Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2011-02-16, n. 201100742
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N. 00742/2011 REG.ORD.CAU.
N. 10804/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10804 del 2010, proposto da:
G O, rappresentato e difeso dall'avv. P C, con domicilio eletto presso P C in Roma, via Filippo Nicolai 16/A;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Min. Istr. Univ. Ricerca Uff. Scolast. Reg. Lazio 168°Circolo Didattico "Piero della Francesca", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;D C, rappresentata e difesa dall’avv. A D C, con domicilio eletto presso A D C in Roma, via Luigi Boccherini 3;
per la riforma
dell’ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 04779/2010, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DI MINORI PRESSO ALTRO ISTITUTO SCOLASTICO
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Uff. Scolast. Reg. Lazio 168°Circolo Didattico "Piero della Francesca", e di D C;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. B L e uditi per le parti gli avvocati Conti e De Caria;
Ritenuta – impregiudicate le questioni di merito da affrontare in sede di cognizione piena ed esauriente, e sulla base di una valutazione ponderata dell’assetto d’interessi connotante la fattispecie sub iudice – la prevalenza dell’interesse delle minori alla continuità, nell’anno in corso, della frequenza scolastica presso l’istituto “Tacito Guareschi”, con conseguente insussistenza dei presupposti della richiesta tutela cautelare;
ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire il criterio della soccombenza;