Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2018-03-02, n. 201800935

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2018-03-02, n. 201800935
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800935
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2018

N. 02292/2016 REG.RIC.

N. 00935/2018 REG.PROV.CAU.

N. 02292/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2016, proposto da:


M B, rappresentato e difeso dall’avvocato A G O, domiciliato ex art. 25 cpa presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;


contro

Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, Consiglio di Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
Presidenza del Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Salvatore G C, non costituito in giudizio;

per la riforma

per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 423/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di scorrimento della graduatoria degli eletti al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa


Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Vista l’ordinanza della Sezione del 13 giugno 2016, n. 2515, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 e dell’art. 9, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dal citato articolo del decreto legislativo n. 62 del 2006;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 2018, n. 10, di accoglimento della questione di costituzionalità;

Visto l’atto di riassunzione del giudizio del dott. M B;

Viste le memorie difensive successivamente depositate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2018 il consigliere Fabio Franconiero e udito per la parte appellante l’avvocato Orofino;


Considerato che:

- la prognosi sull’esito del ricorso ex art. 55, comma 9, cod. proc. amm. non può che essere favorevole al dott. B, dopo la dichiarazione di incostituzionalità delle norme su cui si fondano gli atti dallo stesso impugnati;

- come evidenziato nell’atto di riassunzione del giudizio dopo la sentenza della Corte costituzionale, ogni ulteriore ritardo nella surroga del posto di consigliere a favore dell’odierno appellante determina per costui un pregiudizio irreparabile, aggravato dall’intervenuta scadenza naturale dell’organo di autogoverno e conseguente regime di prorogatio ;

- contrariamente a quanto sostengono le amministrazioni resistenti, la circostanza che il procedimento elettorale suppletivo si sia concluso con la proclamazione del controinteressato dott. G C e la sua successiva nomina a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica quale componente del Consiglio di presidenza non osta all’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dal dott. B;

- a questo specifico riguardo vanno ribaditi i rilievi già svolti nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale circa l’effetto caducante che l’annullamento dell’atto di indizione delle elezioni suppletive avrebbe all’esito dell’accoglimento nel merito del ricorso;

- peraltro, con il secondo atto di motivi aggiunti in primo grado l’odierno appellante ha impugnato il decreto presidenziale in questione.

Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare debba essere accolta e per l’effetto:

- debba essere disposta la sospensione degli effetti del decreto presidenziale di nomina del dott. G C a componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa all’esito delle elezioni suppletive;

- debba essere ordinato all’organo di autogoverno di surrogare a quest’ultimo l’appellante dott. B, salva l’esistenza di ulteriori profili ostativi, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, notificazione della presente ordinanza.

Ritenuto infine che la complessità e peculiarità delle questioni trattate giustifichino la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio cautelare;

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