Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 2025-03-11, n. 202500188

CS
Rigetto
Sentenza
18 agosto 2020
CS
Parere sospensivo
11 marzo 2025
0
0
00:00:00
CS
Rigetto
Sentenza
18 agosto 2020
>
CS
Parere sospensivo
11 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere sospensivo 2025-03-11, n. 202500188
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202500188
Data del deposito : 11 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="b4cda8bc-657c-52b7-bb79-118a0beec32a" href="/decisions/itcs3vdsa72zw2u648">N. 01033/2020</a> AFFARE

Numero 00188/2025 e data 11/03/2025 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025


NUMERO AFFARE 01033/2020

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da NI RD, contro Comune di Minturno, e nei confronti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avverso il provvedimento n. 43/2020 recante ordinanza demolizione opere abusive;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 038347 in data 19/09/2024 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Valerio Valenti;

1. Il sig. NI RD ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza n.43 del 30.4.2020, emessa dal Comune di Minturno (LT) – Ufficio Tecnico – e notificata al ricorrente in data 7 maggio 2020, relativa alla demolizione di opere abusive consistenti:

- nella realizzazione al piano terra “di un ampliamento non autorizzato sul lato ovest, mediante chiusura della scala prevista aperta sul lato sud, mediante chiusura del portico e sul lato est mediante l’ampliamento sul marciapiede esterno, il tutto per una superficie di mq. 77 circa ed una volumetria di mc. 216,05” ;

- nella realizzazione al piano primo “di un ampliamento non autorizzato sul lato ovest, mediante la chiusura del portico-veranda e sul lato est mediante l’ampliamento esterno, il tutto per una superficie di mq. 88,20 e una volumetria di mc. 264,51” ;

- nella realizzazione, sempre al piano primo, “di un balcone di circa mq. 10,40 sul lato est in progetto previsto in demolizione sul grafico progettuale ed un ampliamento del balcone sul lato sud di circa mq. 30” .

2. Il ricorrente, che ha anche presentato istanza di sospensiva in considerazione del fatto che l’abbattimento delle opere, con particolare riferimento al balcone di circa 10 mq, potrebbe compromettere la stabilità dell’immobile tenuto conto che, la demolizione del medesimo inciderebbe sulla struttura di cemento armato a base dell’intero edificio, ha formulato, nel merito, le seguenti censure:

Violazione di legge, violazione e falsa applicazione degli artt 3 e 21 septies della Legge N. 241/1990. Difetto di motivazione, violazione di legge e nullità dell'atto amministrativo. Eccesso di potere: eccepisce una motivazione deficitaria del provvedimento, comunque tale da poter essere considerata inidonea ad assolvere la funzione ex art. 3, L. n. 241/1990, tanto più alla luce del tempo intercorso tra il primo accertamento, contestato nel 1996 per le stesse ragioni al precedente proprietario e mai eseguito, e l’odierna impugnata ordinanza, idoneo ad ingenerare un incolpevole affidamento dell’acquirente. Viene contestata altresì la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;

Violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 octies della L. 241/1990 per illegittimità comunitaria: deduce che non sarebbe stato effettuato il doveroso bilanciamento tra il diritto all’abitazione, ex art. 8 C.E.D.U., e l’interesse al ripristino della legalità edilizia.

3. Il Ministero, nella relazione depositata il 19 settembre 2024, ha preliminarmente eccepito che il ricorso è stato presentato tardivamente in quanto l’ordinanza n. 43 del 30.04.2020 oggetto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi