Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-06-12, n. 201402996

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-06-12, n. 201402996
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402996
Data del deposito : 12 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07975/2010 REG.RIC.

N. 02996/2014REG.PROV.COLL.

N. 07975/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7975 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, per legis , domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

A G, rappresentato e difeso dagli avv.ti M P, Graziano Pungi', con domicilio eletto presso Graziano Pungì in Roma, via Ottaviano N. 9;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna: Sezione II n. 06209/2010, resa tra le parti, concernente giudizio di avanzamento per l’anno 2006.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A G;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons. N R e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Fedeli e Pungì;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso n. 790 del 2006 presentato innanzi al Tribunale amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna - Bologna e successivi motivi aggiunti il ricorrente Ten Coll. A G chiedeva l’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5^ Divisione (già 4^ Divisione) 1^ sezione - Stato Giuridico ed Avanzamento Ufficiali, recante l’esito del giudizio di avanzamento per l’anno 2006 e di tutti gli atti antecedenti concomitanti e conseguenti nonché presupposti a quello impugnato.

Il Tar Puglia - Lecce si pronunciava con sentenza n. 4413 del 2007 accogliendo il ricorso presentato dal Tenente Colonnello G e, per l’effetto annullava tutti gli atti impugnati relativi al procedimento per lo stato di avanzamento Ufficiali dell’Esercito, conclusosi con l’esito negativo per il ricorrente - del giudizio di avanzamento degli Ufficiali per l’anno 2006.

L’Amministrazione della Difesa impugnava in appello la sentenza e il Consiglio di Stato, con decisione della quarta sezione n. 1854 del 27 marzo 2009, provvedeva ad annullare la stessa rilevando l’incompletezza del contraddittorio, non essendo stati chiamati in giudizio tutti gli Ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento per l’anno 2006 con conseguente rinvio degli atti al giudice di primo grado.

L’originario ricorrente provvedeva a riassumere tempestivamente il ricorso e con ordinanza n. 55 del 30 ottobre 2009 il Consiglio di Stato, sez. IV onerava parte ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notificazione del ricorso principale e del successivo ricorso per motivi aggiunti.

Nella medesima ordinanza, il Collegio su espressa richiesta del ricorrente e in considerazione dell’elevato numero di soggetti da chiamare in giudizio, autorizzava il medesimo ad eseguire le ulteriori notificazioni del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti secondo le modalità per “pubblici proclami” ex artt. 14 e 16 del R.D. n. 642 del 1907.

Il ricorrente è stato pertanto onerato di provvedere: A) a inserire nella G.U.R.I. un avviso concernente il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti contenente, oltre agli estremi dei ricorsi, il nome del ricorrente e dell’amministrazione intimata, gli atti impugnati e i nominativi di tutti i contro interessati destinatari della notificazione, tranne quelli già precedentemente intimati nei modi ordinari;
B) pubblicare, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 205 del 2000, il testo integrale del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti sul sito internet del Ministero della Difesa quale amministrazione interessata agli atti di cui si controverte e di cui sono dipendenti i contro interessati destinatari della notificazione.

Il Collegio verificato che il ricorrente aveva assolto gli adempimenti richiesti, e accertata la completezza del contraddittorio, con sentenza n. 6209 del 2 luglio 2010 accoglieva il ricorso, riconoscendone la fondatezza unitamente alle richieste avanzate dal G, il quale era stato collocato in graduatoria in posizione non utile alla promozione, condannando conseguentemente l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA e CPA..

Con ricorso iscritto con r.g. n. 7975 del 2010 il Ministero della Difesa ha impugnato la suindicata sentenza del Tar Emilia Romagna - Bologna, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone l’integrale riforma, previa richiesta di sospensiva;
la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 5486 dell’1 dicembre 2010.

Si è costituito l’appellato, chiedendo il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2013 la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

1. L’Amministrazione procedente rileva che con la sentenza impugnata il TAR Emilia Romagna ha ritenuto fondata la censura di eccesso di potere in senso relativo, dedotta dal ricorrente nei confronti dei parigrado iscritti in quadro, in particolare ci si riferisce a Francesco B, Vincenzo D M, Pasquale A e Giovanni D B.

2. Tale decisione del Giudice di prime cure si basa sul confronto dei giudizi espressi dai membri della commissione superiore di avanzamento (CSA) con la documentazione caratteristica del ricorrente e dei suddetti parigrado, dalla quale emergeva la disparità di metro di valutazione adottato, risultante più restrittivo nei confronti del G.

Al riguardo, venivano presi in considerazione:

-i titoli di cui alla lettera a) dell’art. 26 della legge n. 1137/1955 (qualità fisiche, morali e di carattere) dal fatto che nella documentazione caratteristica redatta fino al 31 ottobre 2002 “il ricorrente ha meritato aggettivazioni apicali in percentuale del 79,52% contro il 77,67% del collega B e nessuna aggettivazione bassa a fronte dell’1,33% registrato dallo stesso collega”

-per i titoli di cui alla lettera b) dell’art. 26 della legge n. 1137/1955 (qualità professionali), dal fatto che:

-nella documentazione redatta prima del 31 ottobre 2002 “il ricorrente ha conseguito aggettivazioni apicali nella misura del 55,29% mente il C B ha ottenuto il 50,33 e il C D M solo il 42,78%”

-nella documentazione caratteristica redatta tra il 1° novembre 2002 ed il 31 ottobre 2005 “il ricorrente ha meritato aggettivazioni apicali nella misura del 57,14% contro il 28,57 del C A ed il 46,43% del colonnello D B”

-durante l’intera carriera, “se il ricorrente ha meritato complessivamente 11 valutazioni di eccellenza su complessive 20 qualifiche finali, il C B ne ha ottenute 17 su 24, tale fatto è largamente compensato – secondo un criterio proporzionale – dall’attribuzione al ricorrente, in tutto l’arco della carriera, di una sola qualificazione “nella media”, contro le 3 del C B, che rappresentano ben 1/8 del totale di 24 contro un solo ventesimo sul totale di 20 del ricorrente”.

3. L’Amministrazione appellante afferma che non può essere condiviso il metodo seguito dal giudice di primo grado, avendo estrapolato dal profilo professionale del ricorrente e dai parigrado B, D M, A e D B solamente alcuni aspetti ritenuti sfavorevoli a costoro, non considerando nel complesso i curricula di servizio dei cinque ufficiali.

4. L’appello è fondato.

Come correttamente evidenziato dall’avvocatura erariale, per giurisprudenza concorde e costante, è noto che nelle valutazioni a scelta assoluta non è consentito isolare uno o più singoli episodi nella carriera, sia propria che degli ufficiali assunti a termine di confronto, allo scopo di dedurre l’illegittimità del giudizio della C.S.A., essendo le valutazioni riferite all’intera carriera degli scrutinandi, poiché investono nella loro globalità la personalità e la carriera di costoro.

In altri termini, la valutazione dei singoli requisiti e titoli non ha autonomia, dovendo tutti gli elementi essere considerati nel loro insieme, per cui la mancanza di un o più titoli da parte di un valutando può essere ben supplita, nei confronti di altri valutandi, dall’entità di titoli diversi, apprezzati come equivalenti o di maggior valore nell’ambito di un giudizio complessivo ed indivisibile.

5. Al riguardo, si precisa che i criteri seguiti dalla C.S.A. per la formazione della graduatoria di avanzamento sono solo ed esclusivamente quelli stabiliti dalla legge n. 1377/55 e dal decreto ministeriale n. 571 del 1993.

Anche la più recente giurisprudenza, pronunciandosi in senso conforme, ha escluso che la Commissione anzidetta debba procedere alla preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio di cui all’art. 26 della legge n. 1137/55 (cfr. Consiglio di Stato, IV sez. nn. 7777/2006, 437/2005, 4236/2003, 4233/2003, 7240/2002, 3251/2002, 5942/2001, 1681/2001, 1584/2001, 2462/2000, 1849/99 e 495/98).

6. Ove così non fosse, verrebbe meno la ratio dello stesso sistema di valutazione a scelta per merito assoluto, in quanto l’operato della C.S.A. dovrebbe limitarsi al mero riscontro aritmetico dei titoli e requisiti in possesso dei valutandi.

7. Per quanto concerne, poi la riscontrata incoerenza tra i giudizi espressi dai membri del C.S.A. nelle schede motivazionali redatte in sede di scrutinio nei riguardi del ricorrente e dei parigrado nonché i titoli effettivamente posseduti da costoro, non può non osservarsi che - come riconosciuto da giurisprudenza pressocchè univoca - è ben possibile che a punteggi numericamente differenziati in misura minima corrispondano proposizioni valutative di contenuto identico o comunque molto simile, per l’impossibilità di seguire con variazioni terminologiche le sottili differenze numeriche senza incorrere in vizi di altra natura (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 4233/2003, 7240/2002, 3251/2002, 1681/2001, 3640/2000, 3267/2000 e 1319/98).

8. In ordine poi alla riconosciuta disparità di trattamento con i cennati parigrado iscritti in quadro Francesco B, Vincenzo D M, Pasquale A e Giovanni D B - i quali avrebbero beneficiato, da parte della C.S.A., di un metro di giudizio più generoso - non è possibile non rilevare come costoro siano ufficiali in possesso di titoli quantomeno equivalenti a quelli del ricorrente;
equivalenza che, per consolidata giurisprudenza, preclude già di per sè ogni ulteriore indagine del giudice di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, nn. 1614/2007, 5312/2006;
2789/2005, 5466/2001, 3930/2000, 3573/2000, 1670/99, 5/99, 1310/98, 905/97, 68/97, 1058/96, 143/96 e 18/96).

9. Facendo quindi riferimento agli aspetti prima citati, per molti di questi risulta la superiorità dei cennati parigrado B, D M, A e D B rispetto al G.

La valutazione dell’importanza degli incarichi costituisce, per giurisprudenza consolidata, l’espressione di un’indagine di merito riservata esclusivamente alla C.S.A. come tale del tutto preclusa al giudice di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 2644/2007, 2463/2007, 2641/2007, 2250/2007, 1614/2007, 547/2003, 7249/2002, 6105/2002, 1605/2001, 1584/2001, 6084/2000, 5343/2000 e 3827/2000;
III sez. parere n. 206/98 in data 11.4.2000).

10. Nel caso di specie trattandosi di avanzamento all’elevato grado di colonnello del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, la C.S.A. gode di un’amplissima discrezionalità, essendo chiamata ad apprezzamenti di particolare ampiezza ed intensità - diretti a stabilire se negli scrutinandi sussistano le qualità necessarie per l’espletamento delle funzioni proprie del grado superiore - i quali investono l’intera personalità degli stessi, tutti, d’altro canto, ufficiali dotati di eccellenti precedenti di carriera e le cui doti, quindi sono definibili non mediante una ponderazione aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti, bensì solo attraverso sfumatissime analisi di merito.

L’appello del Ministero, pertanto deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.

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