Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-11-13, n. 201705223

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2017-11-13, n. 201705223
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705223
Data del deposito : 13 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2017

N. 05223/2017REG.PROV.COLL.

N. 06581/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6581 del 2016, proposto da:
R F, M E, R R, P C, G M R, C A, C C, M O M, C M, C T, R L M, P E, Z V, S E, R M, M F, G L, D S V, M T, S N, rappresentati e difesi dagli avvocati M P, S Rho, con domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via Nazario Sauro 16;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 07252/2016, resa tra le parti.

- del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 105 di indizione del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) prescrive che sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circ. min. 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2017 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati M P e Paola De Nuntis dell'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 7252/2016 del 21-6-2016, resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha rigettato il ricorso proposto dai signori in epigrafe indicati inteso ad ottenere l’annullamento del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 105, di indizione del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e di secondo grado, nella parte in cui all’articolo 3, comma2, lettere a) e b) prescrive che sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia Generale, la Psicologia Sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio.

Avverso la citata sentenza essi propongono appello, chiedendone la integrale riforma.

Deducono in primo luogo che la pronuncia del giudice di primo grado si pone in contrasto con il granitico orientamento del Consiglio di Stato, il quale si è già pronunciato, ritenendo che i diplomi sperimentali ad indirizzo linguistico rilasciati dagli istituti magistrali siano titolo abilitante al pari del diploma magistrale.

Lamentano in primo luogo che l’articolo 1, comma 110, della legge n. 107/2015 prevede in termini generali che possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, senza riferimento alcuno ai casi previsti dalla circolare ministeriale 11 febbraio 1991 n. 27.

Lamentano, dunque, che il bando, in forma arbitraria delinea l’inammissibilità del titolo derivante dalla richiamata circolare ministeriale, così integrando il dettato normativo, violandolo in quanto introduce una interpretazione estensiva delle categorie non ammesse.

Rilevano che la questione era già stata trattata in occasione del d.m. 353/2014 e del DDG n. 82/2012 ed il giudice amministrativo si era pronunciato nel senso che, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto Magistrale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale non erano in parte coincidenti, il diploma sperimentale linguistico rappresentava titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale.

Deducono ancora che il bando è viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e violazione del principio del favor partecipationis .

Ripropongono il richiamo ai precedenti giurisprudenziali in materia e lamentano disparità di trattamento, violazione del principio della par condicio nonché del legittimo affidamento dei soggetti che tale titolo hanno conseguito.

Si è costituito in giudizio il MIUR, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza n. 4160/2016 del 23-9-2016 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta ed ha sospeso l’esecutività della gravata sentenza, “ avuto riguardo ai precedenti della Sezione (tra cui ord. n. 1598/2016) resa in fattispecie analoga secondo cui l’appello non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, alla luce dei prcedenti della Sezione sulla questione sollevata ”.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 26-10-2017.

L’appello è fondato.

Ritiene in proposito il Collegio di dover conformarsi, condividendone i contenuti, alla recente sentenza della Sezione n. 5388/2016 del 19-12-2016, la quale ha accolto un appello proposto sulla medesima questione, annullando gli atti impugnati nella parte in cui avevano escluso dal concorso per cui è causa la parte ricorrente, docente abilitata con diploma di sperimentazione linguistica di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Valga in proposito richiamare i contenuti di tale pronuncia.

“…4.- L’appello è fondato, alla luce della giurisprudenza della Sezione, cui questo Collegio intende conformarsi, con conseguente coincisa esposizione dei motivi di diritto ( art. 84, comma 2, lett. c, c.p.a.). L’art. 279 del d.lgs. n. 297 del 1994 riconosceva “ piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all’art. 278, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione ”. Questa Sezione, in relazione a tale norma, ha affermato che: - la sperimentazione scolastica intesa come ricerca e realizzazione di innovazione degli ordinamenti e delle strutture , “ è stata autorizzata ed attuata dall’Istituto magistrale (….) in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie ”;
- l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale “ appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici ” ( Cons. Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550;
Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4850)”.

Ritiene, inoltre, il Collegio di dover richiamare l’articolo 2, comma 1, del Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 (espressamente citato nella sentenza della Sezione n. 4850/2016), posto, tra l’altro, a fondamento della esclusione disposta dalla norma del bando oggetto di impugnativa, il quale prevede che “ I titoli di studio conseguiti al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’Istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna …nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 ”.

Orbene, dalla lettura della citata disposizione emerge che non vi è indicazione alcuna della tipologia del titolo sperimentale (indirizzo linguistico o indirizzo pedagogico) rilasciato, riferendosi la disposizione ai “titoli di studi conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell’istituto magistrale”, in tal modo attribuendo rilievo non alla specificità dell’indirizzo quanto piuttosto alla scuola che lo ha rilasciato.

Tale configurazione della disposizione normativa lascia ritenere, dunque, che non vi sia differenza effettualmente rilevante tra i titoli sperimentali rilasciati, ma che ciò che conta è la circostanza che il titolo venga rilasciato da un Istituto magistrale.

Di conseguenza, i titoli sperimentali rilasciati da tali scuole risultano equiparati e tanto anche ai fini abilitanti per la partecipazione al concorso per cui è causa.

In conclusione, le argomentazioni sopra svolte inducono a ritenere l’esistenza di una equiparazione dei diplomi sperimentali rilasciati da Istituti magistrali (sia a indirizzo linguistico che pedagogico) valida anche ai fini della partecipazione del concorso oggetto del presente giudizio e, pertanto, a ritenere l’illegittimità della censurata esclusione derivante dal bando oggetto di impugnativa.

All’accoglimento dell’appello consegue la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso di primo grado, in tal modo eliminandosi in via definitiva l’impedimento, per gli appellanti, alla partecipazione al concorso per cui è causa.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

La novità delle questioni affrontate e la natura interpretativa delle stesse costituiscono valida ragione per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

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