Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2023-06-16, n. 202302437

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2023-06-16, n. 202302437
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302437
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2023

N. 04670/2023 REG.RIC.

N. 02437/2023 REG.PROV.CAU.

N. 04670/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4670 del 2023, proposto da


Ditta Lanzino Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno, 6;


contro

Comune di Santa Caterina Albanese, Centrale Unica di Committenza Comune Capofila di Terranova da Sibari, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Carlomagno Giuseppe e C. s.a.s. di Vuono Gianfranco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00747/2023, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 Cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Carlomagno Giuseppe e C. s.a.s. di Vuono Gianfranco;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2023 il Cons. A U e uditi per le parti gli avvocati Oreste Morcavallo in dichiarata delega di A M, e Chilelli in dichiarata delega di Colombo;


Ritenuto, a un sommario e preliminare esame proprio della presente fase cautelare, che non emergono dai motivi e dalle deduzioni dell’appellante elementi di fumus tali da giustificare l’adozione della misura cautelare richiesta;

Rilevato, in ogni caso, che la questione di diritto controversa incide su profili di finanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Anac, verso cui è opportuna l’integrazione del contraddittorio a cura dell’appellante, nei termini di cui in dispositivo;

Ritenuto di fissare l’udienza pubblica per la discussione, come in dispositivo;

Considerato che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del presente incidente cautelare;

Visti gli artt. 28, comma 3 e 51, comma 1, Cod. proc. amm.

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