Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-02-28, n. 201901396
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2019
N. 01396/2019REG.PROV.COLL.
N. 06035/2018 REG.RIC.
N. 07274/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6035 del 2018, proposto dal:
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Papa e Simonetta De Sanctis Mangelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato De Sanctis Mangelli, in Roma, via Tommaso Salvini, 55;
contro
la Costa Bioenergie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi, Massimo Rutigliano e Luca Gabrielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabrielli in Roma, via Nicolai, 70/8 scala B;
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna e il Ministero dei beni e delle attività culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon, Antonella Cusin, Cristina Zampieri e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Manzi in Roma, via Confalonieri, 5;
il WWF- Associazione italiana per il World Wildlife Fund for Nature Onlus e l’associazione “La Vongola verace di Chioggia” non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 7274 del 2018, proposto dal
WWF -Associazione italiana per il World Wildlife Fund for Nature Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268/a;
contro
la Costa Bioenergie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marconi, Massimo Rutigliano e Luca Gabrielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabrielli in Roma, via Nicolai, 70/8 scala B;
il Ministero dei beni e delle attività culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon, Antonella Cusin, Cristina Zampieri e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Manzi in Roma, via Confalonieri, 5;
il Comune di Chioggia e l’associazione “La Vongola verace di Chioggia”, non costituiti in giudizio;
per la riforma, previa sospensione
della sentenza del T.A.R. Veneto, sez. II, 5 giugno 2018 n.604, che ha pronunciato sui ricorsi riuniti n.669/2017 e n.685/2017 R.G. proposti per l’annullamento:
(ricorso n.669/2017 R.G.)
a) dell’ordinanza 9 maggio 2017 n.95, comunicata il giorno 10 maggio 2017, con la quale il Dirigente del Settore urbanistica del Comune di Chioggia ha ordinato la demolizione in quanto abusive di opere realizzate in località Val da Rio, via Maestri del Lavoro, su terreno distinto al catasto al foglio 36, mappali 1, 2, 387, 388, 391, 392 e 393 e consistenti nel livellamento e compattamento con materiale stabilizzato dei terreni interessati da un deposito costiero di oli minerali e GPL, nella posa di tre serbatoi di capienza di 3000 mc e nella realizzazione di recinzioni e setti murari in calcestruzzo armato;
b) della nota 5 maggio 2017 prot. n.6027 cl 34 19 07/1 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna;
di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, e in particolare:
c) della nota 10 aprile 2017 prot. n. 11163 della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio presso il Ministero per i beni e le attività culturali – MIBACT;
d) della nota 14 aprile 2017 prot. n.11825 della stessa Direzione generale;
(ricorso n. 685/2017 R.G.)
e) dell’atto 24 maggio 2017 prot. n.12461 con il quale il Ministero per lo sviluppo economico – MISE ha prorogato per due anni il termine di ultimazione dei lavori di costruzione del deposito costiero di cui sopra, già assentito da ultimo con decreto interministeriale del MISE stesso e del Ministero delle infrastrutture e trasporti – MIT 26 maggio 2015 n.17407;
f) del nulla osta 24 maggio 2017 prot. n.15041 del MIT.
In particolare, la sentenza ha accolto il ricorso n.669/2017 e respinto il ricorso n.685/2017;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Costa Bioenergie S.r.l., del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna, del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Simonetta De Sanctis Mangelli, Carmelo Papa, Alberto Marconi, Massimo Rutigliano, Luca Gabrielli, Andrea Manzi, Matteo Ceruti ed Ezio Zanon e l’avvocato dello Stato Giustina Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellata nel procedimento 6035/2018 ha ottenuto con il decreto interministeriale del Ministero per lo sviluppo economico – MISE e del Ministero delle infrastrutture e trasporti – MIT 26 maggio 2015 n.17407 di cui in epigrafe l’autorizzazione a realizzare in Comune di Chioggia, nell’area portuale di Val da Rio, un deposito costiero di carburanti, destinato ad accogliere fra l’altro 9.000 mc di gas di petrolio liquefatto – GPL, i cui lavori risultano attualmente non ancora ultimati (doc. 3 in I grado ricorrente in ricorso 669/2017, decreto autorizzativo in questione).
In corso di costruzione, il Comune intimato appellante nel procedimento 6035/2018 ha emanato l’ordinanza 9 maggio 2017 n.95 di cui in epigrafe, con la quale ha ingiunto la demolizione delle opere finora realizzate e la rimessione in pristino del sito, ritenendo le opere stesse non assistite dalla necessaria autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 167 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (doc. 1 in I grado ricorrente appellata in ricorso n. 669/2017, ordinanza in questione).
L’impresa, destinataria dell’ordinanza, l’ha impugnata con ricorso di I grado rubricato al n.669/2017 R.G. del TAR competente.
Nel frattempo, non essendo riuscita a completare i lavori nel termine originariamente previsto dall’autorizzazione, l’impresa stessa ha chiesto una proroga, accordatale con il provvedimento del MISE 24 maggio 2017 pure meglio indicato in epigrafe (doc. 2 in I grado ricorrente appellante in ricorso n.685/2017, provvedimento citato).
Il Comune intimato appellante nel procedimento 6035/2018 ha impugnato tale provvedimento con ricorso di I grado rubricato al n.685/2017 del TAR competente.
Il TAR in questione, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, riuniti i ricorsi di I grado predetti, ha accolto il ricorso n.669/2017 e respinto il ricorso n.685/2017.
Nella motivazione, il TAR ha in sintesi ritenuto in primo luogo che, contrariamente a quanto affermato dal Comune, l’originaria autorizzazione 26 maggio 2015 n.17407, pur se rilasciata senza l’attività istruttoria tipicamente finalizzata a rilasciare la autorizzazione paesaggistica, potesse al più ritenersi illegittima, ma non nulla, e che quindi, data la mancata tempestiva impugnazione di essa, i lavori realizzati in conformità non si potessero ritenere abusivi.
Il TAR ha poi ritenuto che comunque fosse applicabile una norma sopravvenuta, ovvero il comma 3 ter dell’art. 57 del d.l. 9 febbraio 2012 n.5 convertito nella l. 4 aprile 2012 n.35, introdotto dall’art. 1 comma 552 lettera b) della l. 23 dicembre 2014 n.190, in base alla quale l’autorizzazione unica rilasciata per impianti di tal tipo vale comunque a sostituire ogni altra autorizzazione necessaria, anche ai fini paesaggistici.
Ciò premesso, il TAR ha accolto il ricorso dell’impresa contro l’ordinanza di demolizione; ha invece respinto quello del Comune contro l’atto di proroga, ricorso fondato sul presupposto dell’impossibilità di prorogare la precedente autorizzazione, perché ritenuta viziata ovvero nulla, presupposto che a dire del Giudice di I grado andava escluso in base a quanto sopra.
In tal modo, è quindi stato dato il