Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-08-08, n. 201603536

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-08-08, n. 201603536
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603536
Data del deposito : 8 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2016

N. 03536/2016REG.PROV.COLL.

N. 09384/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 9384/2015 RG, proposto dalla Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati T T C e M T, con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 36, presso la sede della Delegazione regionale;

contro

la Margherita s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F G e M C S e G M, con domicilio eletto in Roma, via G. Paisiello n. 55;

nei confronti di

Comune di Serracapriola (FG), in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR per la Puglia – Bari - sez. I, n. 791 del 27 maggio 2015, resa tra le parti e concernente il rilascio dell’A.U. relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della sola Società intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 31 marzo 2016 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Colelli e Mescia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – Con istanza del 30 marzo 2007, la Daunia Wind s.r.l. chiese alla Regione Puglia il rilascio della autorizzazione unica ex art. 12, c. 3 del Dlg 29 dicembre 2003 n. 327 per realizzare un parco eolico nel territorio comunale di Serracapriola (FG), loc. Colle Martello – Piano dell’Eremita – S. Leucio – Alvanella , con contestuale richiesta di screening ai fini VIA ex art. 16 della l. reg. Pug. 12 aprile 2001 n. 11.

La Regione formulò due richieste d’integrazione documentale, cui rispose l’indicata Società il 16 maggio ed il 7 dicembre 2007. Ma la Regione restò inerte e non concluse il procedimento principale in questione ed il sub-procedimento di screening . Sicché la Margherita s.r.l., corrente in Roma e nel frattempo subentrata alla Daunia Wind s.r.l., adì il TAR Bari a seguito di siffatto silenzio.

Il TAR, con sentenza n. 84 del 29 gennaio 2009, passata in giudicato, accolse tal ricorso ed assegnò alla Regione il termine di gg. 60 per provvedere sull’istanza di AU.

2. – Riattivati i procedimenti, con determinazione dirigenziale n. 118 dell’11 marzo 2009, la Regione assoggettò a VIA 9 dei 16 aerogeneratori di progetto, escludendone i restanti 7. Di questi, però, solo 2 di essi furono dichiarati ammissibili, mentre gli altri 5 furono estromessi, per non aver rispettato il c.d. parametro di controllo di cui all’art. 14 del regol. reg. 4 ottobre 2006 n. 16. Contro di esso e tal statuizione, insorsero entrambe le indicate Società avanti al TAR Bari, col ricorso n. 831/2009 RG.

Il TAR Bari, con sentenza n. 1332 del 15 settembre 2011, accolse la pretesa attorea sotto il profilo dell’illegittima soggezione del progetto a VIA, disposta a seguito non d’un concreto accertamento di compatibilità ambientale, bensì d’una meccanica applicazione dei divieti generali posti sì dall’art. 14 del regol. n. 16/2006, ma nel frattempo caducato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 26 novembre 2010.

La Margherita s.r.l. propose appello contro detta sentenza, nella parte in cui essa limitò l’esonero dalla procedura di VIA dei soli 2 aerogeneratori, anziché di tutti quelli a suo tempo ritenuti idonei sotto il profilo ambientale e questo Consiglio (sez. V), con sentenza n. 5198 del 3 ottobre 2012, in questi termini lo ha accolto.

3. – Ripreso il procedimento e dopo altre vicissitudini, con determina dirigenziale n. 299 del 13 dicembre 2012 la Regione ha confermato l’idoneità dei 7 aerogeneratori di cui alla determina n. 118/2009, assoggettando a VIA i restanti 9.

Nondimeno, con nota prot. n. 10158 del 17 dicembre 2013, la Regione ha comunicato alla Società Margherita il preavviso di rigetto dell’AU perché: I) – nella specie, versandosi in un procedimento in corso al 1° gennaio 2011 sprovvisto dei prescritti pareri ambientali, si applica la sopravvenuta DGR n. 3029 del 30 dicembre 2010;
II) – pertanto, si sarebbe dovuta integrare l’istanza stessa, entro il 1° aprile 2011 ed a pena d’improcedibilità, con la documentazione di cui all’art. 7.2, salvo motivata proroga per non oltre ulteriori trenta giorni;
III) – detta Società non ha dimostrato d’aver proposto domanda di VIA all’Autorità competente ai sensi dell’art. 23 e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, né d’aver presentato la documentazione bancaria già chiesta con la nota n. 4326 del 22 marzo 2010.

Nonostante le osservazioni di detta Società, con nota prot. n. 1349 del 25 febbraio 2014 la Regione, pur prendendo atto che l’AU sarebbe stata limitata ai soli 7 aerogeneratori compatibili, ha ribadito comunque l’applicabilità al procedimento in questione della DGR 3029/2010, nonché la necessità della documentazione bancaria a suo tempo richiesta, donde il rigetto dell’istanza di AU.

4. – Avverso le due note citate e, ove occorra, la DGR 3029/2010, detta Società è di nuovo insorta avanti al TAR Bari, con il ricorso n. 551/2014 RG, deducendone l’illegittimità per complessivi dieci articolati mezzi di gravame, a loro volta raggruppati in tre categorie, relative all’inapplicabilità di detta DGR al caso in esame, all’indebito rigetto in sé dell’AU e, rispettivamente, al contrasto tra la disciplina regionale e le norme statali, costituzionali e comunitarie.

4.1. Nelle more di quel giudizio e stante l’accoglimento della domanda cautelare di detta Società anche in appello, la Regione ha indetto una conferenza di servizi per il 9 settembre 2014, in esito alla quale è proseguito tra le parti un dialogo istituzionale fino alla sospensione dei termini, disposta il 20 marzo 2015, dei termini del procedimento, in attesa dei pareri definitivi del Servizio regionale Assetto del territorio e del Gestore della rete.

4.2. L’adito TAR, con sentenza n. 791 del 27 maggio 2015, ha accolto tal ricorso, avendo ritenuto doversi applicare al procedimento in esame la previgente disciplina (DGR n. 35 del 23 gennaio 2007) e non la DGR 3029/2010 in quanto, alla data d’entrata in vigore di essa (1° gennaio 2011):

a) – era stata realizzata già la soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale (cfr. lett. D della nota regionale del 7 dicembre 2007) di cui al punto 2.2, lett. m) della stessa delibera n. 3029;

b) – sussistevano i pareri ambientali prescritti, ossia la determina n. 118/ 2009, per i 7 aerogeneratori oggetto di AU;

c) – il procedimento non era quindi allo stato embrionale, ma già ben definito secondo le regole della precedente DGR n. 35/2007.

4.3. Appella quindi la Regione Puglia, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza n. 791/2015 perché:

a) – non è vera la sussistenza della soluzione di connessione, non potendosi confondere il relativo preventivo (cioè la prima delibazione, da parte del Gestore della rete, della domanda di connessione, al quale deve aderire il richiedente entro 45 gg.) con la traduzione di esso, come formulato ed accettato, nel progetto dell’impianto produttore e delle opere di sua connessione alla rete (sui quali il Gestore esprime il parere ai fini dell’AU);

b) – neppure è vera la presenza dei prescritti pareri, che non sono solo quelli di compatibilità ambientale (come la VIA), ma riguardano pure gli aspetti di protezione idrica, florofaunistica e paesaggistica anche per i collegamenti degli aerogeneratori alla rete elettrica nazionale;

c) – non può dirsi iniziata l’istruttoria per l’AU in assenza del progetto di connessione dell’impianto FER a tale rete;

d) – non è vera l’esistenza delle referenze bancarie per l’impianto de quo , riguardando esse gli impianti dell’appellata nelle località Bufalara – Cantinelle e Tronco in Serracapriola e quello nel territorio comunale di Chieuti (FG).

Resiste in giudizio la sola Società appellata, che conclude per il rigetto dell’appello e fa riemergere pure gli altri motivi non esaminati dal TAR.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2016, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

5. – L’appello della Regione è fondato, pur se nei sensi e nei limiti qui di seguito indicati, ma una duplice premessa appare opportuna.

Per un verso, la procedura di connessione d’un impianto FER d’energia elettrica alla rete nazionale consta di taluni, ineludibili passaggi tecnici, cui non restano indifferenti, nella Regione Puglia, né il procedimento di AU, né il relativo contenuto. Una volta proposta l’istanza di connessione di siffatto impianto, l'unità di Connessione ha novanta giorni per elaborare il preventivo da sottoporre al soggetto richiedente. Il preventivo contiene, tra l’altro e per quel che qui interessa, l’esito della verifica tecnica sull'impatto della potenza in immissione richiesta sulla RTN, la STMG (sui tempi e costi di realizzazione degli impianti di rete e degli eventuali interventi sulla RTN esistente ai fini della connessione) e l'elenco degli adempimenti necessari per l'autorizzazione dell'impianto di rete. Una volta che tal preventivo sia accettato dal richiedente, questi può pure elaborare direttamente il progetto per gli impianti di rete da realizzare, che va poi sottoposto a Terna s.p.a. per il benestare tecnico, tanto più necessario nel caso d’un procedimento di AU ex Dlg387/2003.

Per altro verso, questo essendo l’oggetto del contendere, l’art.

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