Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-17, n. 201701192

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-03-17, n. 201701192
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701192
Data del deposito : 17 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2017

N. 01192/2017REG.PROV.COLL.

N. 02887/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 2887 del 2014, proposto da:
G L, rappresentato e difeso dagli avvocati D G, C.F. GRNDNL63D26C621R, e F T, C.F. TDSFRC48A24H501P, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, largo Messico, 7;

contro

Comune di Tornolo, non costituito in giudizio;

nei confronti di

R B, M B, rappresentati e difesi dagli avvocati M D B, C.F. DLCMRC53A08C621W, e Ano Galletti, C.F. GLLNNN70S23H501E, con domicilio eletto presso quset’ultimo in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. dell’EMILIA-ROMAGNA, Sezione Staccata di PARMA, Sezione I, n. 64/2014, resa tra le parti, concernente un intervento di ristrutturazione edilizia e ripristino dello stato dei luoghi effettuato dai signori R e M B, nonché per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di R B e di M B;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 il Consigliere Nicola D'Angelo e uditi l’avvocato D G, per la parte appellante, e l’avvocato Gianluca Lemmo, su delega dell'avvocato Ano Galletti, per le parti private appellate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il signor G L ha impugnato la denuncia di inizio attività e la successiva variante presentata dai signori R e M B al Comune di Tornolo per la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione di una porzione di un fabbricato di cui lo stesso è comproprietario.

In particolare, ha affermato di aver conosciuto gli atti impugnati solo il 29 aprile 2011 in occasione di un accesso presso gli uffici tecnici dello stesso Comune in occasione di un giudizio di divisione dinanzi al Giudice del Tribunale di Parma.

2. Il TAR di Parma, con la sentenza n. 64/2014 ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile e comunque irricevibile per tardività .

3. Contro la predetta sentenza il signor L ha quindi proposto appello, formulando i seguenti motivi.

3.1. Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento dei fati ed errata ed insufficiente motivazione. Il ricorso proposto in primo grado non era tardivo e conseguentemente non poteva essere dichiarato irricevibile.

Nessuna conoscenza degli atti impugnati precedente a quella conseguente all’accesso in data 29 aprile 2011 può essere riferita allo stesso appellante o alla madre, sua dante causa.

Nella riunione del gennaio 2006, cui fa riferimento la motivazione della sentenza per fondare la dichiarata tardività (circostanza riportata dallo stesso signor L nel corso del processo civile di divisione), l’appellante avrebbe parlato genericamente delle opere in fase di realizzazione nell’immobile e comunque non ancora in qualità di proprietario del proprio cespite poi pervenutogli in successione nel 2011 dalla madre.

3.2. Erroneità della sentenza per contraddittorietà e travisamento dei fati ed errata ed insufficiente motivazione. Sussisteva, contrariamente a quanto rilevato dal TAR, la legittimazione e l’interesse ad agire in quanto l’appellante è effettivamente comproprietario dell’immobile nel quale sono stati realizzati i lavori oggetto di causa.

3.3. Erroneità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di gravame. Violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il TAR, avendo dichiarato erroneamente irricevibile il ricorso, ha omesso di pronunciarsi sulle censure di merito proposte, in particolare sul realizzato aumento della volumetria fondato sulla base dell’asserita esistenza di un fienile, successivamente demolito. Lo stesso corpo di fabbrica non è in realtà mai esistito nella consistenza dichiarata dagli appellati. Né il Comune ha disposto verifiche su quanto autocertificato o avvisato i comproprietari dell’immobile dell’avvio del procedimento.

5. Il Comune di Tornolo non si è costituito in giudizio.

6. I signori R e M B si sono costituiti in giudizio il 30 aprile 2014, ribadendo le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso di primo grado.

7. L’appellante ha depositato un’ulteriore memoria il 31 ottobre 2016.

8. L’istanza incidentale di sospensione della sentenza proposta dall’appellante è stata rinviata al merito nella camera di consiglio del 6 maggio 2014.

9. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 1° dicembre 2016.

10. L’appello non è fondato.

11. Vanno infatti condivise le conclusioni del TAR di Parma in ordine alla tardività della proposizione del ricorso di primo grado.

12. Dal verbale di udienza del 28 ottobre 2010, in cui l’appellante è stato sentito come testimone nel giudizio di divisione n. 1805/2009 dinanzi al Tribunale Civile di Parma, si evince, come sottolinea il TAR, che il signor L aveva preso parte all’incontro tenutosi nel gennaio 2006 presso la “Delegazione del Comune presso Santa Maria del Taro” per concordare i lavori di ristrutturazione dell’immobile e, in tale occasione, aveva contestato talune opere oggetto delle DIA.

L’appellante, pertanto, già in quella circostanza conosceva il progetto di ristrutturazione e la variante di cui ai titoli impugnati.

Il ricorso di primo grado è stato invece notificato il 24 maggio 2011, mentre le DIA impugnate sono state protocollate rispettivamente il 18 aprile 2005 e il 17 maggio 2006.

13. Tanto è sufficiente al Collegio per ritenere infondato l’appello, non essendo di ostacolo il fatto dedotto dall’appellante di non essere all’epoca del citato verbale proprietario dell’immobile poi pervenutogli in successione da sua madre nel 2011.

13.1. Sotto tale profilo, infatti anche a ritenere non riconducibile allo stesso l’inerzia sanzionata dell’irricevibilità, difetterebbe allo stesso l’interesse ad agire, posto che la sua dante causa non ha mai proposto ricorso per le opere contestate ed egli è subentrato nella proprietà, pro quota, nel 2011 nello stato in cui si trovava anche in seguito alla realizzazione delle stesse.

13.2. Correttamente dunque il Tar di Parma ha rilevato: “ Come è noto l’interesse a ricorrere, pur in presenza di atti in ipotesi illegittimi, può dirsi sussistente solo qualora essi siano in grado di arrecare un vulnus al ricorrente non essendo, viceversa, consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità. ”.

14. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e per l’effetto va confermata la sentenza impugnata,

15. Le spese del presente giudizio debbono essere poste a carico dell’appellante e liquidate in favore delle sole parti private appellate, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Tornolo, nella misura indicata nel dispositivo.

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