Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2016-08-05, n. 201603400

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2016-08-05, n. 201603400
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603400
Data del deposito : 5 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2016

N. 05998/2016 REG.RIC.

N. 03400/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05998/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5998 del 2016, proposto da:


Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati L P, A M, B M G, G A, con domicilio presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;


contro

Wind Telecomunicazioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via della Consulta 50;

nei confronti di

Provincia Autonoma di Bolzano, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 210/2016, resa tra le parti e concernente: divieto riconfigurazione di una stazione radiobase a servizio della telefonia mobile, annullamento disposizioni regolamentari - mcp


Visti Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Agostini e Sartorio;

;


Ritenuto, alla luce di una delibazione sommaria dei motivi d’appello in relazione alla motivazione dell’impugnata sentenza, e tenuto conto che l’effetto di annullamento delle previsioni regolamentari è limitata all’oggetto dell’impugnazione di primo grado e non si estende agli impianti di nuova installazione, con conseguente infondatezza dell’istanza cautelare anche sotto il profilo del periculum ;

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