Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-09-15, n. 201404683
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Testo completo
N. 04683/2014REG.PROV.COLL.
N. 08774/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8774 del 2006, proposto da:
D D in proprio e quale legale rappresentante Ditta Betulla S.n.c., rappresentato e difeso dagli avv. F B, S D C, con domicilio eletto presso F B in Roma, viale Angelico, 45;
contro
Comune di Bedollo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti P S R, M D F, A L, con domicilio eletto presso P S R in Roma, viale Mazzini N.11;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 00166/2006, resa tra le parti, concernente diniego concessione in sanatoria per costruzione edificio residenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Ionata, per delega dell'Avv. Bucellato, e l'Avv. Stella Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnata la sentenza n. 166/2006, in epigrafe indicata, con cui il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, ha respinto il ricorso n. 177/2005, proposto dal sig. Domenico D, in proprio e quale legale rappresentante della Ditta Betulla S.n.c., volto all’annullamento del provvedimento di diniego della domanda di concessione in sanatoria n. 2448, datata 20 aprile 2005, avente ad oggetto un edificio residenziale sulla p.f. 680 in località Piazze CC Bedollo, emesso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bedollo.
Col predetto ricorso il sig. D, ha adito il nominato T.A.R., chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego della domanda di concessione in sanatoria, deducendo a sostegno dell’impugnativa i seguenti motivi:
a) - violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma secondo, lett. b) della L.P. 8 marzo 2004, n. 3;
b)- in relazione al motivo sub a, ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma terzo, della L.P. 8 marzo 2004, n. 3;
c)- in relazione ai motivi sub a e b, eccesso di potere per motivazione insufficiente, inadeguata e contraddittoria.
Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso affermando:
- quanto al precedente punto sub c) che l’opera oggetto di condono, stante la sua precarietà, era stata correttamente valutata dall’Amministrazione nella sua istruttoria;
- quanto al punto sub a) che “la destinazione d’uso transitorio … non consente l’acquisizione di alcuna legittimazione della relativa sostanza materiale usata per fini diversi e non consentiti dalla zonizzazione”;
- quanto al punto sub b) che il rilevo è ultroneo, stante le considerazioni svolte al precedente punto.
I primi giudici, inoltre, hanno rilevato come lo stesso Tribunale amministrativo sia stato in precedenza investito di una questione correlata (tra le stesse parti) nella quale veniva impugnata una ingiunzione comunale di ripristino dello stato dei luoghi e fa proprie alcune considerazioni espresse nel giudizio citato, conclusosi con la reiezione del ricorso di cui alla sentenza n. 156 del 2003.
Di qui l'appello interposto dal sig. D, ricorrente in prime cure, ed affidato a quattro motivi, che saranno trattati nel prosieguo della presente pronunzia.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale intimata, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza cautelare (n. 6692/2006), la Sezione ha accolto la domanda di sospensione della sentenza gravata, ritenendo che “sotto il profilo della gravità ed irreparabilità del danno conseguente alla esecuzione del provvedimento impugnato, sussistono i presupposti per