Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-12-21, n. 201106773

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-12-21, n. 201106773
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106773
Data del deposito : 21 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03312/2010 REG.RIC.

N. 06773/2011REG.PROV.COLL.

N. 03312/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nell’ambito del ricorso numero di registro generale 3312 del 2010, proposto da:
A L, B G, B M, C G, C C M, C M, C I, C A, C R, E S, E T, F G, F G, G U, T G, G M, M A, M P, M G, N E, P P, P A, R F, S G, T D, rappresentati e difesi dagli avvocati V B, P M M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie n. 38;

contro

DigitPa (già C.N.I.P.A.-Centro Nazionale per l’Informatica nella P.A., già A.I.P.A.-Autorità per l’Informatica nella P.A.), Ministero Economia e Finanze, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Ministero economia e finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE LAVORO IV, n. 20216/2004, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE SOMME RELATIVE A TRATTAMENTO ECONOMICO.


Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Vista la decisione n. 4262 del 2010;

Vista l’istanza del 2 maggio 2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nelle camere di consiglio dei giorni 25 ottobre 2011 e 12 dicembre 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi all’udienza camerale del 25 ottobre 2011 per le parti gli avvocati Bellucci e Montaldo, e l’Avvocato dello Stato De Giovanni.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I venticinque ricorrenti in epigrafe – in esito alla notifica, in data 16 marzo 2010, all’Amministrazione resistente DigitPA (già Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - C.N.I.P.A., a sua volta subentrato all’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - A.I.P.A.), di atto di diffida rimasto inevaso – agiscono per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 20216 del 2004, confermata in appello e passata in giudicato, la quale aveva statuito come segue: “ accerta il diritto dei ricorrenti al trattamento economico previsto per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, per l’effetto, condanna la parte convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, e al versamento dei relativi contributi ” (v. così, testualmente, la parte dispositiva della sentenza ottemperanda). La sentenza ottemperanda si fonda sull’art. 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (intitolata “ Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ”), recante la previsione dell’applicazione ai dipendenti in questione del trattamento economico previsto per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Questa Sezione, con decisione 5 luglio 2010, n. 4262, accoglieva il ricorso per ottemperanza, ordinando a DigitPA di dare integrale esecuzione all’azionato giudicato civile, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione (ovvero dalla sua notificazione, se antecedente), e nominando, per il caso di persistenza dell’inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Ragioniere generale dello Stato.

La citata decisione si basa sulla seguente testuale motivazione:

…2. La DigitPA ha depositato in giudizio, l’11 maggio 2010, memoria difensiva in cui richiama che il contenzioso di cui qui si tratta è scaturito da quanto disposto dall’art. 42, comma 3, della legge n. 675 del 1996, recante la previsione dell’applicazione ai dipendenti in questione del trattamento economico previsto per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla cui base si è pronunciato il giudice ordinario accogliendo il relativo ricorso;
si afferma poi che, pendente il contenzioso, è stata approvata la legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cui art. 1, comma 225, dispone che “Ai fini della definizione delle situazioni pendenti, l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 per il periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che l'applicazione del trattamento economico previsto dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento giuridico ed economico e dell'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l'applicazione del suddetto trattamento economico”.

Da ciò consegue, si sostiene, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso in epigrafe, risultando chiaro dalla norma citata che la sospensione delle procedure esecutive delle pronunce giurisdizionali si deve applicare a quelle non passate in giudicato all’atto dell’entrata in vigore della legge.

Non potendosi affermare, si soggiunge, che a seguito dell’approvazione del d.lgs. n. 177 del 2009 (“Riorganizzazione del Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”) siano state soddisfatte le condizioni poste dall’art. 1, comma 225, della legge n. 266 del 2005, poiché nel detto d.lgs. è previsto che la definizione del trattamento economico e giuridico del personale è subordinata alla stipulazione del CCNL del comparto, non essendo stati approvati, inoltre, neppure i regolamenti sull’ordinamento dell’Ente, di cui all’art. 6 del medesimo d.lgs., ugualmente necessari ai fini di cui qui si tratta.

La sentenza del giudice ordinario non può perciò essere eseguita né, d’altro lato, è eseguibile, non costituendo titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., poiché reca una condanna generica, essendo perciò necessario un ulteriore giudizio per la quantificazione del dovuto.

3. Le deduzioni della DigitPA non possono essere accolte.

Infatti,

- la questione dell’applicazione dell’art. 1, comma 225, della legge n. 266 del 2005 non è stata sollevata o comunque esaminata nel corso della vicenda giurisdizionale sopra richiamata, essendo stata pronunciata la sentenza in appello il 26 agosto 2008, dopo più di due anni dall’entrata in vigore della norma, ed essendo stato dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione;

- il giudicato si è perciò formato su quanto statuito come regola del caso in controversia dalla sentenza del Tribunale civile di Roma - Sezione Lavoro n. 20216 del 2004, né, coprendo il giudicato il dedotto ed il deducibile, il contenuto della sentenza può essere posto in discussione deducendo successivamente questioni non proposte o esaminate nel processo;

- di conseguenza l’esecuzione della sentenza non è condizionata alla stipulazione del CCNL del comparto o all’approvazione dei regolamenti sull’ordinamento dell’Ente, essendo peraltro precisato nella sentenza il trattamento economico cui equiparare quello dovuto ai ricorrenti, con la sua specifica individuazione, in applicazione della legge, nel trattamento previsto per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- non potendosi, per lo stesso motivo, definire generico, e quindi non eseguibile, il dettato della sentenza stessa.

4. Il ricorso per l’esecuzione del giudicato deve perciò essere accolto ed ordinata l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma - Sezione Lavoro n. 20216 del 2004.

Si deve quindi disporre la completa esecuzione da parte di DigitPA di quanto statuito nella detta sentenza a favore dei ricorrenti … ”.

3. In esito a tale decisione, DigitPA con deliberazione del Direttore generale n. 21 del 5 agosto 2010 ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di svolgere le operazioni per la quantificazione delle spettanze dei ricorrenti e di reperire le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione, ottenendo con ordinanza n. 446 del 10 dicembre 2010 di questa Sezione proroga fino al 23 gennaio 2011 per la liquidazione delle differenze stipendiali.

A conclusione dei lavori (i cui risultati sono stati comunicati al Commissario ad acta ), DigitPA con delibera dirigenziale n. 8 del 21 gennaio 2011 autorizzava l’emissione degli ordinativi di pagamento in favore di ventiquattro ricorrenti (mentre, con riferimento alla posizione di Merini Alessandro, escludeva la sussistenza di crediti in favore del dipendente), sulla base dei calcoli effettuati dal gruppo di lavoro, per un importo complessivo di euro 985.616,50. I ventiquattro ordini di pagamento venivano emessi in pari data.

4. Detti ventiquattro ricorrenti, con istanza del 2 maggio 2011 (notificato il 3 maggio 2011 al Commissario ad acta e depositata il 13 maggio 2011), assumevano la natura non satisfativa dell’esecuzione del giudicato e l’applicazione di erronei criteri di quantificazione, sotto i seguenti profili:

A) decorrenza, in quanto DigitPA aveva limitato il calcolo alle spettanze maturate successivamente al 23 luglio 1998 (data di entrata in vigore del regolamento AGCOM del 16 giugno 1998), mentre i ricorrenti pretendono le spettanze dal 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore dell’art. 42 l. n. 675 del 1996;

B) posizione retributiva iniziale, in quanto DigitPA, secondo l’assunto dei ricorrenti, avrebbe loro attribuito una classe di stipendio inferiore a quella dovuta (gli stessi, infatti, reclamano l’equiparazione iniziale dei dirigenti al livello 16, dei funzionari al livello 18, degli operativi alla fascia retributiva C8, e degli esecutivi alla fascia retributiva C6 );

C) termine finale, in quanto DigitPA aveva limitato il calcolo fino al 29 luglio 2003 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 2003, abrogativo del citato art. 42), rispettivamente fino alla data di deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al giudice del lavoro (25 settembre 2003), sul presupposto che la sentenza ottemperanda facesse riferimento alle “ differenze retributive maturate ” (e non anche a quelle future maturande), mentre i ricorrenti sostengono che il trattamento economico reclamato fosse loro riconosciuto anche pro futuro , in via permanente e irreversibile;

D) progressione economica, in quanto DigitPA, secondo l’assunto dei ricorrenti, diversamente dal trattamento applicato al personale AGCOM, avrebbe omesso di applicare la progressione annuale del livello retributivo;

E) voci retributive accessorie (quali il premio annuale, l’indennità di funzione, il premio di presenza, la retribuzione di posizione, l’indennità di collaborazione, l’indennità di cassa), secondo l’assunto dei ricorrenti erroneamente non riconosciute da DigitPA;

F) oneri previdenziali e assicurativi, in quanto DigitPA illegittimamente avrebbe trattenuto la quota-parte delle ritenute a carico dei dipendenti, mentre tali ritenute non potrebbero essere applicate ex post nei casi di recupero di differenze retributive arretrate (con richiamo a Cass. n. 10437/2000);

G) rivalutazione monetaria e interessi, in quanto DigitPA avrebbe versato i soli interessi legali sulle somme nette, mentre la sentenza ottemperanda aveva riconosciuto “ interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo ”.

5. All’udienza camerale del 14 giugno 2011 la causa veniva rinviata al 19 luglio 2011, per consentire la regolare instaurazione del contraddittorio anche nei confronti dell’Amministrazione resistente, la quale si costituiva (patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato) con memoria del 28 giugno 2011, eccependo l’irritualità/irricevibilità dell’avversaria istanza e contestandone comunque la fondatezza nel merito, avendo l’Amministrazione dato piena esecuzione al giudicato.

6. In esito all’udienza del 19 luglio 2011 questa Sezione pronunciava l’ordinanza n. 4750 del 2011, del seguente tenore letterale:

Ritenuto che, a fronte delle questioni sollevate dagli odierni ricorrenti nell’istanza del 2 maggio 2011 con riguardo alla liquidazione delle differenze retributive loro dovute sulla base della sentenza n. 20216/2004 del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, passata in giudicato, quale effettuata nella more da DigitPa in esito alla decisione n. 4262/2010 di questa Sezione, s’impone la necessità di incaricare il già nominato Commissario ad acta (in persona del Ragioniere generale dello Stato, o dirigente da lui delegato) di redigere una relazione, in cui lo stesso prenda posizione sulle singole questioni sollevate dai ricorrenti nell’istanza del 2 maggio 2011, e precisamente: (i) decorrenza (sub lett. A. dell’istanza);
(ii) posizione retributiva iniziale (sub lett. B.);
(iii) termine finale (sub lett. C.) (iv) progressione economica (sub lett. D.);
(v) voci retributive accessorie (sub lett. E.);
(vi) oneri previdenziali e assicurativi (sub lett. F.);
(vii) rivalutazione monetaria e interessi (sub lett. G.);

precisato al riguardo sin d’ora che il Commissario ad acta, nella sua presa di posizione, dovrà tener conto della statuizione della decisione n. 4262/2010 di questa Sezione, secondo cui la questione dell’applicazione dell’art. 1, comma 225, l. n. 266 del 2005 è ormai preclusa nella presente fase esecutiva e “l’esecuzione della sentenza non è condizionata alla stipulazione del CCNL del comparto o all’approvazione dei regolamenti sull’ordinamento dell’Ente” (v. così, testualmente, la citata decisione);

riservata all’esito del deposito della relazione commissariale ogni ulteriore decisione di questo Collegio;

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