Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-25, n. 201900654

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-01-25, n. 201900654
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900654
Data del deposito : 25 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2019

N. 00654/2019REG.PROV.COLL.

N. 02220/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’istanza di esecuzione formulata nel giudizio n. 2220 del 2010, proposto dall’avvocato
A L M, domiciliato presso la Segreteria della Quarta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’esecuzione

della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, n. 12812/2008, resa tra le parti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 il pres. L M e udito l’avvocato dello Stato Marina Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 12812 del 2008 (resa in un giudizio avente per oggetto una domanda di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001), la Corte di Cassazione, Sez. I, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente ed ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo ed al pagamento delle spese processuali.

2. L’interessato, con il ricorso n. 2220 del 2010 proposto a questa Sezione, ha lamentato la mancata esecuzione delle statuizioni della medesima sentenza.

3. Questa Sezione, con la sentenza n. 3143 del 2011, ha rilevato la mancata esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, ha nominato un commissario ad acta ed ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio d’esecuzione.

4. Con un ulteriore ricorso di data 11 dicembre 2013, l’interessato ha lamentato che il commissario non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto ed ha chiesto l’emanazione delle ulteriori misure, volte all’esecuzione del giudicato.

5. Con una nota di data 17 marzo 2014, trasmessa all’interessato ed alla Segreteria della Sezione, il Ministero della Giustizia - Direzione generale del Dipartimento per gli affari di giustizia – ha comunicato che è stato emesso il mandato di pagamento, con conseguente accreditamento delle somme dovute sul conto corrente intestato al beneficiario.

6. Poiché il ricorrente in data 18 dicembre 2018 e 21 gennaio 2019 ha dichiarato che vi è stato nel corso del giudizio il pagamento di quanto dovuto, la Sezione dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (a far data dal giorno del pagamento) e ritiene di compensare le spese della presente fase del giudizio, in considerazione delle vicende che hanno caratterizzato la controversia tra le parti.

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