Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-21, n. 201004776
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N. 04776/2010 REG.DEC.
N. 03727/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 3727 del 2005, proposto da:
Istituto Nazionale per il Commercio Estero ( Ice), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Cr Servizi S.r.l.;
nei confronti di
Smeraldo Srl in Pr. e Capogruppo Ati, rappresentato e difeso dagli avv. A C, C D P, P P, con domicilio eletto presso A C in Roma, via G. Mercalli, 13;Consorzio Ageco;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 01835/2005, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il consigliere Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Barbieri e De Portu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza impugnata il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dalla C.R. Servizi s.r.l. per l’annullamento dell'aggiudicazione, in favore dell'A.T.I. SMERALDO, della gara di appalto relativa all'affidamento dei servizi di pulizia, derattizzazione e disinfezione locali;bonifica batteriologica degli impianti di climatizzazione e relative canalizzazioni;noleggio apparecchi portasciugamani e relativi rotoli, disinfezione w.c., contenitori raccolta assorbenti igienici;smaltimento rifiuti tossici, speciali, nocivi e assimilabili agli urbani, materiali di risulta;lavori di facchinaggio, per il periodo 1.4. 2004 - 31.12.2006.
Nel dettaglio, la C.R. Servizi s.r.l. ha partecipato alla gara indetta dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, nella forma di procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso, per l'affidamento, per il periodo 1.4.2004 - 31.12.2006, dei suindicati servizi.
Delle cinque offerte presentate sono state sottoposte a verifica dell'anomalia le offerte del Consorzio Nazionale Servizi - CNS e del Consorzio CIS, entrambe ritenute anomale all'esito del relativo subprocedimento.
L'appalto è stato quindi aggiudicato alla ATI SMERALDO s.r.l.
Ebbene, il primo giudice -nell’accogliere il ricorso con cui la C.R. Servizi s.r.l. ha dedotto l'inidoneità delle offerte economiche presentate dall'aggiudicataria ATI Smeraldo e dall'ATI AGECO (entrambe più basse di quella presentata dalla ricorrente) a garantire i minimi retributivi fissati con il C.C.N.L. vigente e comunque desumibili dalle tabelle ministeriali relative al costo minimo del lavoro per i servizi di pulizia e di facchinaggio- ha sostenuto che l'Amministrazione non ha posto in essere la procedura di verifica dell'anomalia nei confronti delle stesse ATI Smeraldo e AGECO, pur in presenza di scostamenti dai costi tabellari dal Collegio ritenuti “evidenti” (approssimativamente, dal 10% al 20% per l'ATI Smeraldo, intorno al 4,4% medio per AGECO).
Il primo giudice ha quindi ritenuto violato l’art. 1 della L. 7 novembre 2000, n. 327, a tenore del quale "1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.