Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-03-02, n. 202000532

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2020-03-02, n. 202000532
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000532
Data del deposito : 2 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00116/2020 AFFARE

Numero 00532/2020 e data 02/03/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2020




NUMERO AFFARE

00116/2020

OGGETTO:

Ministero dell’interno.


Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Schema di regolamento recante “Modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione n. 1089 del 17 gennaio 2020 con la quale il Capo del Dipartimento dei vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso quattro schemi di regolamenti ministeriali di disciplina dei concorsi pubblici e interni per l’accesso alle qualifiche di ispettore antincendi, di ispettore logistico-gestionale, di ispettore informatico e di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Visto in particolare lo schema di regolamento recante “Modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Tucciarelli;


Premesso:

1. Con nota n. prot. 1089 del 17 gennaio 2020, il Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha chiesto il parere del Consiglio di Stato su quattro schemi di regolamento ministeriale di disciplina dei concorsi pubblici e interni per l’accesso alle qualifiche di ispettore antincendi, di ispettore logistico-gestionale, di ispettore informatico e di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli, rispettivamente, 19, 78, 90 e 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252".

2. Per maggiore semplicità di trattazione e chiarezza espositiva, la Sezione procede all’esame distinto dei quattro schemi in esame.

3. Il presente parere riguarda il quarto dei quattro schemi in esame, relativo alle modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 180 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4. Il regolamento è adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, in base all’art. 180, comma 5, del d.lgs. n. 217/2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) e riguarda lo svolgimento del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

5. L’art. 180 del d.lgs. n. 217/2005 è stato introdotto dal d.lgs. n. 127/2018 che, nell’esercizio della delega prevista dalla legge n. 124/2015 ha ampiamente modificato sia la previgente disciplina relativa a compiti e funzioni del Corpo (d.lgs. n. 139/2006) sia quella relativa all’ordinamento del personale del medesimo Corpo (per l’appunto: il d.lgs. n. 217/2005). Nella riorganizzazione complessiva del personale del Corpo, il d.lgs. n. 127/2018 ha previsto l’istituzione di ruoli tecnico-professionali in cui è collocato il personale che svolge specifiche attività professionali volte a integrare le attività più spiccatamente operative. In tale ambito rientra, in sostituzione del ruolo dei direttivi medici, il ruolo dei direttivi sanitari, oggetto di una disciplina legislativa che ne ha innovato la configurazione e le funzioni.

L’art. 180 stabilisce che l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Inoltre, individua i requisiti di accesso, tra cui: la laurea magistrale in medicina e chirurgia;
l’abilitazione all'esercizio professionale e l’iscrizione al relativo albo;
diplomi di specializzazione, qualora sia richiesto nel bando di concorso. Disciplina, inoltre, la riserva di posti per il personale e per il personale volontario del Corpo: il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti, ad esclusione dei limiti di età;
il 10 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale volontario del Corpo nazionale che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e che abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario;
i posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

L’art. 180 riproduce in gran parte la struttura del previgente articolo 53 del d.lgs. n. 217/2005, relativo all’accesso al ruolo dei direttivi medici (ora direttivi sanitari), cui ha apportato una serie di modifiche puntuali. Tali modifiche riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

- viene specificato che gli esami previsti per lo svolgimento del concorso consistono in due prove scritte e una prova orale;
è confermata la facoltà di fare precedere le prove di esame da forme di preselezione;

- è aggiornata la definizione normativa della laurea magistrale in medicina e chirurgia quale requisito di partecipazione al concorso;

- è portata dal 20 al 25 per cento la percentuale dei posti a concorso riservata al personale del Corpo, di cui beneficia il personale che non abbia riportato nel triennio precedente una sanzione pari o più grave (e non più solo “più grave”) rispetto alla sanzione pecuniaria;
è confermata la riserva del 10 per cento per i volontari del Corpo;

- sono esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna (e non più genericamente “una condanna”) per delitto (e non più “reato”) non colposo;

- è specificato che, a parità di merito, l’appartenenza al Corpo costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall’ordinamento vigente.

6. L’art. 180, comma 5, individua l’oggetto proprio del regolamento. Prevede, infatti, che, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, i criteri di formazione della graduatoria finale.

Riferisce il Ministero di avere predisposto il regolamento in attuazione di tale ultima disposizione legislativa, al fine di introdurre una disciplina di dettaglio della fonte primaria, tenendo conto, in particolare, delle modifiche recentemente introdotte al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124, che hanno inciso sull'assetto strutturale e sull'organizzazione funzionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Lo schema di regolamento è corredato: dalla relazione illustrativa;
dall’Analisi tecnico-normativa;
dall’esenzione dall’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), siglata dal Ministro, in cui si precisa che il regolamento ha carattere meramente ordinamentale e non prevede l’impiego di risorse pubbliche aggiuntive e, pertanto, non è stata predisposta la relazione tecnica.

Sono, inoltre, allegati i resoconti delle riunioni in cui l’Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali. Riferisce, infatti, il Ministero di avere espletato gli adempimenti procedurali per il confronto con le organizzazioni sindacali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

8. Quanto alla tecnica normativa adottata, lo schema di regolamento introduce una disciplina integralmente sostitutiva del vigente D.M. Interno 16 aprile 2012, n. 82, che viene abrogato con disposizione espressa.

I nove articoli di cui si compone lo schema corrispondono in misura preponderante ad articoli del vigente D.M.

L’art. 1 dello schema di regolamento riguarda le modalità di accesso e il bando di concorso, e corrisponde in gran parte all’attuale art. 1 del D.M. n. 82/2012, sebbene quest’ultimo abbia come rubrica “Campo di applicazione”.

Non è più presente un articolo dedicato ai requisiti di ammissione, come l’attuale art. 2 del D.M. n. 82/2012. Tuttavia, tutti i requisiti oggi previsti dal D.M. n. 82/2012 sono direttamente individuati dall’art. 180 del d.lgs. n. 217/2005.

L’art. 2 dello schema riguarda la prova preselettiva, in corrispondenza con l’attuale art. 3 del D.M. n. 82/2012.

L’art. 3 disciplina la Commissione esaminatrice, oggi regolata dall’art. 5 del D.M. n. 82/2012.

L’art. 4 riguarda le prove di esame, come già l’art. 4 del D.M. n. 82/2012.

L’art. 5 dello schema riguarda i titoli che danno diritto all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo e trova corrispondenza nell’art. 5 del D.M. n. 82/2012.

L’art. 6, sull’accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, si limita a rinviare ad altro decreto del Ministro dell’interno, già vigente (D.M. n. 166/2019);
viene conseguentemente soppresso l’attuale art. 8 del D.M. n. 82/2012 con il medesimo oggetto.

L’art. 7 – come l’art. 7 del D.M. n. 82/2012 – riguarda l’approvazione della graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori dei concorsi.

L’art. 8 – come l’art. 9 del D.M. n. 82/2012 – contiene una disposizione di chiusura che rinvia al d.lgs. n. 217/2005 e al D.P.R. n. 487/1994, recante “Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”.

L’art. 9 abroga il D.M. n. 82/2012.

Considerato:

9. La Sezione svolge le osservazioni di seguito riportate, comprensive di quelle di ordine tecnico-formale.

10. Preambolo.

Con riferimento al preambolo, il quarto capoverso, introdotto da “Ritenuto”, esplicita la valutazione ministeriale positiva in ordine alla necessità di adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 127/2018. Per una migliore coerenza logica ed efficacia espositiva del testo è preferibile collocare nella parte finale del preambolo tale valutazione, che non può che conseguire all’elenco di tutte le disposizioni, di rango primario e non, richiamate nel preambolo. Il quarto capoverso va, quindi, posposto per essere inserito subito prima del capoverso (attualmente il terz’ultimo) che dà conto dell’effettuazione dell’informazione alle organizzazioni sindacali.

11. Articolo 1 (Modalità di accesso e bando di concorso)

11.1 Il comma 1 replica sostanzialmente, in forma sintetica, l’alinea del comma 1 dell’art. 180 del d.lgs. n. 217/2005, disponendo che l’accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo avviene ai sensi dell’art. 180 del decreto legislativo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Osserva la Sezione che il verbo “ avviene ” deve essere collocato immediatamente prima dell’avverbio “ mediante ”, poiché il richiamo specificativo all’art. 180 denota non già la modalità di svolgimento, ma la tipologia di canale di accesso, per concorso pubblico, cui si riferisce l’articolo in esame. Il testo dovrà conseguentemente essere riformulato nei seguenti termini: “L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato “Corpo nazionale", ai sensi dell'articolo 180, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami”.

11.2 Al comma 2 si rinvia all’art. 180 del d.lgs. 217 con riguardo ai requisiti di ammissione al concorso. La clausola di salvaguardia per coloro che beneficiano delle riserve di posto (“ ferme restando le categorie riservatarie ”) riguarda sempre la disciplina dei requisiti e dovrebbe essere, quindi, riformulata in modo più appropriato (“ fermi restando i requisiti per le categorie ”).

11.3 Al comma 3, primo periodo, sia sostituita la parola “ emanato ” con la seguente “ adottato ”, riferita al decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco relativo al bando di concorso. Il verbo “adottare” risulta, infatti, più appropriato con riferimento al bando.

11.4 Inoltre, al medesimo comma 3, risulta generico il rinvio alle modalità previste dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di concorso. Pertanto, occorre specificare nel testo quali siano le modalità di pubblicazione del bando o introdurre una puntuale indicazione delle disposizioni di riferimento.

11.5 Il secondo periodo del comma 3 prevede che il decreto di indizione della procedura selettiva, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le categorie riservatarie, i titoli di preferenza, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Osserva al riguardo la Sezione che l’indicazione delle modalità di svolgimento del concorso costituisce uno degli oggetti della disciplina che la legge demanda alla fonte regolamentare, sicché non è possibile rinviarne la definizione a una fonte sottordinata, non regolamentare, costituita da un atto amministrativo generale (il bando adottato dal Capo del Dipartimento). Nel complesso, dunque, la previsione del periodo in esame risulta superflua e potrebbe ingenerare dubbi. Deve, pertanto, essere eliminata.

12. Articolo 2 (Prova preselettiva).

12.1

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