Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2014-04-28, n. 201401358
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Testo completo
Numero 01358/2014 e data 28/04/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 18 dicembre 2013
OGGETTO:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni ambientali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Enel Produzione S.p.A., contro Regione Lazio, avverso l’art. 6 delle norme di attuazione del piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, di cui alla delibera C.R. 10 dicembre 2009, n. 66.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota n. 0023880 del 22/09/2011, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni ambientali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere G M;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 15 luglio 2010, l'ENEL Produzione s.p.a., che tra le altre ha in esercizio la centrale termoelettrica di Torrevaldaliga nord (TVN) ubicata nel territorio comunale di Civitavecchia (e nel cui ambito peraltro si è provveduto alla conversione a carbone di 3 delle 4 sezioni da 660 MW precedentemente alimentate ad olio combustibile, per una potenza attuale di 1980 MW, oltre che all’installazione di nuove caldaie ed all’inserimento di apparecchiature tecnicamente evolute e ad elevata efficienza per l’abbattimento delle sostanze inquinanti), ha chiesto l'annullamento delle norme di attuazione, pubblicate sul B.u.r. Lazio il 20 marzo 2010, della delibera della Regione Lazio 10 dicembre 2009, n. 66 (recante l'approvazione del piano regionale di qualità dell'aria), in particolare l’art. 6, nella parte in cui si prevedono una serie di prescrizioni per gli impianti di combustione industriale per la produzione di energia nel territorio regionale, sia con riguardo all’introduzione di nuovi e più restrittivi valori limite di emissione per gli impianti industriali che con riguardo alla restrizione (ritenuta dalla ricorrente società ingiustificata) delle tipologie merceologiche di combustibili utilizzabili, sulla base delle composizioni organolettiche, sia liquidi che solidi.
Ancora più nel dettaglio il richiamato articolo 6 prevede che gli impianti di combustione ad uso industriale, se nuovi, non possano usare combustibili con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% e, se esistenti, possano usare combustibili con contenuto di zolfo superiore allo 0,3 solo in via eccezionale e previa autorizzazione provinciale (e comunque con utilizzo non oltre il 31 dicembre 2010).
La ricorrente premette, altresì, che la centrale di cui è proprietaria e di cui è stata autorizzata la costruzione e gestione con decreto del Ministero delle attività produttive del 24 dicembre 2003 (sulla base delle norme del d.l. 7/2002, c.d. sblocca-centrali), ha visto il rilascio del parere di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’ambiente con decreto del 6 novembre 2003 per l’esercizio e la conversione a carbone, avente valenza anche di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), poi oggetto di riesame ed integrazione ai sensi dell’art. 9 d.lg. 59/2005 ad opera del decreto del Ministero dell’ambiente del 3 agosto 2009, che ha riesaminato tutte le prescrizioni ambientali poste dall’autorizzazione unica sopradetta.
Orbene, pur muovendo dalla premessa che non è chiaro se il provvedimento impugnato possa effettivamente applicarsi all’impianto in questione, vista la potenza dell’impianto, il possesso delle autorizzazioni statali e l’abnormità di attribuire una competenza autorizzatoria provinciale su impianti siffatti (e non a caso ENEL, come si dirà, ha chiesto anche chiarimenti alla Regione), la ricorrente si è gravata avverso le dette prescrizioni per le possibili limitazioni che potevano derivare all’attività della centrale, senza peraltro alcun effetto utile in termini di qualità dell’aria.
Nello specifico ENEL s.p.a. lamenta la sussistenza dei seguenti vizi di legittimità: violazione articoli 271 e 293 d.lg. 152/06, incompetenza, eccesso di potere, carenza dei presupposti, violazione degli artt. 41 e 117, comma 2, Cost., violazione art. 83 d.lg. 112/98, violazione del principio di legalità, incompetenza, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, sviamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, violazione allegato II, parte V, d.lg. 152/06, violazione del principio del buon andamento, violazione del d.m. 261/02 e del d.lg. 59/2005.
La Regione Lazio, investita da parte della ricorrente della questione dell’applicabilità della prescrizione contenuta al comma 2 del citato art. 6 delle Norme di attuazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria anche agli impianti soggetti ad autorizzazione ministeriale, ha osservato e ribadito, con nota del 30 luglio 2010, pur rimettendosi alle definitive determinazioni di questo Consiglio in sede di delibazione del ricorso in argomento, che un grande impianto, conseguita l’AIA a condizione del raggiungimento delle migliori prestazioni per la specifica tecnologia disponibile, ai fini della gestione e dell’abbattimento degli inquinanti, non può sottostare in linea di massima alle prescrizioni del Piano regionale, destinate ad impianti di minori dimensioni.
Con l’effetto finale che per gli impianti in possesso di AIA di competenza ministeriale, il Piano regionale può assurgere al ruolo di linea guida per le necessità al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, con la conseguenza dunque, in altri termini, che “anche gli impianti soggetti ad AIA di competenza nazionale in un certo qual modo debbono tener conto degli orientamenti del Piano”, anche se il Piano stesso non è certo vincolante ove si dimostri l’impraticabilità del rispetto delle