Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-14, n. 202201781

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-03-14, n. 202201781
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201781
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2022

N. 01781/2022REG.PROV.COLL.

N. 02484/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2484 del 2017, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Roma, via degli Ottavi n. 9,

contro

il Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per -OMISSIS-, Sezione 1, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. C C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame è gravata la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso dell’interessato diretto all’annullamento della determina del Comandante della Legione Carabinieri -OMISSIS-, in data 19 ottobre 2016, di trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale dell’odierno appellato.

2. L’Amministrazione, costituita in giudizio con atto in data 10 maggio 2017, ha chiesto il rigetto dell’appello.

3. La causa, chiamata all’udienza del 25 gennaio 2022, è stata trattenuta in decisione.

4. Con atto depositato in data 26 novembre 2021, la difesa dell’appellante ne ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell’appello, del quale chiede che sia dichiarata l’improcedibilità.

5. Alla luce del principio per cui il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832), l’appello deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse e, considerate le circostanze, deve disporsi la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

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