Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-05-20, n. 202204020

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-05-20, n. 202204020
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204020
Data del deposito : 20 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2022

N. 04020/2022REG.PROV.COLL.

N. 09047/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9047 del 2017, proposto da V M, rappresentato e difeso dall’avvocato S C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M G P in Roma, via Ippolito Nievo 61;

contro

Università degli studi di Napoli Federico II, in persona del rettore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione VIII) n. 2879/2017, resa tra le parti, concernente la decadenza dallo status di studente universitario;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Napoli Federico II;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il consigliere F F e udito per la parte appellante l’avvocato Maria Grazia Acciano, in sostituzione dell’avvocato Ciannella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor V M, iscritto dal 1998 al corso di laurea in fisica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha impugnato nel presente giudizio il provvedimento di decadenza dallo status di studente adottato nei suoi confronti dall’ateneo (con decreto rettorale n.1439 dell’8 maggio 2014), fondato ai sensi dell’art. 149, comma 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ( Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore ), sul presupposto di non avere egli sostenuto esami per otto anni consecutivi.

2. In primo grado l’adito Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli ha respinto con la sentenza in epigrafe le censure del signor M, dirette a contestare il supposto automatismo tra il raggiungimento del periodo temporale di inerzia legislativamente stabilito e la decadenza dallo status di studente, in ragione della sua peculiare situazione, non potuta essere rappresentata all’ateneo resistente per mancato contraddittorio procedimentale, caratterizzata dal fatto di avere perso di vista il corso di studi in ragione dell’approfondimento extra-universitario delle discipline della fisica quantistica e gravitazionale oggetto degli esami mancanti, sfociato nella realizzazione in uno studio pubblicato.

3. Le censure così sintetizzate sono riproposte dal signor M con il presente appello, per resistere al quale si è costituita con comparsa di forma l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

DIRITTO

1. L’appello ripropone i motivi di impugnazione già respinti in primo grado contro la decadenza comminata al ricorrente ai sensi del sopra citato art. 149, comma 2, del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, così formulato per quanto rileva nel presente giudizio: «(c) oloro i quali (…) non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l’iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate ». Con un primo nucleo di contestazioni la decadenza ai sensi della disposizione di legge ora richiamata è censurata in relazione ai principi costituzionali di autonomia delle università e del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (artt. 33, comma 6, e 34, comma 3, Cost.). Si deduce che sarebbe in particolare illegittimo l’automatismo della decadenza correlato al mancato superamento negli otto anni previsti dalla disposizione di legge degli esami mancanti del corso di laurea (nel caso di specie in numero di tre: teoria quantistica dei campi, fisica della gravitazione e teoria delle stringhe). In contrario si sottolinea che lungi dal potere essere imputata a negligenza l’inerzia nel portare a termine il corso di laurea è stata nel caso di specie dovuta alla « passione verso gli studi di Fisica », per effetto della quale il ricorrente si è « dedica (to) toto corde all’approfondimento delle stesse discipline che sarebbero state oggetto di tali prove », come documentato dallo studio prodotto in giudizio ed oggetto di riconoscimento internazionale, attraverso il deposito presso l’archivio aperto HAL, destinato alla diffusione di articoli di ricerca scientifica (studio intitolato « The α-Theory. From Tachyonic to Bradyonic Universe. New Physical Scenarios »). In ragione di ciò, e del sottostante impegno ad imparare la lingua inglese e il linguaggio specialistico delle discipline scientifiche oggetto della pubblicazione, l’appello sostiene che il ricorrente avrebbe maturato meriti tali da rendere illegittima la decadenza comminatagli ex abrupto , in un momento in cui egli era completamente assorbito nell’attività di studio autonomamente intrapresa. Si aggiunge al riguardo, ad ulteriore conferma dell’illegittimità dell’automatismo previsto dall’art. 149, comma 2, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che nell’esercizio della propria autonomia regolamentare molte università non hanno riprodotto tale disposizione di legge.

2. Con un secondo ordine di censure viene riproposto il motivo di violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, nell’ambito del quale si assume che avrebbero potuto essere rappresentate all’università resistente le ragioni del mancato superamento degli esami mancanti per il completamento del corso di studi, sopra esposte, e che in ipotesi avrebbero potuto portare a determinazioni conclusive alternative, quali la commutazione degli esami sostenuti in crediti formativi, sufficienti nel caso di specie per conseguire la laurea triennale e per iscriversi conseguentemente al corso di laurea specialistica in fisica teorica;
o al rilascio del nulla osta per l’iscrizione del ricorrente in un’università nei cui atti di autonomia la decadenza ex art. 149, comma 2, r.d. n. 1592 del 1933 non è prevista. In ragione di ciò la sentenza avrebbe errato nel ritenere applicabile, sulla base del supposto carattere vincolato del provvedimento, la c.d. sanatoria giurisprudenziale prevista dall’art. 21- octies , comma 2, della medesima legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241.

3. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.

4. Contrariamente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado il provvedimento di decadenza non costituiva nel caso di specie l’unica determinazione conclusiva che l’Università Federico II avrebbe potuto adottare nei confronti del signor M, in conseguenza del fatto che questi non ha sostenuto negli otto anni previsti dall’art. 149, comma 2, r.d. n. 1592 del 1933 alcun esame di quelli mancanti del corso di laurea in fisica al quale era iscritto. Non sono infatti contestate le alternative da questo prospettate nel secondo motivo d’appello, poc’anzi richiamate, in ragione delle quali all’esito del contraddittorio procedimentale avrebbe potuto essere diverso da quello del provvedimento impugnato nel presente giudizio, comportante il grave effetto di obbligare lo studente universitario di iscriversi nuovamente al corso di laurea e ripetere le prove già superate.

5. Non è del pari contestato che il mancato superamento dei tre esami mancanti non è stato dovuto al sopravvenuto disinteresse del ricorrente alle materie oggetto del corso di laurea. Al contrario, sulla base della produzione dello studio specialistico da egli svolto, e pubblicato nel sopra richiamato archivio aperto, può ritenersi ragionevolmente confermata la ragione a base dell’inerzia nel portare a termine il corso di studi protrattasi per il periodo di legge, consistente all’opposto nell’interesse maturato per le discipline oggetto degli esami mancanti, il cui approfondimento ha portato il medesimo ricorrente a trascurare di completare il proprio percorso di studi presso l’ateneo resistente.

6. Dal complesso delle circostanze in esame risulta evidente che la comunicazione ex art. 7 l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di decadenza e il conseguente contraddittorio all’interno del procedimento avrebbe avuto un’effettiva utilità non solo per l’interessato ma anche per la stessa università, che avrebbe potuto in ipotesi mantenere fermi gli esami sostenuti ai fini della diversa collocazione di uno studente mostratosi autenticamente interessato alle discipline del corso di laurea e dunque meritevole di portare a compimento quest’ultimo.

7. Sotto un distinto ma convergente profilo va sottolineato che, per un verso, gli istituti della più volte richiamata legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, sono di applicazione tendenzialmente generalizzata, anche nei confronti di provvedimenti tipici previsti da leggi antecedenti. Fatte salve le eccezioni previste e le discipline di settore essi rispondono infatti ad esigenze di partecipazione degli interessati all’esercizio della funzione amministrativa trasversali ad ogni ambito dell’attività dei pubblici poteri, a loro volta riconducibili ad imperativi di ordine costituzionale di democraticità, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione. Per altro verso, nella medesima prospettiva va ricordato che sotto la spinta dei principi costituzionali ora richiamati, e del più generale canone di ragionevolezza dell’agire amministrativo, l’ordinamento giuridico si è evoluto nel senso di eliminare o comunque ridurre gli automatismi correlati all’adozione di provvedimenti incidenti negativamente nella sfera giuridica soggettiva, tra i quali va incontestabilmente annoverata la decadenza dallo status di studente universitario qui censurata, risalente al testo unico sull’istruzione superiore risalente al 1933.

8. Da ultimo va segnalato in l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza è stato affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato nelle sentenze della

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