Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-07-18, n. 201902094

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-07-18, n. 201902094
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902094
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00646/2019 AFFARE

Numero 02094/2019 e data 18/07/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 3 luglio 2019




NUMERO AFFARE

00646/2019

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da E V contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nei confronti di C M G, per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del d.m. n. 597 del 14 agosto 2018, recante il bando relativo alla selezione per soli titoli ai fini del conferimento di incarichi al personale docente nelle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM), di cui all'art.1 della legge n. 508 del 1999.

LA SEZIONE

Vista la relazione pervenuta il 24 aprile 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Aquilanti;


Premesso:

1. La ricorrente ritiene irragionevole e discriminatorio il limite, disposto dal bando, che esclude chi abbia svolto attività d’insegnamento protratta tre anni in corsi “pre-accademici”;
osserva che il limite deriva direttamente da una norma della legge di bilancio per il 2018 e perciò chiede che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost.;
rammenta, inoltre, che nell’analoga procedura selettiva del 2013 quel limite, introdotto dal bando, ma non previsto dalla legge del tempo, fu ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo.

2. L’Amministrazione replica che il bando 2018 corrisponde a specifica indicazione della legge di bilancio e la ratio è chiara e fondata: si tratta, infatti, di assicurare la preparazione adeguata a quel tipo d’insegnamento e l’esperienza in attività pre-accademiche, allo stato, non è sufficiente;
proprio perciò, da ultimo, si è provveduto a ridefinire i percorsi formativi anche di livello pre-accademico, in modo che siano progressivamente integrati e assimilati a quelli di livello accademico. Diversamente dal 2013, il legislatore ha optato per questa soluzione in forma espressa, senza discriminazione alcuna né irragionevolezza di sorta, perché si tratta di situazioni affatto diverse.

Considerato:

Il bando impugnato, nell’individuare i requisiti di partecipazione ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, ribadisce quanto già espressamente sancito dall’art. 1, comma 655, della legge di bilancio per il 2018: è necessario aver svolto 3 anni di insegnamento negli ultimi 8 anni in Istituzioni AFAM statali nei corsi equiparati ai corsi di livello universitario;
i requisiti richiesti per l’insegnamento nei corsi accademici, come rilevato dall’Amministrazione, sono molto più estesi e qualitativamente più elevati, rispetto a quelli necessari per svolgere corsi pre-accademici.

Sono infondati, quindi, tanto i motivi di ricorso, confutati da una norma di legge non equivoca, quanto le eccezioni di illegittimità costituzionale della norma di legge presupposta.

Questa tiene conto, invero, delle diverse condizioni di quanti hanno già insegnato in corsi di livello accademico e di quanti invece, come la ricorrente, hanno svolto attività di docenza in corsi di livello pre-accademico.

Nell’esercizio della discrezionalità propria del legislatore si è dunque ritenuto di adeguare nel tempo i requisiti, con un limite più severo di quello stabilito nella norma di legge corrispondente, valida per il reclutamento indetto nel 2013.

In tal modo s’intende assicurare una progressiva integrazione, anche di qualità, tra esperienze pregresse e assorbimento nei ranghi professionali, coerente allo sviluppo contemporaneo dei percorsi formativi, fino a una possibile, tendenziale equiparazione, attualmente non riscontrabile. Ciò non contrasta con gli invocati princìpi costituzionali, ma ne costituisce, al contrario, una applicazione ragionevole e appropriata al caso concreto.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

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