Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-06-07, n. 202104307

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-06-07, n. 202104307
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104307
Data del deposito : 7 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2021

N. 04307/2021REG.PROV.COLL.

N. 04479/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4479 del 2020, proposto da
R D, rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di San Ferdinando di Puglia non costituito in giudizio;



nei confronti

Amare Ioronata Capacchione, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari (Sezione Terza), n. 00667/2020, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Amare Ioronata Capacchione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021 il Cons. F D L e uditi per le parti gli avvocati F B e S P, in collegamento da remoto, ai sensi dell'art.25 Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con Permesso di Costruire n. 18 del 21.6.2018, rilasciato in favore della sig.ra Amare Ioronata Capacchione, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha assentito la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale (composto da piano seminterrato, piano rialzato e primo piano) sul suolo sito in San Ferdinando di Puglia in via Diaz, angolo via IV Novembre, angolo via Scoglio di Quarto, riportato in catasto al fg. 8 – p.lle 719,720,721e 722, conformemente alla progettazione presentata dall’istante (Pratica Edilizia n. 24/2017).

Il titolo edilizio abilitativo è stato impugnato dinnanzi al T Puglia dall’odierna appellante sulla base di un unico articolato motivo di diritto incentrato sulla “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 20 del D.P.R. n. 380/2001 (t.u. edilizia) in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 873 del codice civile integrato dalle N.T.E. del P.U.G. di San Ferdinando di Puglia. Violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968. Violazione dell’art. 907 del codice civile. Eccesso di potere per carente e difettosa istruttoria, erronea presupposizione, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione ”.

In particolare, la ricorrente, deducendo di essere proprietaria dell’intero stabile posto nell’abitato di San Ferdinando di Puglia, con accesso principale dalla via Armando Diaz n. 12, in catasto al fg. 8, p.lla n. 778, sub. 3 - p.t., 1, 2 - A/4, ha rilevato che l’intervento edilizio assentito dall’Amministrazione comunale con il permesso di costruire n. 18/2018 cit. prevedeva la realizzazione di un fabbricato in aderenza a quello di sua proprietà, in violazione dell'art. 907 c. c. (distanza delle costruzioni dalle vedute) prescrittivo di una distanza minima di 3 metri, misurata a norma dell'art. 905, nonché dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, non essendo garantita una distanza minima di 10,00 metri tra pareti finestrate e pareti dell’edificio antistante.

Il T adito ha disposto procedersi ad una verificazione in ordine ai fatti di causa, affidando il relativo incarico al dirigente del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, territorialmente competente, o a funzionario tecnico dallo stesso designato.

In pendenza di giudizio il Comando di Polizia Locale con verbale del 22.6.201 ha rilevato la realizzazione da parte della sig.ra D R di opere senza titolo edilizio, consistenti – per quanto più di interesse nel presente giudizio – in un affaccio al livello del 1° piano avente dimensioni presunte di mt. 0,50 - mt. 0,60 posto direttamente sul fondo adiacente e in un vano finestra al livello del 1° piano dalle dimensioni presunte di mt. 0,50 X 0,80, con affaccio diretto sul fondo adiacente.

Con provvedimento del 29.7.2019 prot. n. 17408, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha ordinato il ripristino delle parti del fabbricato non conforme a quanto regolarmente autorizzato attraverso la: “ 1. chiusura di affaccio al livello del 1° piano avente dimensioni presunte di mt. 0,50 – mt. 0,60 posto direttamente sul fondo adiacente; …3. chiusura del vano finestra al livello del 1° piano delle dalle dimensioni presunte di mt. 0,50 X 0,80, con affaccio diretto sul fondo adiacente ”.

La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la sopravvenuta ordinanza comunale del 29.7.2019 prot. n. 17408 (e i relativi atti connessi), denunciandone l’illegittimità per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e segg.ti del D.P.R. n. 380/2001 (t.u. edilizia) in materia di esercizio del potere sanzionatorio. Violazione dell’art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 (t.u. edilizia) in relazione agli artt. 6, 10 e 22. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per carente e difettosa istruttoria, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto. Violazione del giusto procedimento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione ”.

In particolare, la ricorrente ha dedotto che:

- l’aggetto posto al primo piano era stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti, nonché condonato da oltre un ventennio con pratica n. 175 del 13.2.1995 (riferimento Comune di S. Ferdinando del 25.2.1997 concessione n. 190/1);

- la finestra al primo piano delle dimensioni 95 cm x 68 cm con affaccio diretto sul cortile non necessitava di autorizzazione edilizia, né di S.c.i.a. o P.d.c., trattandosi di opera soggetta meramente a C.i.l.a..

2. Il T adito ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti, ravvisando la sussistenza degli abusi edilizi sanzionati con l’ordinanza di demolizione e, per l’effetto, ritenendo che gli stessi ostassero, altresì, all’accoglimento del ricorso principale.

3. La ricorrente in prime cure ha appellato la sentenza del T, formulando tre motivi di impugnazione.

4. La controinteressata in prime cure si è costituita in giudizio, in resistenza all’appello.

Con memoria del 3.7.2020 la Sig.ra Capacchione ha eccepito l’inammissibilità della riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado nonché l’inammissibilità dei motivi di appello in quanto non articolati in specifiche censure impugnatorie; l’appellata ha, altresì, controdedotto rispetto ai motivi di impugnazione.

5. L’appellante ha replicato alle avverse deduzioni con memoria del 6 luglio 2020.

6. La difesa dell’appellata costituita con note del 7 luglio 2020 ha chiesto il rigetto della domanda cautelare.

7. Con ordinanza n. 4192 del 13.7.2020 la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dall’appellante, ritenendo necessario approfondire nella sede di merito, altresì, le questioni concernenti: a)la qualificazione giuridica del balcone posto al primo piano dell’edificio di proprietà dell’appellante (come opera abusiva o condonata), anche alla stregua delle “perplessità” manifestate al riguardo dalla verificazione acquisita in primo grado (pag. 13), incentrate sul contrasto tra descrizione dell’abuso operata nell’ambito della “concessione in sanatoria di opere edilizie abusive” -riguardante “ampliamento di un vano al primo piano e realizzazione di una pensilina al piano rialzato all’immobile sito in Via A. Diaz n. 10”- e l’elaborato grafico allegato all’istanza di condono, facente parte integrante del provvedimento di sanatoria, che riporta, in corrispondenza del Prospetto di Via Diaz, 10, il disegno di una ringhiera al posto della parete chiusa in muratura; contrasto idoneo ad incidere sull’oggetto della concessione in sanatoria, sul quale, peraltro, l’Amministrazione comunale non aveva preso specifica posizione con l’ordine di demolizione (n. 17408 del 29 luglio 2019) impugnato in primo grado con la proposizione di motivi aggiunti; b) l’eventuale rilevanza da riconoscere alla preesistenza di immobili in ipotesi abusivi, ai fini del rispetto della disciplina in materia di distanze tra edifici.

8. In vista dell’udienza pubblica di discussione le parti hanno depositato memoria difensiva, insistendo nelle proprie conclusioni; l’appellata ha depositato, altresì, memoria di replica.

9. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza del 25 febbraio 2021.



DIRITTO

1. L’appello consta di tre motivi di impugnazioni, esaminabili congiuntamente in quanto tra loro connessi.

1.1 In particolare, con il primo motivo di appello la Sig.ra D censura le statuizioni di rigetto dei motivi aggiunti avverso l’ordinanza di demolizione, per avere il T erroneamente reputato dirimente la presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01, da cui il primo giudice ha desunto il riconoscimento del carattere abusivo del balcone e della finestra valorizzati dal ricorrente quali elementi ostativi al rilascio del permesso di costruire in favore della controinteressata.

Invero, secondo la prospettazione dell’appellante, la parte istante non aveva presentato alcuna domanda di sanatoria riferita al balcone con affaccio sul fondo confinante della controinteressata o alla finestra esistente sulla parete laterale del fabbricato di proprietà.

La domanda di sanatoria sarebbe stata presentata in relazione ad opere diverse, consistenti in una tettoia in legno lamellare posta sul prospetto principale (via Diaz) del fabbricato dell’appellante, contestata dal Comune con l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e non oggetto di specifica impugnazione in sede giurisdizionale, nonché

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