Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-06-06, n. 201602416
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Testo completo
N. 02416/2016REG.PROV.COLL.
N. 01239/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2016, proposto dal Ministero dell’Interno.e dall’U.T.G.-Prefettura di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
La signora Ro. Vo. R.., rappresentata e difesa dall'avvocato I G;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sez. II, n. 1415/2015, resa tra le parti, concernente la revoca della patente di guida;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Rosalba Vottero Reis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti e l’avvocato I G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto n. 38941 del 14 maggio 2015, il Prefetto di Torino ha disposto che l’appellata non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni, a decorrere dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale prevista dall’art. 219, comma 3 ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
In punto di fatto, ella in data 4 maggio 2011, mentre era alla guida di un’auto, ha perso i sensi ed è uscita dalla sede stradale, terminando la corsa su un fossato laterale e urtando un muro di cemento, rimanendo illesa.
A seguito del controllo del tasso alcol emico, il Comando della stazione dei Carabinieri di Mathi ha rilevato la violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, poiché era risultato l’uso di sostanze alcoliche, con valore di 3,40 grammi per litro, superiore alla soglia di 1,50.
La patente (rilasciata nel 1979) è stata conseguentemente ritirata e trasmessa alla Prefettura di Torino, con la conseguente sospensione per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 186, commi 8 e 9, del codice della strada.
Sottoposta a nuova visita medica, l’interessata è stata nuovamente ritenuta idonea per conseguire la patente di guida.
Avverso il decreto di sospensione, ella ha proposto ricorso al giudice di pace di C, che ha accolto il ricorso ed ha disposto la sospensione in data 18 gennaio 2012.
A seguito della sottoposizione a processo penale, il Tribunale di Torino – sezione distaccata di C ha condannato l’interessata alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, col beneficio della sospensione condizionale della pena, ed ha disposto le sanzioni amministrative accessorie della confisca dell’auto e della revoca della patente, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), e lettera 2 bis, del codice della strada.
A seguito della reiezione del successivo ricorso per cassazione, la sentenza del Tribunale di Torino è divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2015.
2. Il provvedimento impugnato in primo grado – emesso il 3 giugno 2015 – ha disposto la revoca della patente ed ha disposto che l’appellata «non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di irrevocabilità» della sentenza penale, cioè dal 28 gennaio 2015.
3. Col ricorso di primo grado n. 1239 del 2016 (proposto al TAR per il Piemonte), l’interessata ha impugnato l’atto del Prefetto emesso il 3 giugno 2015, chiedendone l’annullamento.
4. Il TAR, con la sentenza n. 1415 del 2015, ha accolto il ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.
In particolare, il TAR ha ritenuto fondata la censura di violazione dell’art. 219, comma 3 ter, del codice della strada, poiché il Prefetto . anziché emanare il decreto del 23 giugno 2011 di sospensione della patente per »guida in stato di ebbrezza» - avrebbe dovuto subito constatare la fattispecie di «causazione di incidente a seguito della guida in stato di grave ebbrezza), ai sensi dell’art. 186, comma 2 bis, e dunque revocare la patente, senza aspettare l’esito del processo penale.
Nel richiamare la relazione di data 3 agosto 2010 dell’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, il TAR ha affermato che per «data di accertamento del reato» si dovrebbe intendere quella di «contestazione della violazione da parte dell’Organo accertatore», e dunque nella specie quella di contestazione da parte del Comando dei Carabinieri di Mathi, sicché – poiché la data di accertamento del fatto sarebbe quella del 20 maggio 2011 – il Prefetto avrebbe errato nell’affermare che il dies a quo è quello del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
5. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Torino hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia respinto.
Le Amministrazioni hanno lamentato la violazione dell’art. 224, comma 2, del codice della strada, in relazione all’art. 186, comma 2, lettera c), e comma 2 bis del medesimo codice, ed hanno chiesto che sia affermato il principio per il quale il termine di tre anni, previsto dall’art. 219, comma 3 ter del codice della strada, comincia a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza o del decreto di condanna penale irrevocabile.
L’appellata si è costituita nel corso dell’udienza di discussione, con il consenso del difensore della Amministrazione appellante, ed ha chiesto il rigetto del gravame.
All’esito dell’udienza del 26 maggio 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Ritiene la Sezione che l’appello risulta fondato e va accolto.
6.1. Per comodità di lettura, vanno riportate le disposizioni sulla cui interpretazione vi è divergenza tra le parti.
L’art. 219, comma 3 ter, del codice della strada dispone che « Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222 ».
Fermo restando che nel presente giudizio non rileva il richiamo all’art. 222 (dal momento che i commi 3 bis e 3 ter si applicano «q uando dal fatto derivi una lesione personale colposa » o in presenza di altri reati ivi previsti), occorre dunque verificare quale sia il rapporto intercorrente con gli articoli 186, 186 bis e 187 del medesimo codice, di cui in questa sede rileva l’art. 186 (che riguarda i casi di « Guida sotto l'influenza dell'alcool »).
In particolare, l’art. 186:
- al comma 2, lettera c), prevede le conseguenze penali, « qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro » e nel prosieguo dispone che « all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni »;
- al comma 2 bis, prevede che, « se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI ».
6.2. Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, in relazione ai fatti accaduti il 4 maggio 2011, poiché vi è stato l’accertamento del tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 grammi per litro, risulta applicabile l’art. 186, comma 2 bis, del codice della strada, con la conseguente applicabilità dell’art. 219, comma 3 ter.
6.3. Ad avviso della Sezione, per la definizione della questione controversa tra le parti occorre rilevare che il codice della strada a volte fa riferimento all’« accertamento » sic et simpliciter dei fatti, altre volte all’« accertamento del reato ».
6.4. Per il caso in cui vi sia stata la guida da parte di conducenti « coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche », l’art. 186, comma 5, ha previsto che « l’accertamento del fatto alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate », con le conseguenze ivi stabilite.
E’ evidente che tale disposizione ha fatto riferimento all’accertamento svolto in sede amministrativa, che incide – tra l’altro - sull’esercizio del potere cautelare del Prefetto, previsto dal successivo comma 9 del medesimo art. 186.
6.5. Altre volte, come proprio dispone l’art. 219, comma 3 ter, del codice, la disposizione legislativa si riferisce all’« accertamento del reato ».
Poiché l’autorità amministrativa non può accertare reati, rientrando ciò nell’ambito delle competenze della Autorità giudiziaria, ad avviso della Sezione risulta fondata la tesi delle Amministrazioni appellanti, secondo cui il medesimo art. 219, comma 3 ter, va interpretato nel senso che la revoca della patente di guida può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato (vale a dire la relativa responsabilità penale).
6.6. D’altra parte, il testo legislativo non si è riferito alla «data di commissione del fatto», né alla «data di accertamento del fatto in sede amministrativa»: qualora risultasse fondata la tesi fatta propria dal TAR si dovrebbe attribuire rilievo decisivo agli accertamenti ‘dei fatti’ effettuati in sede amministrativa ai sensi dell’art. 186, commi 3 e seguenti, mentre invece l’art. 219, comma 3 ter, si é testualmente riferito all’«accertamento del reato», che implica l’accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l’elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri esclusivamente alla Autorità giudiziaria.
7. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, vanno respinte le censure accolte dal TAR e va respinto il ricorso di primo grado.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.