Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2021-11-05, n. 202106030
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Pubblicato il 05/11/2021
N. 06030/2021 REG.PROV.CAU.
N. 08682/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8682 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05337/2021, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Ezio Fedullo e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto che, nella presente fase cautelare, le esigenze di tutela della genitorialità, anche al fine di consentire all’appellante di completare il percorso di riconoscimento del minore, prevalgano rispetto a quelle, inerenti alla prevenzione dei reati che potranno essere meglio valutati in sede di merito;
Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese relative al giudizio cautelare di primo grado e l’irripetibilità di quelle relative al giudizio cautelare di appello;