Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-11-24, n. 202210361
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Pubblicato il 24/11/2022
N. 10361/2022REG.PROV.COLL.
N. 07557/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7557 del 2019, proposto da
M M e M M, rappresentati e difesi dagli avvocati L C e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Autostrada dei Fiori s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
ex lege
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, i cui uffici sono ubicati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- Comune di Imperia, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), n. 00504/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e di Autostrada dei Fiori s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Consigliere Lorenzo Cordì e uditi per le parti l’avvocato Donato Felline, per delega dell’avvocato L C, e l’avvocato G S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I Signori M ricorrono in appello avverso la sentenza n. 504/2019 con la quale il T.A.R. per la Liguria (Sezione Prima) respinge il ricorso da loro proposto avverso:
i ) la nota di Autostrade dei Fiori s.p.a. prot. n. 1625 dell’1.4.2014, recante diniego di sanatoria relativo ad un fabbricato ubicato nel Comune di Imperia (sez. cens. Piani fg. 3 mapp. 910);
ii ) il parere sulla pratica espresso dalla competente articolazione ministeriale.
2. Gli odierni appellanti sono proprietari di un immobile ubicato in Imperia, in prossimità dello svincolo autostradale di Imperia Ovest. Nel 1995 il dante causa dei Sig.ri M deposita istanza di condono per opere realizzate senza titolo, consistenti nella costruzione di un piano seminterrato con destinazione a magazzino e nella variazione della destinazione d’uso, da magazzino ad abitazione, del primo piano dell’edificio in questione. Per le stesse opere è presentata, nel 1995, una seconda istanza di condono da parte degli odierni appellanti. Il Comune di Imperia sospende i procedimenti al fine di acquisire il parere di Autostrada dei Fiori s.p.a. atteso che l’immobile è ubicato in fascia di rispetto autostradale. Su conforme parere del Ministero (ora denominato) delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Autostrade dei Fiori s.p.a. nega il nulla osta al condono “ per le sole porzioni delle opere abusive ricadenti all’interno della fascia di rispetto autostradale di metri 25, in quanto realizzate successivamente all’imposizione del vincolo di inedificabilità ”.
3. I Signori M ricorrono al T.A.R. per la Liguria articolando tre motivi a sostegno della domanda di annullamento.
3.1. Con il primo motivo (rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 comma 17 D.L. 98/2011 in relazione all’art. 28 D.P.R. n. 495/92. Difetto di motivazione. Illogicità ”) i Signori M deducono l’illegittimità degli atti impugnati per contrasto con la previsione indicata in rubrica che consente di derogare alle distanze legali per specifici tratti ed ove particolari circostanze lo richiedano. Osservano di aver fornito in sede procedimentale ogni elemento utile al fine di dimostrare la non interferenza delle opere con la zona di rispetto autostradale;elementi pretermessi dalla valutazione di Autostrada dei Fiori s.p.a.
3.2. Con il secondo motivo (rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, comma 17, D.L. 98/2011 in relazione all’art. 28 D.P.R. n. 495/92. Erroneità. Travisamento. Difetto di presupposto ”) i Signori M deducono l’illegittimità degli atti per mancata comprensione delle ragioni a fondamento della richiesta di nulla osta consistenti: i ) nella mancata interferenza con l’opera autostradale per la posizione sopraelevata dell’immobile, per la collocazione tangente rispetto al limite esterno della zona di vincolo e per la notevole distanza rispetto alla careggiata; ii ) per la presenza di un muro di sostegno della scarpata naturale che divide la rampa di svincolo dalla proprietà; iii ) per la collocazione dell’immobile – posto nel centro di Imperia – che consente di derogare alle distante legali previste nell’art. 28 del D.P.R. n. 495/1992 per i centri abitati; iv ) per lo stato dei luoghi che esclude la sussistenza di un interesse pubblico alla compressione del diritto di proprietà.
3.3. Con il terzo motivo (rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione art. 28 D.P.R. n. 495/1992. Illogicità. Difetto di presupposto. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria ”) i Signori M deducono l’insussistenza di un interesse pubblico al diniego di sanatoria.
4. Il T.A.R. per la Liguria, disposta l’estromissione dal giudizio di Anas s.p.a., respinge il ricorso osservando che:
i ) le previsioni di cui all’art. 32, co. 17, del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 hanno natura eccezionale riferendosi solo alle opere necessarie per la realizzazione di Expo Milano 2015;
ii ) la sentenza del Consiglio di Stato n. 347/2015 (indicata dai ricorrenti come precedente sovrapponibile alla fattispecie in esame) non si attaglia al caso di specie attesa la sostanziale complanarità del fabbricato dei ricorrenti e della rampa autostradale nonché l’assenza di altre particolari circostanze che consentano di invocare la categoria delle c.d. “ situazioni-limite ”;
iii ) il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale non è finalizzato solamente a garantire la sicurezza del traffico ed eventuali ampliamenti della carreggiata, ma anche ad assicurare la disponibilità di una fascia di terreno da utilizzare per l’impianto dei cantieri, il deposito dei materiali e l’esecuzione di tutti i tipi di lavori che si rendano necessari in relazione all’infrastruttura stradale;
iv ) il divieto di edificare, pertanto, non può ammettere deroghe né con riferimento alle opere che non superino il livello della sede stradale né, specularmente, nel caso di costruzioni realizzate ad un livello superiore rispetto al sedime autostradale;
v ) gli interventi edificatori all’interno delle fasce di rispetto autostradale devono ritenersi inderogabilmente esclusi, senza necessità di accertarne in concreto l’incidenza rispetto alle esigenze tutelate dal vincolo.
5. I Signori M censurano la sentenza di primo grado osservando che:
i ) la previsione di cui all’art. 32, co. 17, del D.L. 98/2011, è da intendersi non come regola eccezionale ma come nuova norma di disciplina della materia nella quale viene stabilito che le distanze di cui all’art. 41- septies della L. n. 1150/1942, all’art. 4 del D.M. n. 1404/1968, nonché all’art. 28 del D.P.R. n. 495/1992, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, su richiesta degli interessati, e sentito l’ANAS;
ii ) la situazione di fatto è sovrapponibile a quella decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 347/2015 atteso che l’immobile non interferisce con il tracciato autostradale sia per la posizione sopraelevata, sia per la collocazione tangente rispetto al limite esterno della zona di vincolo, sia ancora per la notevole distanza rispetto alla careggiata dell’autostrada;inoltre, la configurazione del tratto autostradale esclude la possibilità di ampliamento poiché la rampa di svincolo è divisa dalla proprietà degli appellanti da un muro di sostegno della scarpata naturale;
iii ) in ragione di tali circostanze il provvedimento impugnato risulta – diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R. – privo di motivazione in ordine alle ragioni tecniche e all’interesse pubblico al diniego;
iv ) la sussistenza di un vincolo pur assoluto di inedificabilità non si traduce nella limitazione della proprietà privata quanto l’intervento non eccede l’originaria sagoma di ingombro dell’immobile, non altera la distanza esistente dal nastro autostradale, non incide in senso peggiorativo né sulla sicurezza del traffico, né sull’incolumità delle persone, né può rendere difficoltosa rispetto all’esistente l’installazione di eventuali cantieri o strutture per il deposito di materiali o per opere accessorie.
6. Si costituiscono in giudizio il Ministero e Autostrada dei Fiori s.p.a. chiedendo di respingere il ricorso in appello.
7. In vista dell’udienza pubblica del 3.11.2022 le parti depositano memorie conclusionali. Gli appellanti e Autostrada dei Fiori s.p.a. depositano, inoltre, memorie di replica. All’udienza del 3.11.2022 la causa è trattenuta in decisione.
8. Il ricorso in appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
8.1. Osserva il Collegio come, dalla documentazione in atti, risulta che le opere abusive (compiute su un fabbricato edificato a seguito del rilascio, da parte del Comune di Imperia, di un’autorizzazione edilizia datata 30.08.1968) consistono nella realizzazione di un piano seminterrato a destinazione magazzino e nella variazione di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione del piano terra. Dai modelli di condono presentati in data 28.03.1986 dal dante causa degli odierni appellanti, entrambe le opere abusive risultano ultimate nell’anno 1972 e quindi in epoca successiva alla costruzione del lotto autostradale interessato, terminata in data 30.06.1970. Ne consegue che le opere abusive sono, certamente, eseguite in epoca successiva all’imposizione del vincolo di inedificabilità. Dalla documentazione emerge, altresì, che le opere abusive sono poste ad una distanza, nella parte più ravvicinata al tracciato autostradale, di 17 metri dal ciglio dello svincolo di Imperia Ovest, e, dunque, all’interno della fascia di rispetto autostradale, che, all’epoca dell'abuso, è fissata in 25 metri.
8.2. Con nota n. 683 del 04.02.2016, la Società concessionaria trasmette al Ministero la documentazione relativa alla pratica e, sulla scorta di quanto evidenziato, comunica il proprio parere negativo alla sanatoria. Il Ministero esprime condivisione al parere della concessionaria che, successivamente, comunica il parere negativo alla parte istante.
9. Operate tali premesse si osserva come la disposizione di cui all’art. 32, comma 17, del d.l. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, preveda espressamente: “ Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008, le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo richiedano, su richiesta degli interessati, e sentita la società