Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-07-17, n. 201804347

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-07-17, n. 201804347
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804347
Data del deposito : 17 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2018

N. 04347/2018REG.PROV.COLL.

N. 06017/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6017 del 2017, proposto da
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C P Z, S M, con domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia, n. 81;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I BIS, n. 5495/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. L M T e uditi per le parti gli avvocati G C P Z e l'Avvocato dello Stato Roberta Guizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio l’odierno appellato invocava l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare - datato 26 aprile 2013 con cui era stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la conseguente cessazione dal servizio.

2. Il primo giudice sulla scorta dell’istruttoria svolta in sede di verificazione accertava la violazione dei protocolli previsti per l’esame delle urine finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti e, anche sulla scorta del comportamento processuale adottato dall’amministrazione, provvedeva ad annullare il provvedimento impugnato.

3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello il Ministero della Difesa, sostenendo sulla base delle relazioni del: a) capo del dipartimento scientifico del Policlinico militare di Roma del 24 luglio 2017 dott. Battistini;
b) capo sezione di tossicologia dello stesso del 24 luglio 2017 dott. Carreca;
c) capo servizio analisi del dipartimento di medicina legale dott. Cutellé, che l’Amministrazione della Difesa, nelle analisi condotte in proprio, non sarebbe affatto incorsa in «gravi e gravissime» omissioni, come affermato dal Tar, poiché, nel campione di urina oggetto d’esame, «è stata riscontrata la presenza di cocaina e enzoilecgonina in concentrazione superiore a 1000 (mille) ng/ml quando il limite massimo “accettabile” sarebbe di 100 (cento).». Al contrario, sarebbe l’esame condotto dall’organo verificatore della Polizia di Stato a presentare gravi lacune, poiché avrebbe eseguito esclusivamente un esame della documentazione cartacea ricevuta dal DMML di Roma e dal Centro Studi e Ricerche Sanità e Veterinaria Militare, ed ha basato la propria valutazione conclusiva sul contenuto di questi atti. Atteso che un esame di verificazione richiederebbe sempre un riesame del campione - non possibile nel caso di specie causa il tempo trascorso— la complessità della vicenda e la rilevanza delle ricadute del parere da emettere avrebbero suggerito, anche in osservanza della migliore criteriologia medico - legale, che l'esame degli atti fosse integrato da colloqui con i responsabili delle procedure, anche da considerare documentali, attraverso i quali l'organo di verificazione avrebbe potuto chiarire “de visu” le perplessità eventualmente emerse nonché la reale completezza della documentazione ricevuta.

Altro profilo d’illegittimità della sentenza sarebbe l’aver omesso di evidenziare che l’appellato avrebbe accettato l‘esito dell’esame firmandone il referto.

4. Costituitosi in giudizio l’originario ricorrente lamenta che l’amministrazione appellante sarebbe rimasta inerte nel corso del giudizio di prime cure, risolvendosi a redigere le perizie depositate in seconde cure solo in sede d’appello. Quanto allo svolgimento della verificazione in assenza della possibilità di esaminare il campione di urine il contraddittorio che consentisse la presenza fisica dei periti di parte sarebbe stato inutile, essendo sufficiente il contraddittorio scritto. In ogni caso, l’amministrazione depositando le perizie in seconde cure avrebbe violato il divieto di cui all’art. 104, comma 2 c.p.a. Nel merito sarebbe comunque corretta la pronuncia di prime cure che avrebbe rilevato la violazione dei protocolli per gli accertamenti sanitari.

5. In vista dell’udienza l’appellato deposita memoria nella quale evidenzia che con determinazione n. 318646/D-4-9 di prot, del 26.9.2017, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha inteso “sospendere precauzionalmente dall’impiego, a titolo facoltativo” l’odierno appellato per il rinvio a giudizio dell’appellato, perché “in concorso cedeva tre dosi di cocaina (quantità di principio attivo non determinabile) per complessivi 180 euro in Roma, il 25 novembre 2011)”.

6. L’appello è infondato e non può essere accolto. L’esame dell’unica censura proposta dall’amministrazione appellante naufraga in ragione del comportamento osservato dalla difesa erariale nel corso del giudizio di prime cure, quando poteva (e doveva) contestare in sede istruttoria le conclusioni raggiunte in sede di verificazione, depositando ivi quelle relazioni peritali che in questa sede non possono essere prodotte per la prima volta in ragione del limite imposto dall’art. 104, comma 2, c.p.a. La norma in questione vieta la produzione in appello di documenti probatori che l’appellante avrebbe potuto depositare in prime cure. Un simile divieto vale anche per le perizie tecniche, risultando anche quest’attività contrastante il divieto di nuove prove in appello (cfr. Cons. St., Sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2506)

Quanto, invece, alle contestazioni contenute nell’odierno gravame circa il mancato contraddittorio di persona, deve rivelarsi come l’impossibilità di operare sul campione di urine non rendeva necessaria e utile una simile modalità, ben potendo il contraddittorio peritale, che l’amministrazione ha colpevolmente evitato, svolgersi solo in forma documentale.

7. L’appello in esame deve, dunque, essere respinto. Nella particolare complessità in fatto si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese dell’odierno grado di giudizio.

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