Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-01-15, n. 202400465
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Pubblicato il 15/01/2024
N. 00465/2024REG.PROV.COLL.
N. 04303/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4303 del 2021, proposto dalla Società GR Composites s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Gestore dei servizi energetici s.p.a. (G.s.e.), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati C M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, già Ministero della transizione ecologica, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12,
nei confronti
della Società Energie Rinnovabili s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza ter, 4 novembre 2020, n. 11410, resa tra le parti, avente ad oggetto richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 5 maggio 2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici (G.s.e.), del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, già Ministero della transizione ecologica;
Vista la nota del 31 ottobre 2023, con la quale le parti dichiarano congiuntamente di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 6 dicembre 2023, tenutasi con modalità da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato A S D e l’avvocato Fabio Furci, in sostituzione degli avvocati C M e A P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società GR Composites s.r.l. ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Terza ter, n. 11410 del 4 novembre 2020, che ha respinto il ricorso introduttivo da lei proposto avverso il diniego da parte del Gestore dei servizi energetici di ammissione alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 luglio 2012 (c.d. “quinto conto energia”) riferito all’impianto fotovoltaico di potenza pari a 149,50 kW, ubicato in via Eugubina, senza numero civico, in località Casacastalda del Comune di Valfabbrica (PG).
GR Compositer s.r.l. lamenta in sintesi l’errata interpretazione della normativa sulla provenienza comunitaria dei moduli fotovoltaici e la conseguente irrilevanza della violazione contestata ai fini della percezione dei benefici.
Si sono costituiti in giudizio il G.s.e. e i Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutale del territorio e del mare (successivamente, della transizione ecologica e ad oggi, dell’ambiente e della sicurezza energetica).
In data 31 ottobre 2023 le parti (appellante e G.s.e.) hanno depositato istanza congiunta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, dando atto che l’originario diniego è stato superato mediante riconoscimento delle tariffe incentivanti ai sensi del d.m. 5 luglio 2012, seppure in misura decurtata, ai sensi dell’art. 42, comma 4- bis del d.lgs. n. 28 del 2011.
All’udienza di smaltimento del 6 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’art. 13- bis , comma 2, del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 novembre 2019, n. 128, nel disporre l’applicabilità della disciplina sulla decurtazione in luogo della decadenza dagli incentivi anche ai provvedimenti oggetto di procedimenti pendenti, come nel caso di specie, ha equiparato la richiesta dell’interessato in tal senso a rinuncia all’azione.
Il riconoscimento a favore dell’appellante dell’incentivo, in quanto non integralmente satisfattivo della pretesa originaria della società, dà luogo quindi alla declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, giusta la rinuncia al contenzioso, intrinseca nella richiesta decurtazione.
L’istanza congiunta di dare atto della cessata materia del contendere giustifica la compensazione tra le parti costituite delle spese del presente grado di giudizio.