Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-07, n. 202307606

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-08-07, n. 202307606
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307606
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 07606/2023REG.PROV.COLL.

N. 03672/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3672 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, Questura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego di autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Pierfrancesco Ungari e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nei confronti dell’odierna appellante, -OMISSIS- (d’ora in avanti, anche -OMISSIS-), il Prefetto di Napoli aveva adottato un’informazione antimafia interdittiva in data 6 aprile 2010, ed il giorno successivo la revoca dell’autorizzazione di P.S. per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata, anche armata e servizi connessi.

2. In esito ad una richiesta di aggiornamento ex art. 91 del d.lgs. 159/2011, l’interdittiva veniva confermata in data 24 gennaio 2013, ma il provvedimento veniva annullato dal TAR Campania (V, n. -OMISSIS-).

3. Il conseguente procedimento volto ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 134 TULPS è stato concluso dal decreto prot. n. -OMISSIS- in data 17 febbraio 2016, con cui il Prefetto di Napoli ha respinto l’istanza, in ragione della carenza, sia dei requisiti professionali in capo al legale rappresentante della società, sia della “necessaria capacità tecnico – gestionale”, prescritta dall’art. 136 TULPS, stante l’inaffidabilità economica della società derivante dalla esposizione debitoria con il Fisco.

4. Il TAR Campania, con la sentenza appellata (V, n. -OMISSIS-), ha respinto il ricorso, ritenendo fondata la contestazione della mancanza del requisito della professionalità in capo al legale rappresentante, ma non quella relativa alla mancanza della solidità economica, elemento sufficiente a sorreggere il (plurimotivato) diniego.

5. Nell’appello, -OMISSIS- ha dedotto tre motivi, che vengono appresso sintetizzati (secondo una maggiore articolazione tematica).

5.1. L’annullamento della informativa antimafia ha rimosso il presupposto esclusivo su cui era fondata la pregressa revoca dei titoli di p.s., ripristinando la validità e l’efficacia delle licenze per l’esercizio dell’attività di vigilanza privata -OMISSIS- e -OMISSIS- con il tipico effetto conformativo del decisum . La sentenza n. -OMISSIS- è passata in giudicato e, dunque, vincola l’Amministrazione all’ottemperanza (ex art. 112 c.p.a.), senza ulteriori indugi.

5.2. L’UTG di Napoli, in sede di comunicazione dei motivi ostativi, ha contestato la inaffidabilità economica di -OMISSIS- richiamando unicamente la esistenza di debiti tributari, e solo con il decreto impugnato ha opposto una diversa e distinta motivazione, consistente in una presunta “irregolarità dei pagamenti” e nella decadenza dal Piano di Rateizzazione dei debiti fiscali, precludendo il contraddittorio sull’oggetto principale della motivazione. Risulta fondata, pertanto, la prospettata violazione del contraddittorio procedimentale, ex art. 10 bis della legge 241/1990, profilo di censura in ordine al quale il TAR ha omesso di pronunciare.

5.3. Posto che il D.M. n. 269/2010, tra gli indicatori dai quali il Prefetto può desumere il possesso del requisito di capacità economico – finanziaria, figura (6.3.) l’avere “nel caso di debiti tributari accertati, le disponibilità finanziarie occorrenti per far fronte agli stessi”, -OMISSIS- ha comprovato il possesso del requisito dimostrandolo adeguatamente nel corso del giudizio;
infatti, il TAR non ha considerato che -OMISSIS-: a) ha dimostrato un attivo circolante più che idoneo a garantire il pagamento dei debiti tributari (-OMISSIS-);
b) ha comprovato la titolarità di un patrimonio netto positivo, all’evidenza, incompatibile con una prognosi di non affidabilità economica;
c) ha certificato, mediante due Istituti finanziari e bancari (-OMISSIS- ed -OMISSIS-), “una capacità economico - finanziaria tale da assolvere puntualmente ai propri impegni nell’ambito dello svolgimento dell’attività di Vigilanza Privata come previsto dal D.M. 269/2010”;
d) ha allegato una Relazione Contabile in cui ha fornito prova concreta della propria solidità economico-finanziaria. La mera irregolarità di pagamenti dei debiti tributari, dunque, non poteva assurgere ex se a prognosi inconfutabile di non affidabilità economico-finanziaria.

5.4. L’art. 1, commi 134-138, della legge 208/2015, ha ripristinato ope legis i Piani di Rateizzazione, dichiarati decaduti, rimettendo “in bonis” il debitore per il pagamento delle rate scadute e non onorate. Pertanto, la decadenza dal Piano di Rateizzazione è sterilizzata da una esimente legale e non poteva fondare un giudizio di teorica ed astratta incapacità economico – finanziaria.

5.5. Il TAR ha omesso di pronunciarsi anche sulla rilevanza del ritardato adempimento dell’UTG al giudicato di annullamento, che ha aggravato la situazione aziendale, la cui crisi di liquidità temporanea è ascrivibile al “fermo” protrattosi per anni;
in tale contesto, valorizzare unicamente la situazione di inaffidabilità finanziaria, come ha fatto il TAR, finisce per addebitare alla società gli effetti del comportamento dell’UTG.

5.6. Da ultimo, per scrupolo difensivo, -OMISSIS- ripropone il motivo di ricorso contro la presunta carenza dei requisiti di professionalità del -OMISSIS-, ritenuto fondato dal TAR.

6. l’UTG di Napoli si è costituito in giudizio, con memoria formale.

7. Il Collegio sottolinea anzitutto – a confutazione del primo profilo di censura - che dall’annullamento del provvedimento di conferma dell’interdittiva adottato nei confronti dell’odierna appellante, non è nato un effetto conformativo nel senso da essa auspicato.

La prima interdittiva aveva infatti resistito in giudizio, essendo stato respinti i relativi gravami (cfr. TAR Campania, V, n. 27367/2010, confermata da Cons. Stato, III, n. 2352/2011), e la conferma è stata ritenuta illegittima per omessa considerazione dei fatti sopravvenuti - “ritiene il Collegio che i fatti positivi prospettati dall’istituto di vigilanza privata nell’istanza di aggiornamento, sopravvenuti rispetto alla precedente informativa, non siano stati adeguatamente apprezzati dall’autorità amministrativa” (TAR Campania, V, n. -OMISSIS-). Pertanto, vi è una netta soluzione di continuità tra la situazione societaria all’epoca della prima interdittiva e quella all’epoca della seconda, e ciò, unitamente al fatto che erano trascorsi alcuni anni, rendeva la valutazione della sussistenza (permanenza) dei presupposti richiesti dal d.m. 269/2010 tutt’altro che automatica o meramente ricognitiva di una situazione pregressa, ma consentiva (se non addirittura imponeva) all’UTG di verificare attualmente il possesso dei requisiti di legge.

Peraltro, la decisione di attivare un nuovo procedimento autorizzatorio, anziché sancire semplicemente la reviviscenza delle preesistenti autorizzazioni, non risulta contestata da -OMISSIS-.

8. Quanto al profilo di illegittimità procedimentale dedotto con il secondo profilo di censura, occorre considerare che la “irregolarità dei pagamenti”, è espressione che compendia il dato comune che lega tutti i passaggi crono-logici – originari ritardi nei pagamenti;
richiesta di un piano di rateizzazione;
pagamenti attuativi del piano irregolari;
decadenza dalla rateizzazione;
persistenza del debito originario – attraverso i quali sarebbe maturata la situazione di incapacità di far fronte ai debiti tributari, sostanzialmente posta alla base del diniego.

Nel preavviso di diniego, l’elencazione dei debiti tributari risulta seguita dalla considerazione secondo cui “tali importi, all’attualità, anche in presenza di un eventuale rateizzo o transizione, denoterebbero una situazione di carente affidabilità economica, requisito essenziale …”.

Nelle osservazioni in data 13 aprile 2015, -OMISSIS- ha rappresentato la capacità di soddisfare i debiti tributari, in ragione dell’esistenza di un piano di rateizzazione concesso dall’Agenzia delle Entrate e dell’esistenza di crediti.

Nel diniego, l’elencazione dell’entità e della composizione dei debiti tributari risulta aggiornata sulla base del rapporto della Guardia di Finanza -OMISSIS- in data 9 settembre 2015, nonché della scheda estratta dall’anagrafe tributaria in data 16 settembre 2015 e del quadro aggiornato della situazione debitoria in data 19 febbraio 2016, trasmessi dall’Agenzia dell’Entrate. Per giungere alla conclusione che “tali pendenze debitorie, ancor di più a seguito della decadenza dal piano di rateizzo per pagamenti irregolari, denotano, oggettivamente, una situazione di carente affidabilità economica che fa mettere in discussione la capacità operativa e/o gestionale di espletamento di un delicato servizio, come quello della vigilanza privata, che contribuisce alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, in ausilio alle Forze di Polizia istituzionali”.

Dunque, non può sostenersi che il provvedimento di diniego abbia fatto leva su elementi nuovi, non sottoposti alla partecipazione procedimentale, e che vi sia stato un “effetto sorpresa” nel destinatario. L’aspetto specifico della irregolarità dei pagamenti, peraltro esistente in origine, è stato sottolineato nel provvedimento finale semplicemente perché nel frattempo era intervenuta, o era stata rilevata, la decadenza dalla rateizzazione per ulteriori omissioni o ritardi nei pagamenti. Il dato sostanziale, sia nel preavviso che nel provvedimento finale, è costituito dalla carente affidabilità economica.

Valutazione basata su elementi oggettivi oggetto di piena partecipazione procedimentale e di cui, in ogni caso, trattandosi di una condizione della società, essa era per definizione consapevole.

Anche detto profilo di censura è pertanto infondato.

9. Non coglie nel segno neanche il richiamo al comma 134 (dell’art. 1) della legge 208/2015, posto che - a prescindere da ogni valutazione sull’ammissibilità della società al beneficio ivi previsto – detta disposizione sottopone la riammissione al piano di rateizzazione alla condizione che, entro il 31 maggio 2016, sia ripreso il versamento della prima delle rate scadute – circostanza sulla quale non è stata fornita alcuna indicazione.

10. Per quanto concerne la sostanza della situazione economico-finanziaria della società appellante, va considerato che, a fronte di dati di fatto incontestati – quali, appunto, la risalenza della formazione del debito ad un periodo anteriore (2007-2010) all’originaria interdittiva ed al conseguente blocco delle attività, nonché le vicende della concessione, dell’inadempimento e della decadenza del piano di rateizzazione – -OMISSIS- si limita a ribadire la disponibilità di crediti verso terzi di entità superiore ai debiti tributari e, sulla base di questo (e delle referenze bancarie prodotte), la sussistenza del requisito della affidabilità economica.

Tuttavia, -OMISSIS- non ha efficacemente confutato le affermazione del TAR, secondo cui “In primo luogo parte ricorrente non spiega come mai abbia maturato un’esposizione dall’anno di imposta 2007 al 2010 pari a -OMISSIS- e come mai, a fronte della asserita capacità finanziaria, fino alla data del provvedimento impugnato non sia riuscita a estinguere il debito, decadendo addirittura dal piano di rateizzo per pagamenti irregolari;
in secondo luogo non sono convincenti gli elementi richiamati per dimostrare la sussistenza dell’attivo sufficiente, in quanto l’attivo circolante su cui fa leva la relazione del -OMISSIS- prodotta da parte ricorrente, pari ad -OMISSIS-, è composto da crediti verso terzi, di cui evidentemente non è certa la recuperabilità nell’ an , nel quando e nel quantum (e infatti il debito verso il Fisco fin dal 2007 non è stato estinto), mentre il capitale sociale versato, che assicurerebbe il pronto soddisfacimento dei creditori, è pari ad appena -OMISSIS-, laddove le referenze bancarie sono state evidentemente insufficienti in quanto non hanno impedito alla società, che non disponeva della provvista necessaria all’estinzione delle obbligazioni che venivano a scadenza, di decadere dal piano di rateizzo del debito fiscale.”.

Sembrano, quelle appena riportate, considerazioni logiche, che affrontano il punto fondamentale dell’effettiva consistenza dell’attivo, mettendo in discussione l’esigibilità dei crediti alla luce delle vicende societarie trascorse.

Nell’appello, nulla si precisa in ordine alla esigibilità della componente crediti (come esposto, assolutamente decisiva ai fini dell’equilibrio del bilancio), sottolineandosi come alle considerazioni del TAR sia “agevole replicare: - che i crediti verso terzi richiamati nella relazione teorica non sono stati contestati;
- che la quantificazione è fondata su atti negoziali e contabili certi;
- che la riscossione è rimessa ad azioni esecutive che non possono metterne in dubbio la consistenza ed esistenza”. Il Collegio tuttavia ritiene che, in questo modo, l’appellante si sia limitata ad aggirare il dubbio motivatamente espresso dal TAR, senza fornire argomenti idonei a superarlo.

11. Dunque, non può condividersi la prospettazione dell’appellante neanche per quanto concerne le cause dell’attuale situazione economica, che -OMISSIS- qualifica come temporanea “crisi” di liquidità, ma che dagli elementi acquisiti al giudizio e valutati dal TAR emerge invece come disequilibrio strutturale, risalente al periodo precedente all’interdittiva. Il tempo trascorso per ottenere un aggiornamento dell’informazione antimafia dal contenuto liberatorio, non può pertanto rilevare in questa sede ai fini risarcitori, e tanto meno può giustificare una deroga, o consentire una valutazione meno rigorosa della sussistenza dei requisiti di capacità economico finanziaria richiesti dal D.M. 269/2010, essendo gli stessi richiesti a tutela del corretto svolgimento di funzioni direttamente incidenti sul delicato interesse alla sicurezza pubblica.

12. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

13. Considerata la natura della controversia e l’assenza di difese sostanziali da parte dell’Amministrazione, le spese del grado di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

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