Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-05-21, n. 202103973
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2021
N. 03973/2021REG.PROV.COLL.
N. 00405/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2019, proposto da P P S, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Irti in Roma, via A. Vesalio, n. 22;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
M B, P C, L L, V C, Daniela D'Alessandro, B C, Enza D'Alessandro, Maria Tortora, Liliana Giberto, Maria Soccorsa Del Vicario, Manolo Sablone, Giovanni Paoloantonio, Enrica Giovanna Fedele, Giancarlo Ammassali, Domenico Falcucci, Maria Elena Parlangeli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 441/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021, svolta in modalità da remoto, il Cons. U M e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. P P S ha chiesto l’annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 95 del 28.02.2017, pubblicata sul BURA n. 11 del 15.03.2017, con cui la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico straordinario per titoli, indetto con delibera della Giunta Regionale n. 775 del 26.11.2012, per l’assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio.
1.1. Avverso la delibera di approvazione della graduatoria definitiva, il ricorrente, al quale in associazione con la dott.ssa Santini Silvia è stato attribuito il punteggio di 41,15, con conseguente collocazione alla posizione non utile n. 156, proponeva tre motivi di ricorso:1) violazione di legge (art. 9 della legge n. 221/1968): la Commissione esaminatrice avrebbe escluso la valutazione della ruralità (la maggiorazione di cui alla disposizione citata) per i farmacisti che (come il ricorrente) avevano già raggiunto il punteggio massimo consentito per il servizio prestato (35 punti); 2) violazione di legge (art. 5 del DPCM n. 298 del 30/03/1994 e art. 8 del Bando di concorso): la Commissione esaminatrice sarebbe incorsa in violazione di legge nel sommare i punteggi spettanti ai singoli componenti dell’associazione, con l’unico limite nel massimo stabilito dalla legge “per ciascuna voce”, senza tener conto, per quanto concerne il servizio prestato, dei limiti concernenti il tempo della prestazione; 3) eccesso di potere - sviamento di potere: il DPCM n. 298/1994, nel prevedere la somma dei titoli posseduti dai candidati riuniti in associazione, non avrebbe inteso consentire più volte la valutazione del servizio prestato nello stesso periodo temporale.
2. Con la sentenza n. 441/2018, il TAR per l’Abruzzo, scrutinando i motivi suddetti in modo congiunto, ha respinto il ricorso, ritenendo gli atti impugnati coerenti con la disciplina di settore.
3. Avverso il suindicato decisum , con ricorso depositato in data 17.01.2019, il dott. P P S ha articolato i seguenti motivi di gravame:1) “ Omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto nevralgico del ricorso introduttivo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc in relazione all’artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 104/2010. Violazione delle norme in tema di giusto processo, in relazione alla mancata pronuncia inerente la violazione di legge di cui al punto 3 del ricorso ”; 2) “ Violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell’art. 11 del D.L. 1/2012 in relazione agli artt. 4 e 5 del DPCM 298/1994 ”; 3) “ Violazione e falsa applicazione della legge 221/1968, art. 9, in relazione 5 del DPCM 298/1994 e L. 362/1991 ”.
4. Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo che ha concluso per il rigetto dell’appello siccome inammissibile e infondato.
5. Con ordinanza n. 921/2019, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
5.1. Con decreto monocratico presidenziale è stata accolta la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
5.2. In vista dell’odierna udienza di discussione, l’appellante ha insistito nelle conclusioni già rassegnate evidenziando, in via aggiuntiva, che, con delibera della Giunta Regionale n. 17 del 15.01.2021, la Regione Abruzzo ha rettificato la numerazione delle posizioni in graduatoria e ha permesso all’associazione di P P S di partecipare all’interpello delle sedi disponibili. Ad avviso dell’appellante, che ha aderito all’interpello con riserva, le determinazioni di rettifica mantengono intatto il suo interesse al gravame, poiché non hanno determinato la riapertura dell’istruttoria né la rinnovata valutazione degli atti. La posizione dell’associazione ricorrente, infatti, già consolidatasi in precedenza nel punteggio, è rimasta invariata.
5.3. All’udienza del 13.05.2021, svolta in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
Tanto dispensa il Collegio dalla disamina delle eccezioni sollevate in rito dalla Regione Abruzzo.
7. L’appellante lamenta l’omessa pronuncia del giudice di prime cure sulle censure che involgevano il criterio di calcolo previsto per i concorrenti in forma associata “ a cui è concessa la possibilità di cumulare i punteggi spettanti per il servizio prestato tra soggetti diversi riuniti in associazione, nel medesimo arco temporale ”. Soggiunge, inoltre, che il TAR non avrebbe rilevato la violazione dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, in relazione agli artt. 4 e 5 del DPCM n. 298/1994, sempre contestando l’applicazione dei criteri per le candidature associate con specifico riferimento ai due decenni ivi