Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-04, n. 202100007

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-01-04, n. 202100007
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100007
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00007/2021REG.PROV.COLL.

N. 05390/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5390 del 2018, proposto da
Autorità di regolazione dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

United Parcel Service Italia s.r.l., UPS Healthcare Italia s.r.l. e UPS SCS (Italy) s.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato A B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Due Macelli 66;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte 29 marzo 2018 n. 393, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a.;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il Cons. D S e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, co.2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso iscritto al n. 5390 del 2018, l’Autorità di regolazione dei trasporti propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per Piemonte 29 marzo 2018 n. 393, resa secondo le forme dell’art. 119 c.p.a., con la quale è stato in parte accolto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso proposto da United Parcel Service Italia s.r.l., UPS Healthcare Italia s.r.l. e UPS SCS (Italy) s.r.l. per l'annullamento

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 10 del 23 gennaio 2014, concernente la “determinazione in prima attuazione dell’aliquota del contributo dovuto per l’anno 2014 dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, modalità di riscossione e comunicazione dei dati relativi”, approvata con d.P.C.M. 12 febbraio 2014 qui parimenti impugnato;

- nonché, per quanto occorra: delle note dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti nn. U133/2013 e U67/2014 rispettivamente del 23 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014, non note; della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1963 del 27 gennaio 2014, non nota; del parere espresso in merito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 3358 del 7 febbraio 2014, non noto; della determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 9 del 2014, avente ad oggetto “definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2014”; della determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 24 del 2014 avente ad oggetto “ulteriori istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2014”;

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 78 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto “misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione di Trasporti per l'anno 2015”, approvata con d.P.C.M. 2 aprile 2015 qui parimenti impugnato;

- nonché, per quanto occorra: delle note del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 647 del 14 gennaio 2015 e n. 4039 del 24 febbraio 2015, non note; delle note dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. 2015/263 del 28 gennaio 2015 e prot. 2015/1053 del 16 marzo 2015, non note; della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 6776 del 30 marzo 2015, non nota; dei pareri del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria Generale della Stato, non noti; della determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 24 del 2015 avente ad oggetto “definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015”;

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 94 del 5 novembre 2015, avente ad oggetto “misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2016”, approvata con d.P.C.M. 23 dicembre 2015 qui parimenti impugnato;

- nonché, per quanto occorra: della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2015 n. 23910, non nota; dei pareri espressi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento del Tesoro, non noti; della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015 n. 31885, non nota; della nota del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 dicembre 2015 n. 8204; della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015 n. 1022;

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 139 del 24 novembre 2016 avente ad oggetto “misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017”, approvata con d.P.C.M. 28 dicembre 2016 qui parimenti impugnato;

- della determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 13 del 1 febbraio 2017 avente ad oggetto “definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017”;

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 75 del 31 maggio 2017, avente ad oggetto “Contributo al finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere” e relativi allegati A ("Funzioni e poteri") e B ("Ambiti interessati dalle attività poste in essere dall’Autorità").

Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa:

“Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ritualmente riassunto (a seguito dell’ordinanza collegiale n. 8833/2015) dinanzi a questo Tribunale, le ricorrenti United Parcel Service Italia s.r.l., UPS Healthcare Italia s.r.l. e UPS SCS (Italy) s.r.l. impugnano gli atti dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti indicati in epigrafe, aventi ad oggetto il pagamento del contributo di cui all’art. 37, sesto comma, del d.l. n. 201 del 2011, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.

Si è costituita l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituita ad adiuvandum DHL Express (Italy) s.r.l.

L’istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione n. 346/2015.

La causa è stata trattata, insieme ad altre di analogo oggetto, all’udienza pubblica del 14 febbraio 2018.”

Il ricorso veniva così deciso con la sentenza appellata, redatta nelle forme dell’art. 109 c.p.a..

In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alla non esigibilità del contributo richiesto in capo all’impresa ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie difese.

Nel giudizio di appello, si sono costituite United Parcel Service Italia s.r.l., UPS Healthcare Italia s.r.l. e UPS SCS (Italy) s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.



DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - La questione in scrutinio attiene alla disciplina del finanziamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito ART) e all’individuazione dei presupposti oggettivi che ne regolano il detto profilo e, come si vedrà, si dipana in un arco temporale che vede il susseguirsi di più interventi normativi, giurisprudenziali e regolamentari.

Appare allora utile, se non necessario, procedere ad sintetica ricostruzione del quadro ordinamentale in cui si colloca ART, tenendo presente non l’interezza delle vicende dell’Autorità, ma ponendo a fuoco le due questioni qui rilevanti, ossia l’individuazione delle sue funzioni e delle modalità di finanziamento.

2.1. - Già in sede di istituzione dell’ART, avvenuta con l’art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l, 22 dicembre 2011, n. 214, il legislatore ha provveduto a collocare il nuovo soggetto nell’ambito delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e a dare una definizione delle funzioni svolte.

Nella sua versione originaria, il comma 1 dell’articolo 37 del decreto legge n. 201 del 2011 attribuiva al Governo il compito di adottare uno o più regolamenti ex art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di emanare “le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo”. Il successivo comma poneva tra i criteri e i principi direttivi dei predetti regolamenti l’individuazione, tra le Autorità indipendenti esistenti, dell’Autorità svolgente competenze assimilabili a quelle contemplate dalla medesima norma, cui attribuire puntuali funzioni in materia

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi