Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2013-07-30, n. 201303478
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Testo completo
Numero 03478/2013 e data 30/07/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 4 luglio 2012
NUMERO AFFARE 05254/2009
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con istanza di sospensione cautelare, dalla sig.ra F R contro l’ordinanza n. 110, in data 21 ottobre 2009, del Comune di Sant’Anastasia.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato, con istanza di sospensione cautelare, dalla signora F R in data 21 dicembre 2009;
Vista la pronuncia interlocutoria in data 23 febbraio 2010 con la quale la Sezione ha respinto l’istanza cautelare e ha invitato l’Amministrazione a trasmettere la prescritta relazione ministeriale sul ricorso;
Vista la nota prot. 0012243, in data 11 giugno 2010, con la quale il provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania-Molise, Sede Centrale di Napoli, ha espresso il proprio avviso in ordine al ricorso straordinario ed ha trasmesso le controdeduzioni dell’avvocatura Comunale di Sant’Anastasia;
Visti il successivo parere interlocutorio espresso nell’Adunanza del 12 ottobre 2010 e la conseguente nota di adempimento dell’Amministrazione prot. n. 0006008 del 24 maggio 2012;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere S M;
Ritenuto quanto comunicato in fatto dall’amministrazione riferente;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 21 dicembre 2009, la Signora F R ha impugnato, con contestuale istanza di sospensione cautelare, la dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale di cui all’ordinanza n. 110, adottata in data 21 ottobre 2009, dal Comune di Sant’Anastasia, nonché ogni atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale e specificamente l’ingiunzione a demolire di cui al provvedimento n. 99, emesso il 23 novembre 2007 dal responsabile del servizio urbanistica di detto Comune.
In data 23 febbraio 2010 la Sezione terza ha chiesto all’Amministrazione la relazione ministeriale sul ricorso.
L’Amministrazione non ha peraltro corrisposto debitamente a tale invito essendosi limitata a far pervenire una nota del Provveditore interregionale alle opere pubbliche Campania-Molise e non già una relazione recante la firma del Ministro (oppure del sottosegretario di Stato delegato dal ministro stesso), come previsto dall’art. 36 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, e costantemente richiesto dalla giurisprudenza di questo Consiglio.
Ritenuto pertanto necessario reiterare la predetta richiesta, la Sezione ha invitato il Ministero delle infrastrutture e trasporti a trasmettere sollecitamente detta relazione specificando la necessità di comunicarla previamente alla ricorrente, con l’assegnazione di un congruo periodo per replicare, facendo pervenire alla Sezione anche le eventuali considerazioni aggiuntive svolte dalla stessa ricorrente corredate delle valutazioni di propria competenza o, in caso negativo, riferendo in proposito.
Quanto all’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, la Sezione in quella circostanza non ha accolto la richiesta cautelare ritenendo, in prima analisi, che allo stato non fossero presenti i presupposti di diritto e di fatto ai quali le vigenti norme ancorano la possibilità che venga disposta dall’Amministrazione competente – previo conforme parere di questo Consiglio – la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e dell’art. 3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
In particolare, visti gli elementi forniti dal provveditore interregionale alle opere pubbliche Campania-Molise nonché le controdeduzioni dell’avvocatura comunale di Sant’Anastasia non ha ravvisato che emergesse in maniera sufficiente il requisito del fumus boni iuris e, conseguentemente, ha espresso l’avviso che l’istanza di sospensione non fosse da accogliere.
Con la richiamata nota del 24 maggio 2012 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in adempimento della reiterata pronuncia della Sezione Terza, ha inviato la relazione ministeriale a firma del vice ministro munito di delega ed ha allegato la documentazione relativa al ricorso straordinario in esame, a completamento della fase istruttoria del gravame.
Con quest’ultimo la signora R, odierna ricorrente, si oppone come già detto all’ordinanza n. 110 del 21 ottobre 2009 con la quale il Comune di Sant’Anastasia ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di opere edilizie abusive con le quali sono stati realizzati il cambio di destinazione di un immobile di proprietà da pertinenza agricola a civile abitazione con conseguente aumento di superficie residenziale di circa 100 mq. e un muro in cemento armato sul confine nord di detta proprietà di mt. 2 di altezza e mt. 3 di lunghezza. Il provvedimento in questa sede avversato trae origine dalla circostanza che le opere abusive in questione risultano realizzate nella cosiddetta zona “E”, zona agricola del comune di Sant’Anastasia, classificata come zona sismica di IIa categoria a norma della legge n. 21/2003 e, come tale, ricompreso tra i