Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-04, n. 202106624
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 06624/2021REG.PROV.COLL.
N. 03996/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3996 del 2014, proposto dal sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti P B e P M e con domicilio eletto presso lo studio del dott. G M G, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti e notificata il 26 febbraio 2014, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. -OMISSIS- avverso i provvedimenti di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e di irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al passaggio all’impiego civile e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie e i documenti della difesa erariale;
Vista altresì la memoria dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;
Visto ancora l’art. 6, comma 1, lett. e) , del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con l. 28 maggio 2021, n. 76;
Dato atto della presenza ai sensi di legge dei difensori delle parti;
Relatore nell’udienza del 20 luglio 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, Sez. I, n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso integrato da motivi aggiunti, presentato dal medesimo sig. -OMISSIS-per ottenere: a) l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa e del provvedimento con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione; b) l’accertamento del proprio diritto al passaggio all’impiego civile ai sensi della l. n. 266/1999 e del decreto interministeriale del 18 aprile 2002; c) la condanna della P.A. al risarcimento del danno.
1.2. L’appellante espone, in fatto, di essere un ex Maresciallo dell’Aeronautica Militare, in forza dal 1988, e di aver subito, nel 1998, un grave incidente motociclistico, successivamente al quale cadeva in uno stato di depressione che lo portava a fare uso di sostanze stupefacenti ed a tenere una serie di condotte, in relazione alle quali veniva sanzionato più volte a livello disciplinare con la sospensione dall’impiego. Entrava quindi in comunità per disintossicarsi e infine, con verbale della Commissione Medica di II^ istanza, veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare in modo assoluto e idoneo al transito nelle corrispondenti qualifiche del personale civile del Ministero della Difesa (o di altra Amministrazione). In data 4 giugno 2009 presentava, dunque, istanza di transito, su cui – egli sostiene – si sarebbe formato il silenzio assenso.
1.2.1. Senonché, nel frattempo con sentenza del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-n. -OMISSIS-, relativa a fatti svoltisi in -OMISSIS-tra il -OMISSIS-, il ricorrente veniva condannato alla pena (non sospesa) di un anno e sei mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per il reato di tentata rapina (in appartamento), aggravata dall’aver posto in essere l’attività criminosa con le armi e in più persone riunite; la sentenza era confermata dalla Corte di Appello di -OMISSIS-e diveniva irrevocabile il -OMISSIS-.
1.2.2. In ragione di tali accertamenti giudiziari, la P.A. instaurava nei confronti del sig. -OMISSIS-un procedimento disciplinare, che si concludeva con l’adozione del provvedimento del-OMISSIS-, con cui gli veniva inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. Di seguito, la P.A. emetteva un altro provvedimento, con cui rigettava l’istanza del militare di transito nei ruoli del personale civile per difetto dei relativi presupposti e, in particolare, per difetto sia della cessazione dal servizio per infermità (essendo egli cessato dal servizio per perdita del grado), sia dell’attualità del rapporto di servizio con l’Amministrazione (avendo la sua rimozione determinato la cessazione automatica dal servizio permanente).
1.3. Il militare impugnava i suindicati provvedimenti innanzi al T.A.R. -OMISSIS-, il quale, con ordinanza della Sezione Prima n. -OMISSIS-, accoglieva l’istanza cautelare del ricorrente, ritenendo che a suo favore si fosse formato il cd. silenzio assenso sull’istanza di transito e che la P.A. non avesse adottato alcun atto di autotutela nei confronti del predetto silenzio assenso, ormai consolidatosi. In fase di merito, tuttavia, tale valutazione veniva rovesciata dal primo giudice, che con la sentenza appellata respingeva il ricorso perché infondato nel merito.
2. In particolare, la gravata sentenza n. -OMISSIS-richiama a proprio fondamento l’art. 923, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare, applicabile al ricorrente – secondo i giudici di prime cure – perché costui al tempo dell’istanza di transito si trovava già sottoposto a procedimento penale). Tale disposizione stabilisce, infatti, che, qualora il militare cessato dal servizio per infermità si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare e questo si concluda successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la sua cessazione dal servizio debba considerarsi avvenuta per tale causa, così sancendo la prevalenza, quale causa di cessazione dal servizio, della perdita del grado rispetto all’infermità. Ne segue che, poiché la cessazione dal servizio va ricondotta non all’infermità ma all’espulsione, vengono meno in modo altrettanto automatico i presupposti di legge per il transito nei ruoli del personale civile dell’Amministrazione, la cui verifica ha natura di attività vincolata: con il ché, il primo giudice ha ritenuto che il diniego di transito impugnato contenesse anche