Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-08, n. 201205208

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-10-08, n. 201205208
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205208
Data del deposito : 8 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10707/2006 REG.RIC.

N. 05208/2012REG.PROV.COLL.

N. 10707/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10707 del 2006, proposto da:
P D e F L, rappresentati e difesi dall’Avv. D P, dall’Avv. M C e dall’Avv. Aangelo Guzzo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Antonio Gramsci, 9;

contro

Regione Autonoma Valle d’Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. G G e dall’Avv. G P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare, 14 Sc. A/4;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Valle d’Aosta n. 127 dd. 13 luglio 2006, resa tra le parti, concernente procedimento espropriativo e di occupazione di urgenza


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per i ricorrenti Dario Praz e Luigi Filippa l’Avv. Aangelo Guzzo, e per la Regione Autonoma Valle d’Aosta l’Avv. G P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. I Signori Dario Praz e Roberto Angster, nella loro qualità di residenti in Gressoney Saint Jean (Ao), località Bosmatto, unitamente ai Signori Luigi Filippa, Ervino Monterin e Pina Lateltin – a loro volta nella qualità di residenti nell’adiacente località Bode – nonché unitamente al Signor Carlo Angster – a sua volta nella qualità di proprietario di beni ubicati nell’anzidetta località di Bosmatto – hanno impugnato sub R.G. 49 del 2003 innanzi al T.A.R. per la Valle d’Aosta la deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 4727 del 9 dicembre 2002, recante l’approvazione del progetto esecutivo delle opere di “consolidamento e di protezione del nucleo abitato di Bosmatto” , con contestuale avvio del procedimento espropriativo e di occupazione d’urgenza deputato alla realizzazione delle opere medesime.

Tali ricorrenti in primo grado hanno – altresì – chiesto l’annullamento di tutti gli atti presupposti e conseguenti alla deliberazione anzidetta.

1.2. Si è costituita in tale giudizio di primo grado la Regione Valle d’Aosta, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.3. In data 30 settembre 2003 gli anzidetti ricorrenti, dopo aver preso visione della documentazione depositata agli atti di causa in data 17 giugno 2003 dall’Amministrazione Regionale, hanno proposto motivi aggiunti di ricorso, estendendo l’impugnazione in parte qua anche alla deliberazione della Giunta Regionale n. 73 dd. 22 gennaio 2001, recante a’ sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3090 dd. 18 ottobre 2000 l’approvazione del Piano di interventi straordinari per il ripristino delle opere danneggiate e per la prevenzione dei rischi a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000.

L’Ordinanza Ministeriale n. 3090 del 2000, emanata a’ sensi dell’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, reca infatti disposizione per gli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici che nell’ottobre 2000 e nel novembre 2000 hanno colpito - tra l’altro - il territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

1.4. Con ordinanza istruttoria n. 3 dd. 13 aprile 2005 l’adito T.A.R ., “ritenuta l’opportunità di disporre consulenza tecnica ai fini del decidere” , ha nominato consulenti tecnici il Prof. G B, del Dipartimento Ingegneria del Territorio e Ambiente del Politecnico di Torino, e il geologo Dott. M G, docente presso l’Università di Torino.

Ai consulenti è stato proposto il seguente quesito: “Dicano i consulenti se sulla scorta degli studi che sono alla base del progetto regionale e degli esiti del monitoraggio in atto sulla frana di Mussolier l’intervento progettato dalla Regione Valle d’Aosta possa costituire un aggravio di rischio per l’abitato di Bosmatto e di Bode in relazione ad un evento di tipologia analoga all’evento verificatosi nel 2000 e prevedibile sulla base dei suddetti studi e monitoraggi” .

A seguito del deposito della consulenza tecnica i predetti ricorrenti in primo grado hanno notificato ulteriori motivi aggiunti di ricorso, chiedendo – altresì – un supplemento di perizia a chiarimento.

1.5. Con sentenza n. 127 dd. 13 luglio 2006 l’adito T.A.R. ha disatteso tale richiesta dei ricorrenti e ha respinto il ricorso da loro proposto.

Il giudice di primo grado ha comunque compensato tra le parti le spese del giudizio di primo grado, suddividendo inoltre per metà ciascuno tra i ricorrenti e l’Amministrazione Regionale le spese della consulenza, a loro volta liquidate in complessivi € 10.585,00.-

2.1. I soli Signori Dario Praz e Luigi Filippa chiedono ora la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione relativamente al § 3.a. della sentenza impugnata, eccesso di potere per carenza di motivazione e contrasto con principi e leggi scientifiche, nonché contraddittorietà della sentenza impugnata laddove si da’ atto delle carenze nello studio, nella progettazione e nella realizzazione dell’intervento ma non è disposto l’annullamento degli atti impugnati.

2.2. Si è costituita anche nel presente grado di giudizio la Regione Autonoma Valle d’Aosta, eccependo in via preliminare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione in quanto l’opera principalmente contestata dagli appellanti, ossia la realizzazione lungo il corso del torrente Letze di un bacino di sedimentazione del materiale lapideo, risulterebbe ormai da tempo ultimata e funzionante.

La medesima Regione ha peraltro anche replicato con puntualità ai motivi d’appello, concludendo in subordine per la loro reiezione.

3. Alla pubblica udienza del 29 maggio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il Collegio deve farsi preliminarmente carico di disaminare il contenuto di un’istanza presentata in data 22 maggio 2012, ossia sette giorni prima della pubblica udienza fissata per la trattazione del merito di causa, con la quale gli attuali appellanti hanno chiesto il rinvio dell’udienza stessa a data da destinarsi, e ciò nel testuale presupposto “che è risultato dalla lettura delle difese della Regione Autonoma Valle d’Aosta che la stessa ha fatto effettuare da parte dello studio Geodes -Tamburini uno studio di natura geologica della zona” , da loro chiesto in copia alla Regione medesima, trattandosi - a loro dire - di atto che “assume rilevanza ai fini di causa” .

Il Collegio reputa di non accogliere tale richiesta di rinvio, in quanto la documentazione già acquisita al fascicolo processuale è di per sé esaustiva per definire nel merito il giudizio.

5.1. Il Collegio reputa – altresì - di prescindere dalla disamina dell’eccezione di improcedibilità dell’appello dedotta dalla difesa dell’Amministrazione Regionale, in quanto esso va comunque respinto.

5.2. Va innanzitutto convenientemente precisato - anche, e soprattutto, al fine di dare opportuna contezza della ben rigorosa istruttoria che ha contraddistinto l’adozione dei provvedimenti impugnati nel giudizio di primo grado - che nelle premesse del primo provvedimento impugnato, ossia la deliberazione della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 4727 dd. 9 dicembre 2002, si legge testualmente che “l’Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. F V, richiama la deliberazione della Giunta Regionale n. 73 in data 22 gennaio 2001 con la quale veniva approvato il piano di interventi straordinari per il ripristino delle opere danneggiate e per la prevenzione dei rischi a seguito dell’evento alluvionale di ottobre 2000 ai sensi dell’art. 1dell’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3090 del 18 ottobre 2000, che prevede, tra l’altro,l’esecuzione delle opere di consolidamento e di protezione del nucleo abitato di Bosmatto sulla frana del Mussolier in Comune di Gressoney -Saint -Jean. Richiama l’ordinanza a firma del Ministro dell’Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, in data 18 ottobre 2000, n. 3090, recante: “interventi urgenti di protezione civile diretta a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna” . Richiama il decreto del Presidente della Regione in data 13 ottobre 2000, n. 502 (prot. n. 28374/1/PC), con il quale si dichiarava, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche ancora in corso, lo stato di emergenza sull’intero territorio della Regione autonoma della Valle d’Aosta, a partire dal giorno 30 settembre 2000, incaricando la Direzione Protezione Civile dell’esecuzione del medesimo. Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 4033 in data 27 novembre 2000 con la quale vengono recepite le disposizioni in deroga di cui all’ordinanza emanata in data 18 ottobre 2000 n. 3090, dal Ministro dell’Interno, a seguito del D.P.C.M. in data 16 ottobre 2000 conparticolare riferimento alla deroga prevista dagli articoli 11,12,13,14,16,19,20 e 21 della L.R. 20 giugno 1996 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni. Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1479 del 7 maggio 2001 con la quale veniva affidato l’incarico, all’ing. B G, al Geom. V D e al Geol. D L S della redazione dello studio di massima nonché la redazione della progettazione esecutiva e, su individuazione del Capo del Servizio Difesa del Suolo, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, delle opere di consolidamento e di protezione del nucleo abitato di Bosmatto sulla frana del Mussolier in Comune di Gressoney -Saint -Jean, per un importo lavori, valutato in prima approssimazione, in € 1.394.433,63.- Richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 3882 del 22 ottobre 2001 e n. 4005 del 29 ottobre 2001 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i lavori di realizzazione della viabilità di servizio per un importo complessivo di € 94.110,41.- e i lavori di utilizzazione forestale ed esbosco per un importo complessivo di € 93.393,23.- .Comunica che, sulla scorta di quanto riferito dal Coordinatore del ciclo di realizzazione dei lavori, Dott. Geol. M P del Servizio Difesa del Suolo della Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo, la documentazione progettuale esecutiva è completa e conforme alla normativa vigente e risulta composta da n. 39 elaborati. Propone, quindi, di approvare la progettazione esecutiva delle opere di consolidamento e di protezione del nucleo abitato di Bosmatto sulla frana del Mussolier in Comune di Gressoney-Saint-Jean per un importo lavori di € 3.804.045,45.- e a cui corrisponde il seguente quadro dei costi (omissis) . Riferisce che gli approfondimenti eseguiti in fase progettuale, valutata più nel dettaglio l’entità dei dissesti, hanno comportato una revisione della spesa rispetto a quanto preventivato, con una stima parametrica, in sede di redazione del piano di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 73 del 22 gennaio 2001. Propone pertanto, avendo il coordinatore del ciclo, Dott. Geol. M P, accertato per l’esecuzione dell’opera la disponibilità finanziaria sul Capitolo 37958 “Interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione degli alvei, dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi ivi comprese le spese di progettazione” e ritenendo necessario avviare la procedura per l’appalto delle opere di consolidamento e di protezione del nucleo abitato di Bosmatto sulla frana del Mussolier in Comune di Gressoney -Saint -Jean, nel più breve tempo possibile, di: approvare il progetto esecutivo dei lavori medesimi;
adottare per i lavori di cui sopra il Capitolato Speciale d’Appalto redatto dai professionisti incaricati secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta n. 2735 del 21 agosto 2000, modificato in relazione alle caratteristiche dell’intervento ed in considerazione delle deroghe previste dall’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3090 del 18 ottobre .2000;
- finanziare il progetto esecutivo relativo alle opere di cui trattasi per un importo complessivo di € 4.815.900,00.-, IVA compresa. Fa presente, infine, che in forza dell’art. 1 della L. 3 gennaio 1978 n. 1, l’approvazione del progetto dell’opera pubblica in questione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e che, ai sensi dell’art. 13 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni, proprio in tale provvedimento occorre fissare i termini per i lavori e per le espropriazioni. Propone anche di stabilire, con decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione, che l’esecuzione dei lavori e le espropriazioni delle aree necessarie dovranno avere inizio entro un anno e di fissare il termine finale per i lavori e le espropriazioni entro tre anni”
.

Nelle premesse della susseguentemente e parimenti impugnata deliberazione della Giunta Regionale n.73 dd. 22 gennaio 2001 si legge, quindi: “Ricordati gli eventi calamitosi che, nel mese di ottobre 2000, hanno colpito la Regione causando inondazioni e fenomeni franosi diffusi sull’intero territorio regionale;
richiamata l’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 3090 del 18 ottobre 2000,
“Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna” , che stabilisce all’articolo 1 che le regioni che hanno subito danni adottino un piano di interventi straordinari, nei limiti delle somme assegnate, per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi;

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