Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-14, n. 202502120
Sentenza
22 giugno 2021
Rigetto
Sentenza
14 marzo 2025
Parere definitivo
18 marzo 2024
Sentenza
22 giugno 2021
Parere definitivo
18 marzo 2024
Rigetto
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2025
N. 02120/2025REG.PROV.COLL.
N. 01507/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2022, proposto da
CI IN, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 4279/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Davide Ponte e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso originario è stato impugnato il provvedimento n. 148/a del 20 novembre 2017 con cui il Comune di Napoli ha ordinato la demolizione di alcune opere abusivamente edificate alla via Provinciale Botteghelle n. 89 e, in particolare, di una sopraelevazione di circa 180 metri quadri in legno e muratura edificata sul lastrico solare edificata su un preesistente piano rialzato già oggetto di condono edilizio.
Il gravame innanzi al TAR deriva dal ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato originariamente da IN CI, che, su istanza del Comune di Napoli è stato trasposto in questa sede ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
2. All’esito del giudizio di prime cure, con la sentenza del TAR della Campania, Sez. IV, n. 4279 del 22 giugno 2021, è stata rigettata la domanda di annullamento del provvedimento predetto, con compensazione delle spese di lite.
In dettaglio, il TAR, dopo aver disatteso in limine tanto l’eccezione di irricevibilità del ricorso quanto l’istanza di riunione del giudizio con il fascicolo n. 2575/2019, ha respinto tutti i motivi di impugnazione, ovvero, nell’ordine: il primo, sostenendo che il provvedimento impugnato, nella parte in cui contiene l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 anziché ai sensi dell’art. 33 costituisce, quanto all’errata indicazione di tale ultima norma, un atto di mera rettifica e non di vera e propria autotutela (di annullamento di ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990), come tale non sottoposto al regime di tali atti, posto altresì quanto previsto dall’art. 21 octies della L. 241/1990 in ordine ad eventuali vizi formali o procedimentali; il secondo (omessa valutazione della possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 380/2001 in rapporto al danno che sarebbe arrecato alla restante e legittima porzione del fabbricato), in quanto privo di base normativa ed infondato nel merito; il terzo (carenza motivazionale per non essersi indicato un interesse pubblico attuale alla demolizione