Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-20, n. 202302831

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-20, n. 202302831
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302831
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 02831/2023REG.PROV.COLL.

N. 05657/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5657 del 2022, proposto dall’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’I.n.p.s. in Roma, via Cesare Beccaria 29;



contro

E R, M Q, G P, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana 207;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 315/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di E R, di M Q e di G P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Marinuzzi Dario e Bacci Mario.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.), c.d. indennità di buonauscita, spettante ai dipendenti del comparto statale. In particolare, si tratta di stabilire se, agli ex dipendenti del corpo della Guardia di Finanza, congedati a domanda, spetti o no la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987.

2. Gli appellati, ex appartenenti alla Guardia di Finanza, avevano adito il T.a.r. per chiedere l’accertamento del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, e per l’effetto, la condanna dell’amministrazione resistente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6 bis d.l. 387/1987.

In particolare, i ricorrenti in primo grado censuravano il provvedimento di liquidazione del T.F.S. dell’I.N.P.S. in quanto ritenevano di aver diritto all’inclusione, nel computo della base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Ad avviso di questi, infatti, il diritto sussiste in presenza dei due requisiti, previsti dal comma 2 dell’art. 6 bis : i) il compimento dei 55 anni di età; ii) lo svolgimento di un servizio utile superiore a 35 anni.

3. In fatto occorre precisare che tutti gli appellati risultano congedati a domanda, inoltre, come emerge dal ricorso in primo grado, ha presentato presso gli uffici preposti apposita istanza volta ad ottenere l’inclusione dei sei scatti nel computo della base di calcolo del T.F.S.. Tuttavia, l’INPS ha sostenuto che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che ha cessato la funzione “per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.

4. Con la sentenza n. 315 del 2022, il Tribunale adito ha accolto il ricorso e condannato l’I.n.p.s. a corrispondere agli interessati l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art.4 d.lgs. 165/1997.

5. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso in appello, articolando due motivi di appello.

6. Il primo motivo, il ricorso in appello si incentra sulla errata applicazione dell’art. 6 d.l. 387/1987, dell’art. 1, comma 15 bis , d.l. 379/1987, e dell’art. 4 d.lgs. 165/1997.

In primo luogo, l’ente appellante censura la pronuncia del giudice di primo grado in quanto questa avrebbe errato nell’applicare l’art. 6 bis al caso specifico e quindi al personale della Guardia di Finanza. Infatti, l’art. 6 bis , comma 1, si riferisce letteralmente ai dipendenti della Polizia di Stato. Pertanto, l’applicazione della norma al personale della Guardia di Finanza integrerebbe un’estensione arbitraria del campo di applicazione della norma e dunque illegittimità della decisione del T.a.r..

Inoltre, anche a voler ritenere applicabile l’art. 6 bis ai dipendenti della Guardia di Finanza, la sentenza di primo grado andrebbe censurata in quanto non tiene in considerazione tutti i requisiti richiesti dalla norma al fine di poter ottenere l’attribuzione dei sei scatti stipendiali. Infatti, non sarebbe sufficiente aver compiuto 55 anni di età e aver prestato 35 anni di servizio ma sarebbe altresì necessario aver presentato domanda di collocamento in quiescenza “entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis. Tale elemento, a detta dell’INPS avrebbe dovuto essere allegato da parte ricorrente in primo grado in base ai principi di suddivisione dell’onere probatorio, ma così non è stato. La tesi troverebbe ulteriore conferma nell’art. 4 d.lgs. 165/1997. In particolare la norma, nel disporre l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile, richiama indirettamente l’art. 6 bis attraverso la menzione dell’art. 21 l. 232/1990, modificativa dello stesso.

L’I.N.P.S. sostiene che ai dipendenti della Guardia di Finanza sarebbe applicabile, invece, l’art. 1, comma 15 bis , d.l. 379/1987 il quale prevede l’attribuzione dei sei scatti stipendiali anche ai dipendenti della Guardia di Finanza ma solo nel caso in cui cessino dal servizio “ per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti ”. Ne deriverebbe che i sei scatti stipendiali non spettano nel caso di dimissioni volontarie.

Ancora, non potrebbe trovare applicazione neanche l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/10 (codice dell’ordinamento militare) il quale prevede che “ al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6 bis ”, infatti, ad avviso dell’INPS, tale previsione rappresenterebbe un difetto di coordinamento: l’art. 1911 prevede che la disciplina del 6 bis “continua ad applicarsi” e questo significherebbe che sia già applicabile ma così non sarebbe.

6.1. Il secondo motivo, l’INPS censura la sentenza di prime cure nel suo generale iter argomentativo che apparirebbe eccentrico. A tale proposito, la decisione del T.a.r., estendendo l’ambito di attribuzione dei sei scatti stipendiali in assenza di una specifica norma, apparirebbe in contrasto con l’art. 81 Cost. che cristallizza il principio di sostenibilità e prevedibilità del debito pubblico. Ancora, l’interpretazione data dalla sentenza di prime cure all’art. 6 bis sarebbe irragionevole perché applicherebbe il primo comma solo al personale cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile o perché deceduto, e il secondo comma, indistintamente, a tutti coloro che cessano con diritto a pensione. Pertanto, l’interpretazione del TAR contrasterebbe con l’art. 3 Cost.

7. Si sono costituiti in appello i signori E R, M Q, G P, con atto depositato il 18 febbraio 2023

8. All’udienza del 14 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

9. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.

10. Con l’unico motivo di ricorso l’appellante ha dedotto l’erroneità della

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