Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2018-02-23, n. 201800865

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2018-02-23, n. 201800865
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800865
Data del deposito : 23 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2018

N. 00457/2018 REG.RIC.

N. 00865/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00457/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 457 del 2018, proposto da:


Recycling Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Mordini, n. 14;


contro

Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E R, P F e F C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Eleonora Duse, n. 4;

nei confronti di

Ecosystem s.p.a., Porcarelli Gino &
Co s.r.l., E. Giovi s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III n. 06793/2017, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio annuale di recupero dei rifiuti urbani non differenziati.


Visto l'art. 62 Cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma s.p.a.;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Damiani e Robaldo;


Ritenuto che, prima facie ed alla luce di quanto dichiarato dalle parti in udienza in relazione al separato giudizio civile, gli argomenti dell’appellante non paiono sufficienti per contrastare quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, anche in merito al rilievo di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016;

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