Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-29, n. 202211567

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-12-29, n. 202211567
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202211567
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 11567/2022REG.PROV.COLL.

N. 05357/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5357 del 2022, proposto da A.I.S.A. – Arezzo Impianti e Servizi Ambientali s.p.a., ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato C B, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato in Arezzo, via Matteotti n. 12;

contro

l’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud, non costituita in giudizio;

nei confronti

di S.E.I. - Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl e del Comune di Arezzo, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, n. 455 del 7 aprile 2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 il consigliere C T e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato C B.


FATTO e DIRITTO

1. La società A.I.S.A. – Arezzo Impianti e Servizi Ambientali s.p.a. ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione prima, n. 455/2022, con la quale è stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario sul ricorso n.r.g. 637/2019, proposto dalla medesima società.

2. La società ricorrente - società mista pubblico-privata, partecipata all’84% dal Comune di Arezzo e al 12% da altri Comuni della Provincia di Arezzo - ha svolto il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani per i Comuni soci dall’anno 1997 fino al 30 settembre 2013, dopo che era stata incaricata dal Comune di Arezzo e da quelli della relativa Provincia di svolgere la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di effettuare la riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA).

A seguito di gara, la gestione del predetto servizio è stata poi affidata a SEI Toscana. Il bando di gara aveva previsto che i crediti TIA ancora insoluti dovessero essere trasferiti al nuovo gestore, conferendo all’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani la facoltà di determinare il prezzo di cessione.

L’Autorità ha prima disposto che non possa essere incluso nel prezzo della cessione dei crediti TIA la quota parte di IVA relativa alla fattura non incassata. Ha poi disposto l’esclusione della quota parte di IVA relativa alla fattura non incassata con riguardo alla cessione dei soli crediti TIA1 ex art. 49 del d. lgs. n. 22/1997, che aveva introdotto la TIA al posto della TARSU. L’art. 238 del d. lgs. n. 152/2006 ha poi confermato la TIA, accentuandone i profili di corrispettivo di natura privatistica (c.d. TIA2). Le relative delibere sono state interessate dal distinto ricorso in primo grado di A.I.S.A., dinanzi al T.a.r. Topscana n.r.g. 178/2018 e, poi, dal ricorso in appello n.r.g. . 5354/2022.

A.I.S.A., con il ricorso introduttivo dinanzi al T.a.r. Toscana (proposto anche come terzi motivi aggiunti al ricorso n.r.g. 5354/2022), ha poi chiesto l’annullamento:

- della deliberazione assembleare n. 5 del 20 febbraio 2018 dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud avente ad oggetto “Temporanea sospensiva parziale degli effetti delle deliberazioni n.24/2018 e n. 25/2018 in materia di crediti TIA per effetto di fatti sopravvenuti”, nelle sole parti in cui ha stabilito: a) “di sospendere temporaneamente, alla luce della sopravvenuta disposizione normativa di cui all'art. 4 del DL 119/2018, gli effetti della delibera dell'Assemblea n. 24/2018, limitatamente ai Crediti TIA oggetto di carichi affidati fino al 31.12.2010 agli Agenti della riscossione e pertanto interessati dell'annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro, ferma restando invece la sua regolare esecuzione entro le scadenze stabilite per la parte dei crediti TIA oggetto di carichi affidati dopo il 31.12.2010 nonché per la parte dei crediti TIA riscossi da Andreani Tributi concessionario di Siena Ambiente;
b) di escludere dalla quantificazione del valore netto che SEI Toscana Srl deve corrispondere ad

AISA

Spa il valore dei crediti TIA oggetto di carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31.10.2010 in applicazione del disposto dell'art. 4 D.L. n. 119/2018;
c) di escludere l'IVA su TIA1 dalla quantificazione del valore netto di cessione da corrispondere ad

AISA

Spa da parte del Gestore Unico SEI Toscana pari ad euro 4.131.866,20, come specificato nell'ultimo capoverso di pagina 8 delle premesse;

- della lettera prot. 1017 del 25.2.2019 del Direttore Generale dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud.

La medesima società A.I.S.A. ha inoltre chiesto l’accertamento del ritardo dell'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani –ATO Toscana Sud nella quantificazione e definizione delle modalità/tempistiche di riconoscimento dei crediti TIA di

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