Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-09, n. 202400304
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2024
N. 00304/2024REG.PROV.COLL.
N. 06540/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6540 del 2023, proposto da Calenia Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L C e A C C, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6897/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la corresponsione degli oneri di urbanizzazione da parte di Calenia Energia SPA autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto di autorizzazione unica n. 55.06.2004 del 10 maggio 2004, alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a gas naturale, da ubicare nell'area industriale di Sparanise, in provincia di Caserta.
In data 2 marzo 2005, la società stipulava con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Caserta una convenzione con cui venivano stabiliti gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione necessarie all'area interessata dall'impianto autorizzato dal Ministero; in particolare veniva stabilito che la ricorrente dovesse versare, a fronte di un ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione - quantificati dal Consorzio in complessivi € 498.881,00, oltre I.V.A - l'importo di euro 95.601,00; tale importo era, infatti, stato determinato a parziale compensazione delle opere che la stessa esponente si era impegnata a realizzare in favore del Consorzio, consistenti in un "impianto di depurazione a disposizione delle aziende limitrofe che vorranno servirsene, oltre che delle necessarie infrastrutture primarie (tronco stradale e fognario nonché rete idropotabile)".
L’appellante, in un secondo momento, riteneva che, a seguito della realizzazione della centrale termoelettrica oggetto dell’autorizzazione unica, la società avrebbe dovuto essere esentata ex lege dal pagamento dei predetti oneri, in considerazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 5, d.l. 7 febbraio 2002 n. 7 conv. in l. 9 aprile 2002, n. 55 e dall’art. 1- sexies della legge n. 29 agosto 2003, n. 239; detta deroga, rileva l’appellante, originariamente introdotta in via transitoria per le sole fattispecie sorte sino al 31/12/2003, era stata successivamente messa a regime ad opera dell'art. 1 sexies , comma 8, del d.l. n. 239/2003 e pertanto era da ritenersi applicabile con riguardo a tutte le fattispecie insorte a decorrere dall’entrata in vigore del d.l.7/2002, ossia dal 10 febbraio 2002.
2. L’ iter giurisdizionale della presente controversia ha visto adito prima il Giudice ordinario, che ha declinato la giurisdizione, per cui l’appellante ha proposto ricorso al Tar Lazio, che lo ha rigettato.
Propone ora appello per i seguenti motivi:
I)Violazione e/o errata interpretazione di legge - Assenza di presupposti di fatto e di diritto.
II)Violazione e/o errata interpretazione dell’art. 1, commi 125 e 126 della l. 147/2013 - Violazione dell’art. 12 delle preleggi - Violazione dell’art. 3 Cost.
2.1 Con il primo motivo l’appellante, che non ha contestato la qualificazione degli interventi quali opere di urbanizzazione primaria, sostiene che nel caso in questione non è intervenuta un’assegnazione da parte del Consorzio alla società appellante in quanto non si tratta di suoli pubblici essendo lo stabilimento realizzato su suolo privato; rileva inoltre che tutta la procedura è in capo all’amministrazione statale e non al consorzio in base al richiamato d.l. n. 7/2002 per cui si tratta di una convenzione jure privatorum , non rilevando i poteri pubblicistici del Consorzio.
Sulla scorta di quanto sopra ritiene che non sussiste l’obbligo di procedere al versamento di alcun onere di urbanizzazione.
2.2 Il motivo è infondato.
Preliminarmente va rilevato come da giurisprudenza consolidata la debenza del contributo, anche per gli interventi realizzati in area ASI, si fonda sul fatto che il Comune partecipa strutturalmente alla provvista dei mezzi finanziari necessari al funzionamento dei Consorzi e non è esonerato dall'obbligo di realizzare le infrastrutture