Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-05-12, n. 201702237
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Pubblicato il 12/05/2017
N. 02237/2017REG.PROV.COLL.
N. 09861/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9861 del 2016, proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi
ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
SATAP - Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Udine, 6;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 10862/2016, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione su istanza di adeguamento ed approvazione piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2014-2018 della concessione autostradale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di S.A.T.A.P. - Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 il Cons. S F e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fedeli, e l’avv. Annoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La presente controversia trae origine dal ricorso esperito in primo grado da S.A.T.A.P.-Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza s.p.a., concessionaria autostradale per la costruzione e gestione della tratta A21 tra Torino e Piacenza, avverso il silenzio serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’istanza in data 6 ottobre 2015 della stessa società, finalizzata ad ottenere l’adeguamento ed approvazione del piano economico finanziario (P.E.F.) per il periodo regolatorio 2014/2018. Detto piano, previsto dalla convenzione che regola il rapporto concessorio autostradale, ed alla medesima allegato, esprime i contenuti economici della concessione, al fine di realizzare l’equilibrio economico-finanziario ed è soggetto ad aggiornamento alla scadenza di ogni quinquennio. A tale aggiornamento è correlato il livello tariffario dei pedaggi da applicare all’utenza autostradale. Ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto dalle parti il 30 dicembre 2014 il termine ultimo di approvazione del P.E.F. da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle Finanze, era fissato al 30 giugno 2015.
2. - Con la sentenza 3 novembre 2016, n. 10862, qui impugnata, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, ha accolto il ricorso, nel senso di accertare l’illegittimità del silenzio e dichiarare l’obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare, nel termine di trenta giorni, un provvedimento espresso, che si pronunci positivamente o negativamente sulla istanza di adeguamento ed aggiornamento del P.E.F.
3. - Avverso detta sentenza hanno interposto appello il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo l’infondatezza delle domande avversarie per assenza di imputabilità del silenzio ai Ministeri appellanti, nonché l’intervenuta improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, avendo il M.I.T. comunque provveduto alla trasmissione degli atti al C.I.P.E.
4. - Si è costituita in resistenza la S.A.T.A.P. - Società Autostrada Torino, Alessandria Piacenza s.p.a., eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dell’appello.
5. - Nella camera di consiglio del 16 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Può anzitutto prescindersi dalla disamina dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del dovere di specificità delle censure sancito dall’art. 101, comma 1, del cod. proc. amm., essendo il ricorso infondato nel merito.
2. - In particolare, deve essere disatteso il primo motivo con cui si deduce che il mancato aggiornamento del P.E.F. non è imputabile all’Amministrazione, ma discende da carenze e lacune (specie in tema di parametri WACC, tasso di congrua remunerazione del capitale investito) della proposta presentata dalla società concessionaria, insuscettibile, in quanto tale, di approvazione.
Ed infatti, anche ad ammettere che vi sia stata una progressiva rielaborazione del contenuto della proposta di aggiornamento del P.E.F. da parte della S.A.T.A.P., peraltro su espresse richieste dell’Amministrazione concedente, risulta incontestata la circostanza secondo cui l’ultima elaborazione della proposta di P.E.F. risale al 24 luglio 2014, rispetto alla quale non vi è stata alcuna contestazione o richiesta di integrazione da parte della stessa Amministrazione. Tale proposta è stata poi trasmessa dal M.I.T. al C.I.P.E. per il prescritto parere.
E’ dunque chiaramente inferibile che la proposta di adeguamento del P.E.F. è stata inviata al M.I.T. dalla concessionaria S.A.T.A.P. antecedentemente al protocollo di intesa del dicembre 2014, e comunque tale proposta è stata richiamata nell’istanza del 6 ottobre 2015.
Rispetto a tale situazione di interesse pretensivo appare evidente il contegno inadempitivo dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione, desumibile dall’art. 11 della convenzione, oltre che dalla disciplina regolatoria (delibere del C.I.P.E. n. 39 del 2007 e n. 27 del 2013), contemplanti un termine finale del procedimento complesso di aggiornamento del P.E.F.
3. - Anche il secondo motivo di appello, con cui si deduce la improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per avere il M.I.T. provveduto alla trasmissione degli atti al C.I.P.E. ai fini dell’acquisizione del prescritto parere vincolante (idoneo, dunque, a determinare un arresto del procedimento), è infondato.
E’ sufficiente al riguardo considerare, senza indugiare in un non necessario approfondimento in ordine alla riconduzione nel termine finale anche della fase endoprocedimentale, che non si è determinato alcun arresto del procedimento, in quanto il C.I.P.E. ha espresso il proprio parere favorevole in data 10 agosto 2016, come si evince dagli scritti difensivi.
Peraltro, anche prendendo a parametro tale ultima data, appare evidente il protrarsi della condizione di inerzia del M.I.T., che non ha provveduto neppure dopo avere ricevuto il parere vincolante del C.I.P.E.
4. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nell’importo fissato nel dispositivo.