Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-10-18, n. 202408406

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-10-18, n. 202408406
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408406
Data del deposito : 18 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2024

N. 08406/2024REG.PROV.COLL.

N. 09866/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9866 del 2022, proposto dal dott. A A, rappresentato e difeso dagli avvocati I C, M S e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, viale Parioli, 180;



contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A S, A G, F M, F P, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6842/2022, resa tra le parti, per l'annullamento:

- del provvedimento – non comunicato – con il quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile bandito con D.D. 16 novembre 2018 a 300 posti di notaio, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi compresi le delibere e/o verbali della Commissione di concorso concernenti la formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei Commissari, nonché, per quanto occorrer possa del verbale della seduta di correzione n. 660 del 7.12.2020, nella quale è stata corretta la busta n. 1585 relativa agli elaborati del ricorrente, ed il relativo allegato D, l'approvazione della graduatoria finale dei candidati idonei e ammessi alle prove orali pubblicata in data 17.12.2020, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso la graduatoria finale e quindi per l'ulteriore annullamento:

- del decreto del Ministero della Giustizia dell'11.11.2021 con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a 300 posti di notaio indetto con Decreto Dirigenziale 16.11.2018;

- nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale ivi compreso l'eventuale decreto di nomina dei vincitori non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024, il Cons. A R C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Il dott. A A ha partecipato alle prove scritte del concorso notarile a 300 posti di notaio indetto con decreto direttoriale del 16 novembre 2018, ma non è risultato tra i candidati ammessi alle prove orali.

Espletato l’accesso documentale agli atti concorsuali, il candidato ha appreso che la mancata ammissione era riconducibile alla inidoneità riportata alla seconda prova scritta, in materia di atto mortis causa , corretta assieme agli altri elaborati nella seduta del 7 dicembre 2020, come da verbale n. 660. Segnatamente, la Commissione ha ritenuto la grave insufficienza dell’elaborato relativo alla prova di atto mortis causa - di per sè ostativa alla prosecuzione della correzione ai sensi dell’art. 11, co. 7 d.lgs. 166/2006 - per travisamento della traccia, incompletezza dell’atto e carente trattazione degli istituti giuridici.

2. – Il dott. A ha gravato innanzi al TAR per il Lazio il provvedimento con il quale l’Amministrazione intimata non lo ha ammesso a sostenere le prove orali unitamente al verbale del 7 dicembre 2020, nella parte in cui la commissione ha espresso un giudizio di insufficienza sugli elaborati redatti dall’esponente. Con successivi motivi aggiunti, l’istante ha poi impugnato il decreto del Ministro della Giustizia dell’11 novembre 2021, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso de quo .

Nel ricorso introduttivo, il deducente ha lamentato, con tre diversi nuclei censori, l’omessa predeterminazione dei criteri di valutazione - non surrogabili dalle formulazioni standard di cui all’art. 11, co. 5 d.lgs. 166/2006, la carenza di segretezza nella custodia degli elaborati nel corso delle correzioni nonché la carenza di collegialità nell’operato della Commissione in sede valutativa, infine, ha contestato nel merito le singole correzioni con particolare riguardo alle due valutazioni relative ad insufficienze gravi.

3. – Il giudice di prime cure, previa ricostruzione della cornice normativa di riferimento, ha respinto il ricorso con sentenza n. 6842 del 26 maggio 2022 ritenendo, sul primo versante, che consta per tabulas la predeterminazione dei criteri valutativi che appaiono ragionevoli e coerenti con l’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa intestata alla commissione di concorso. Del pari, dall’esame del verbale di correzione del 7 dicembre 2020 si può appurare la puntuale custodia degli elaborati, mentre la contestualità della correzione da remoto e la previa identificazione dei Commissari sono assicurati dall’impiego dell’applicativo Microsoft Teams. Da ultimo, il TAR capitolino ha escluso che la valutazione di merito espressa dalla

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