massimo previsto, per il sistema organizzativo, tra le cui voci nel disciplinare erano indicate al parametro a.2, la quantità e distribuzione del personale, per cui è stato dato il punteggio massimo di 5 punti;

- nell’offerta economica, nella quale è stato indicato il ribasso del 18,54% (che ha comportato l’attribuzione di un punteggio economico superiore a quello della ricorrente), risultano invece indicate 21 unità di personale (una di IV livello, 15 di II livello e 5 di III livello) senza alcuna ulteriore precisazione, né in ordine ad eventuale personale per le sostituzione né comunque all’incidenza dei relativi costi;

- la difformità tra l’offerta tecnica e quella economica è confermata dalle giustificazioni inviate dalla società Papalini alla ON il 17.11.2015, nelle quali si fa riferimento all’ “impiego continuato di 26 addetti (come chiaramente risultante alla pagina 6 dell’offerta tecnica)”, in particolare 19 operai di II livello, 6 di III livello e 1 addetto specializzato di IV livello;

- nelle ulteriori giustificazioni inviate l’11.12.2015, si dà, inoltre, espressamente atto di tale modifica dell’offerta, giustificandola in relazione alla circostanza che le cinque unità in più erano state previste nell’offerta tecnica per le sostituzioni;

- tale ultima giustificazione non può essere considerata idonea ad integrare la difformità nel caso di specie, in quanto a prescindere dalla valutazione della corrispondenza del monte ore complessivo, nel caso di specie, il disciplinare di gara prevedeva espressamente una voce del punteggio tecnico con riferimento alla quantità e distribuzione del personale per livello di inquadramento professionale;

- ne deriva che il numero di addetti complessivo non può essere considerato irrilevante né poteva essere modificato nella offerta economica e nelle successive giustificazioni, rendendo così l’offerta non affidabile

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