Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-08-31, n. 201803994

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2018-08-31, n. 201803994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803994
Data del deposito : 31 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/08/2018

N. 05609/2018 REG.RIC.

N. 03994/2018 REG.PROV.CAU.

N. 05609/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5609 del 2018, proposto da


Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;


contro

F R, rappresentata e difesa dall’avvocato F L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Addis Maria Filippa, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, n. 00737/2018, resa tra le parti e concernente: procedura concorsuale per la copertura di un posto di ruolo di II° fascia presso il Dipartimento Scienza Veterinarie e Sanità pubblica presso l’Università degli Studi di Milano;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Riva;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato F L A e l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello;


Ritenuto – sulla base di una delibazione sommaria dei motivi d’appello in relazione all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, nonché alla luce di una valutazione comparativa degli interessi in conflitto (in particolare, tenuto conto dell’esigenza di preservazione della programmazione didattica, predisposta per l’anno accademico 2018/2019 sulla base dell’esito della procedura oggetto del presente giudizio) – che sussistano i presupposti per concedere la richiesta tutela cautelare;

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra tutte le parti;

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