Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-10-28, n. 201007647

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-10-28, n. 201007647
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201007647
Data del deposito : 28 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10134/2008 REG.RIC.

N. 07647/2010REG.SEN.

N. 10134/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10134 del 2008, proposto da:
Ente Autonomo Teatro San Carlo, ora Fondazione San Carlo di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

M S Q.Le erede di P L, R L C Q.Le erede di P L, S G Q.Le erede di P L, C L Q.Le erede di P L, C I Q.Le erede di P L, P G Q.Le erede di P L, P R Q.Le erede di P L, P I Q.Le erede di P L, P E, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Della Valle, con domicilio eletto presso Giorgio Della Valle in Roma, piazza Mazzini, 8 - Sc. C;

nei confronti di

Fallimento "Il Gabbiano" S.p.A.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V n. 03534/2008, resa tra le parti, concernente DIRITTO AD INQUADRAMENTO ALLE DIPENDENZE DEL TEATRO SAN CARLO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, comma 1, 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Barbieri e l’avvocato Della Valle nelle preliminari, nonché l’avvocato

dello Stato Valenzano e l’avvocato Della Valle alla discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la sentenza impugnata il primo giudice, sul ritenuto presupposto per cui i rapporti di lavoro formalmente intercorsi tra gli odierni appellati e le ditte succedutesi nella gestione in appalto del servizio di pulizia presso i locali del Teatro San Carlo siano stati in realtà dagli stessi sostanzialmente intrattenuti proprio con l’Ente San Carlo, in quanto vero datore di lavoro, ha riconosciuto il diritto degli stessi allo stesso trattamento normativo ed economico dei dipendenti del Teatro San Carlo incaricati di mansioni ausiliarie, condannando l’Ente oggi appellante al pagamento delle competenze arretrate, con rivalutazione ed interessi.

A tale esito, il primo giudice è pervenuto valorizzando gli accertamenti probatori effettuati in contraddittorio fra le parti e valutati nella sentenza del Pretore del Lavoro di Napoli n. 8994 del 1993 con cui venne dichiarato il diritto degli odierni appellati all’immediato inquadramento con corresponsione del relativo trattamento economico: sentenza poi annullata con sentenza n. 2232 del 1997, con cui il Tribunale di Napoli ebbe a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso la sentenza l’Ente Autonomo Teatro San Carlo, ora Fondazione San Carlo di Napoli, ha interposto appello sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.

All’udienza del 12 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello principale va dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

Invero, a seguito della notifica della sentenza gravata in data 19 giugno 2008, l’Ente (oggi Fondazione), per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato appello, tuttavia mai depositato.

In dichiarata “sostituzione” dello stesso lo stesso Ente ha interposto nuovo appello, notificato il 26 novembre 2008 e questa volta depositato.

O, come ripetutamente ritenuto in giurisprudenza, nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, è certo ammissibile la proposizione del secondo in sostituzione del primo, purché l'improcedibilità o l'inammissibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, restando escluso che la mera notificazione del primo ricorso comporti, ex se, la consumazione del potere d'impugnazione (per tutte, Cass. 2004 n. 17411, 2005 n. 996, 2005 n. 10388, 2005 n. 20912, 2006 n. 835, 2006 n. 26319).

Senonché, è necessario verificare la tempestività della seconda impugnazione.

Giova, al riguardo, verificare se dovesse essere osservato il termine breve o quello lungo.

Alla prima opzione ritiene il Collegio di dover accedere pur a volere condividere quanto sostenuto dalla difesa erariale in merito alla nullità della notifica della sentenza gravata presso la sede della Fondazione San Carlo, anziché presso gli uffici l'Avvocatura Distrettuale di Napoli.

Ritiene, invero, il Collegio che la Fondazione fosse comunque tenuta ad osservare il termine breve nella proposizione del “secondo” appello a decorrere dalla notifica del primo appello (poi non depositato).

Come, invero, già sostenuto dal Consiglio di Stato nel definire vicenda analoga alla presente, il termine decorre dal primo appello la cui notifica equivale a conoscenza anche per l’appellante (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3818).

Applicando le esposte coordinate, va quindi ritenuta la tardività dell’appello notificato in data 26 novembre, oltre il termine di sessanta giorni decorrente dal 24 luglio, data di notifica del primo appello, non depositato.

Alla stregua delle esposte argomentazioni va quindi dichiarato irricevibile il ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

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